Sentenza n. 14113/2026 - Roma, Sezione 3B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: bandi e decreti ministeriali che prevedevano la pubblicazione della sola graduatoria dei vincitori, nonché le graduatorie definitive dei concorsi per il personale docente prive dei nominativi degli idonei
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, avendo superato la soglia minima prevista dalle prove concorsuali ma non essendo risultati vincitori nei limiti dei posti banditi, hanno impugnato le disposizioni dei bandi e dei decreti ministeriali che prevedevano la pubblicazione della sola graduatoria dei vincitori, nonché le conseguenti graduatorie definitive. Con un unico motivo hanno dedotto la violazione degli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 15 TFUE, dell'art. 42 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dell'art. 1 della l. n. 241/1990, dell'art. 35 del d.lgs. n. 165/2001, degli artt. 7 e 8 del d.P.R. n. 3/1957, dell'art. 400, comma 15, del d.lgs. n. 297/1994, degli artt. 1 e 19 del d.lgs. n. 33/2013, degli artt. 11 e 15 del d.P.R. n. 487/1994 e dell'art. 59, comma 10, lett. d), del d.l. n. 73/2021, oltre alla violazione dei principi di trasparenza, imparzialità, leale collaborazione e favor partecipationis. Secondo i ricorrenti, l'omessa pubblicazione dell'elenco degli idonei avrebbe impedito di controllare la correttezza della procedura, di conoscere la propria collocazione e di valutare eventuali possibilità di scorrimento in caso di rinunce o incremento dei posti. È stata inoltre prospettata una questione di legittimità costituzionale della disciplina concorsuale per contrasto con gli artt. 1, 3, 97 e 117 Cost. Il Collegio ha rilevato anche dubbi sull'ammissibilità del ricorso collettivo e sulla carenza di un interesse concreto e attuale, poiché i ricorrenti non avevano dimostrato la prossimità dei propri punteggi a quello utile per l'assunzione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile limitatamente a due ricorrenti che avevano rinunciato al giudizio e lo ha respinto per il resto. In via preliminare ha ritenuto sussistente una carenza originaria di interesse, rilevando che i ricorrenti non avevano dimostrato la concreta prossimità del punteggio a quello utile per l'immissione in ruolo e che l'eventuale scorrimento rientra nella discrezionalità dell'amministrazione, senza configurare un diritto degli idonei all'assunzione. Nel merito, il ricorso è stato comunque ritenuto infondato. La pubblicazione della sola graduatoria dei vincitori era conforme all'art. 59, comma 10, lett. d), del d.l. n. 73/2021, all'art. 12 dei decreti ministeriali n. 205 e n. 206 del 2023 e all'art. 9 dei bandi, che prevedevano la formazione della graduatoria nel limite dei posti messi a concorso, salva l'integrazione in caso di rinunce. La normativa primaria derogatoria, introdotta nell'ambito delle procedure PNRR e funzionale alla cadenza annuale e alla celerità dei concorsi, non imponeva la pubblicazione di una graduatoria degli idonei. La mancata pubblicazione dell'elenco non impediva ai candidati di conoscere il superamento della soglia e il punteggio conseguito, risultanti dall'area personale della procedura, né di esercitare il diritto di accesso per verificare la propria posizione e gli eventuali scorrimenti. La disciplina è stata ritenuta ragionevole e non contrastante con i parametri costituzionali o sovranazionali invocati. Il TAR ha inoltre escluso che l'assenza dell'elenco degli idonei impedisse eventuali integrazioni della graduatoria in caso di rinunce o sopravvenienze. Le spese sono state compensate in ragione della novità della questione.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
Il ricorso è inammissibile quando manca un interesse concreto e attuale alla decisione; il Collegio ha ravvisato tale carenza nella mancata dimostrazione della prossimità dei punteggi dei ricorrenti a quello utile per l'assunzione.
art. 59, commi 10 e 11, d.l. n. 73/2021
formazione della graduatoria sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a) b) e c), nel limite dei posti messi a concorso, fatta salva, nel limite dei posti messi a concorso, l’integrazione della graduatoria, nella misura delle eventuali rinunce intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali
La disciplina speciale dei concorsi PNRR consente di formare e pubblicare la graduatoria nei limiti dei posti banditi, prevedendo l'integrazione in caso di rinunce, senza imporre la pubblicazione di un elenco generale degli idonei.
art. 9 D.D. n. 2575/2023
La disposizione del bando, limitando la graduatoria ai vincitori, è conforme alla disciplina legislativa primaria e alla lex specialis del concorso.
art. 12 D.M. n. 205/2023 e art. 12 D.M. n. 206/2023
La disciplina regolamentare dei concorsi prevede una graduatoria composta, al massimo, da un numero di candidati pari ai posti banditi, salva l'integrazione per le rinunce.
art. 3, comma 5-quinquies, d.l. n. 25/2025
Le graduatorie per il reclutamento del personale educativo e scolastico danno evidenza, in un’area ad accesso riservato ai partecipanti, delle riserve, delle precedenze e delle preferenze applicate, assicurando comunque la minimizzazione dei dati personali
La disposizione assicura ai partecipanti l'accesso riservato alle informazioni riguardanti l'esito della partecipazione, senza imporre necessariamente la pubblicazione generalizzata dei nominativi degli idonei.
La domanda risarcitoria proposta in via consequenziale non è stata accolta, non essendo stata ravvisata alcuna illegittimità dell'azione amministrativa.
Massime di principio
- Quando una disciplina legislativa speciale di reclutamento stabilisce che la graduatoria sia formata e pubblicata entro il limite dei posti banditi, salva l'integrazione per le rinunce dei vincitori, l'amministrazione non è tenuta a pubblicare una graduatoria generale comprensiva di tutti gli idonei.
- La mancata pubblicazione di una graduatoria degli idonei non viola necessariamente i principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento quando i candidati possano conoscere individualmente il proprio punteggio e il superamento della soglia mediante l'area personale della procedura e possano esercitare il diritto di accesso sugli atti e sugli eventuali scorrimenti.
- Il candidato idoneo, al di fuori dei casi previsti dalla disciplina applicabile, non vanta un diritto all'assunzione mediante scorrimento, ma una mera aspettativa, poiché la decisione di procedere allo scorrimento rientra nella discrezionalità dell'amministrazione.
- La speciale disciplina semplificata dei concorsi collegati al PNRR, caratterizzata da cadenza annuale, celerità e durata temporalmente circoscritta delle graduatorie, può ragionevolmente derogare alle regole generali imponendo la pubblicazione della sola graduatoria dei vincitori.
- L'interesse a impugnare l'omessa pubblicazione di una graduatoria degli idonei deve essere concreto e attuale; non è sufficiente il generico interesse a controllare la correttezza della procedura o la mera possibilità astratta di un futuro scorrimento, se il ricorrente non dimostra la concreta prossimità del proprio punteggio a quello utile per l'assunzione.
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