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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36518/2024 del 01/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la condanna per bancarotta fraudolenta impropria (delitto consumato il 22.4.2010) per vizio di motivazione e inosservanza delle norme processuali: in particolare denunciavano la totale estraneità ai fatti, la valorazione erronea o apodittica delle prove documentali (certificazioni bancarie) che avrebbero escluso rapporti con istituti di credito, l'utilizzabilità illegittima delle intercettazioni effettuate in altro procedimento (art. 270 c.p.p.), la mancanza di correlazione tra accusa e sentenza (artt. 521 e 522 c.p.p.), e contestavano il calcolo dei termini di sospensione della prescrizione (anche in relazione alla sospensione Covid ex art. 83 d.l. n.18/2020), deducendo un errore di fatto relativo a 17 giorni conteggiati in sovrapposizione.

La decisione

La Corte di legittimità (Sez.5) in primo giudizio rigettò i ricorsi (sent. 3.5.2023). Con ricorso ex art. 625-bis i ricorrenti contestarono un errore di fatto nel computo della sospensione dei termini per la prescrizione; la Prima Sezione ha ritenuto ammissibile il sindacato rescissorio e, riesaminati i motivi originali, li ha dichiarati infondati sul piano probatorio e delle eccezioni processuali (in particolare ha confermato la utilizzabilità delle intercettazioni perché connesse ai reati oggetto di indagine ex art. 12 c.p.p. e ha giudicato irrilevanti le certificazioni bancarie in quanto compatibili con rapporti confidenziali non formalizzati). Tuttavia, sul piano del calcolo dei termini di prescrizione la Corte ha rilevato un errore percettivo: per Tricoli la sospensione derivante dal rinvio per impedimento di difensore operò e la prescrizione non era maturata al 3.5.2023; per Ferraro, invece, non operò tale causa di sospensione (posizioni separate e mancanza di effetto estensivo) e il reato si è estinto per prescrizione il 28.3.2023. Conseguentemente la sentenza di appello è stata annullata senza rinvio nei confronti di Ferraro per estinzione del reato; il ricorso di Tricoli è stato invece rigettato e la sua condanna confermata (con obbligo di pagamento delle spese personali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • artt. 216 e 223, comma secondo, n. 2 legge fallimentare

    Norme che definiscono e sanzionano la bancarotta fraudolenta impropria contestata; la sentenza applica tali disposizioni per la qualificazione del reato commesso il 22.4.2010.

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione (vizio di motivazione e inosservanza di norme di procedura); i ricorrenti l'hanno invocata per censurare la motivazione e l'istruttoria.

  • artt. 125, 192, 521, 522 c.p.p.

    Norme processuali richiamate per questioni di prova, istruzione e correlazione tra accusa e sentenza; la Corte ha ritenuto tardiva l'eccezione sulla correlazione (inammissibile in cassazione) e adeguata la motivazione di merito.

  • art. 270 c.p.p.

    Disciplina sull'utilizzabilità delle captazioni in procedimenti diversi; la Corte, richiamando la giurisprudenza di legittimità (Sez. U Cavallo), ha ammesso l'uso delle intercettazioni perché i reati risultavano connessi ex art. 12 c.p.p.

  • art. 12 c.p.p.

    Criterio di connessione tra reati (lett. a, b, c) che consente considerare le intercettazioni come riferite allo "stesso procedimento": la Corte ha ravvisato connessione qualificata (medesimo disegno criminoso).

  • art. 15 Cost.

    "autorizzazioni in bianco"

    Richiamata nel contesto dell'esigenza che le autorizzazioni alle intercettazioni non siano in bianco; la giurisprudenza richiede collegamento sostanziale tra reati per coprire l'uso delle captazioni.

  • art. 83 d.l. n. 18/2020

    Disposizione che ha introdotto la sospensione del termine di prescrizione per il periodo Covid; il conteggio di dette sospensioni è centrale nel calcolo del decorso della prescrizione qui valutato.

  • art. 159 n. 3 c.p.

    Norma sulla estensione degli effetti di atti processuali; la Corte ha escluso l'effetto estensivo a favore di Ferraro rispetto al rinvio con impedimento riferito al difensore di Tricoli.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma sulle spese per le parti soccombenti in cassazione: la Corte ha disposto che Tricoli sia condannato al pagamento delle spese personali.

  • Sez. U, sent. Cavallo (n. 51/2019) e Sez. U n. 5292/2020

    Giurisprudenza di legittimità richiamata in tema di utilizzabilità delle intercettazioni e della sospensione Covid: chiarisce che il divieto di utilizzazione opera solo quando non sussiste connessione qualificata e disciplina il calcolo dei giorni di sospensione legati alla pandemia.

Massime di principio

  • Le intercettazioni disposte per un procedimento possono essere utilizzate in un diverso procedimento quando sussiste una connessione qualificata ex art. 12 c.p.p. (medesimo disegno criminoso, concorso o reati esecutivi di un disegno unitario); la mera appartenenza a uno stesso filone investigativo o lo stesso numero di fascicolo non è sufficiente.
  • Le certificazioni che escludono rapporti formali con banche non scacciano automaticamente responsabilità: la prova può valorizzare rapporti informali, confidenziali o una partecipazione all'attività fraudolenta non formalizzata contrattualmente.
  • In cassazione molte questioni processuali sono inammissibili se sollevate per la prima volta (es. correlazione accusa-sentenza); occorre tempestività e congruenza nel coltivare le censure nei gradi precedenti.
  • Il calcolo della prescrizione richiede attenzione ai singoli eventi di sospensione/rinvio (compresa la sospensione per Covid): la separazione delle posizioni processuali e l'impedimento del difensore di un solo imputato possono escludere l'estensione della sospensione agli altri coimputati.
  • Il rimedio dell'art. 625-bis c.p.p. può essere utilizzato per far valere errori di fatto nel calcolo dei termini di prescrizione e può portare alla revoca parziale di decisioni di legittimità quando l'errore non è manifestamente infondato.

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