Cassazione Civile, Ordinanza n. 10508/2024 del 18/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
Nel giudizio di merito una proprietaria, chiamata in causa insieme a un altro soggetto, aveva proposto domanda riconvenzionale sostenendo di aver ricevuto dal genitore un complesso immobiliare servito da un percorso pedonale e carrabile e chiedendo, in via principale, di essere dichiarata proprietaria di una porzione di cortile e, in subordine, di essere accertata titolare per usucapione di una servitù di passaggio anche carrabile sulle porzioni indicate in atti. Il tribunale le aveva riconosciuto la proprietà solo di una parte del cortile, la servitù di passaggio solo pedonale e la piena proprietà di un locale cantina. La corte d'appello aveva rigettato il suo gravame. In Cassazione la ricorrente articolava cinque motivi: nullità della sentenza e violazione dell'art. 132, comma 4, c.p.c. per motivazione contraddittoria sulla deposizione di un testimone; omessa pronuncia o motivazione illogica per non avere esaminato la domanda principale di proprietà della porzione di cortile non catastalmente numerata; extrapetizione, violazione degli artt. 112, 1027, 1140 e 1158 c.c., e ulteriore vizio motivazionale per avere escluso la servitù di parcheggio ritenuta ammissibile dalla giurisprudenza e per non avere valutato i comportamenti tenuti dalla ricorrente e dal suo dante causa; omesso esame di un fatto decisivo con richiamo agli artt. 1158, 1140 e 1142 c.c. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi, esaminati unitariamente, inammissibili perché miravano in sostanza a ottenere un riesame del merito della valutazione probatoria e della ricostruzione fattuale compiuta dai giudici di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che non sussisteva motivazione apparente né anomalia motivazionale denunciabile in cassazione, poiché la sentenza d'appello consentiva di seguire il ragionamento decisorio e le censure tendevano invece a una rivalutazione del materiale istruttorio. Ha inoltre escluso la configurabilità del vizio di omesso esame di un fatto decisivo, osservando che la ricorrente non indicava un vero fatto storico omesso ma chiedeva un nuovo esame del merito. Ha giudicato non scrutinabile la dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c. perché non era stato riportato puntualmente il contenuto del motivo d'appello asseritamente non esaminato. Ha infine osservato che l'astratta configurabilità della servitù di parcheggio non rilevava nel caso concreto, essendo stata negata in radice la prova del possesso utile ad usucapionem. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese di legittimità, all'ulteriore importo ex art. 96 c.p.c. e al pagamento della somma in favore della cassa delle ammende, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
richiamato come rito camerale per la definizione del ricorso e per la declaratoria di inammissibilità
invocato per denunciare un vizio di motivazione; la Corte ha escluso che vi fosse motivazione apparente o anomalia motivazionale
la censura di omessa pronuncia è stata ritenuta non scrutinabile perché non era stato trascritto il motivo d'appello asseritamente ignorato
richiamato dalla ricorrente in tema di servitù; la Corte ha rilevato che la questione astratta della servitù di parcheggio non era decisiva nel caso concreto
richiamato dalla ricorrente; la Corte ha ribadito che la contestazione mirava in realtà a una rivalutazione del possesso e delle prove
richiamato dalla ricorrente nell'ambito della prova del possesso utile all'usucapione
richiamato dalla ricorrente per l'usucapione; la Corte ha confermato il difetto di prova del possesso ad usucapionem
la sua violazione non può consistere nella mera critica della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito
la sua violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o si discosta dal prudente apprezzamento nei limiti consentiti
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
dopo la riforma consente solo la denuncia dell'omesso esame di un fatto storico decisivo, non il mero difetto di sufficienza o la richiesta di riesame del merito
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
richiamato quale requisito di specificità per la deduzione dell'omesso esame di un fatto decisivo
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato quale onere di deposito degli atti e documenti necessari a sostegno del motivo
richiamato per affermare la funzione filtro dell'inammissibilità quando il ricorso è inconsistente rispetto all'orientamento consolidato
richiamato in relazione alla funzione filtro e alla declaratoria di inammissibilità
richiamato per gli effetti della declaratoria di inammissibilità
fondamento della condanna della ricorrente al pagamento di somme per responsabilità processuale aggravata
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 12 preleggi
richiamato per l'interpretazione della riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
richiamato quale norma istitutiva dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, i motivi devono essere specifici e immediatamente riconducibili a uno dei vizi tipizzati dall'art. 360 c.p.c.; censure formulate in modo promiscuo o dirette in sostanza a ottenere un nuovo esame del merito sono inammissibili.
- Il vizio di motivazione è oggi denunciabile solo nei limiti dell'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, come motivazione apparente, mancanza assoluta di motivi, contrasto irriducibile o motivazione incomprensibile; non è deducibile il mero difetto di sufficienza o persuasività.
- La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può risolversi nella critica alla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; è ammissibile solo se si allega l'uso di prove non introdotte o l'attribuzione a una prova di un valore legale diverso da quello previsto.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione di un fatto storico decisivo, discusso tra le parti e realmente non esaminato; non basta dedurre l'omesso esame di singoli elementi istruttori o chiedere una diversa lettura delle prove.
- Quando la decisione di merito nega in radice un presupposto fattuale dell'usucapione, la discussione sull'astratta configurabilità del diritto reale preteso diventa irrilevante ai fini del giudizio di cassazione.
- La censura di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. richiede la puntuale indicazione del contenuto della domanda o del motivo di appello asseritamente non esaminato; in mancanza, la doglianza non è scrutinabile.
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