Cassazione Penale, Sentenza n. 45541/2022 del 01/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per aver esercitato, in Palermo il 23/06/2014, attività di intermediazione per la raccolta di scommesse per conto della Planetwin365 senza la concessione dell'AAMS/ADM e senza l'autorizzazione ex art. 88 TULPS. In cassazione deduceva violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. per errata applicazione dell'art. 4, comma 4-bis della L. 13/12/1989 n. 401, contestava l'illegittimità della pena applicata e sosteneva la prescrizione in quanto, a suo avviso, la fattispecie sarebbe una contravvenzione
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. Ha ritenuto provato che il ricorrente ha raccolto scommesse per conto di Planetwin365 tramite postazioni telematiche senza la concessione AAMS/ADM in capo all'operatore e senza aver chiesto l'autorizzazione ex art. 88 TULPS in capo all'intermediario, integrando così la fattispecie di cui all'art. 4, comma 4-bis L. 13/12/1989 n. 401. La Corte ha affermato che la norma 4-bis richiama le sanzioni del comma 1 e deve essere interpretata come fattispecie di delitto (non contravvenzione) quando riguarda giochi disciplinati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli; ha quindi confermato la natura delittuosa della condotta e rigettato la tesi della prescrizione. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
Norme richiamate
Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 4, comma 4-bis
Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza... svolga in Italia qualsiasi attivita' organizzata al fine di accettare o raccogliere... scommesse... anche per via telefonica o telematica
La Corte interpreta il comma 4-bis come rinvio alle sanzioni del comma 1 dell'art. 4 e, quando la raccolta riguarda giochi disciplinati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM), la fattispecie è di natura delittuosa. L'assenza di concessione dell'operatore estero e dell'autorizzazione ex art. 88 in capo all'intermediario costituiscono gli elementi tipici del reato
Art. 88 testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)
Richiede l'autorizzazione/licenza per determinate attività di pubblica sicurezza connesse all'organizzazione e raccolta di scommesse; la mancata richiesta/ottenimento dell'autorizzazione in capo all'intermediario è elemento rilevante per l'integrazione del reato previsto dall'art. 4, comma 4-bis
Art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Norma su motivi di ricorso in cassazione; la Corte ha ritenuto la deduzione del ricorrente (errata applicazione della norma penale e qualificazione della fattispecie come contravvenzione) manifestamente infondata
Artt. 157-161 cod. pen. (prescrizione)
I termini di prescrizione applicati sono quelli previsti per i delitti; la Corte ha ritenuto che, considerati i termini di prescrizione dei delitti e i periodi di sospensione, la prescrizione non fosse maturata anteriormente alla sentenza impugnata
Art. 616 cod. proc. pen. (spese processuali)
Base normativa per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, disposta dalla Corte
Massime di principio
- L'attività di intermediazione per la raccolta di scommesse per conto di operatori esteri priva di concessione ADM e svolta senza l'autorizzazione ex art.88 TULPS integra il reato previsto dall'art.4, comma 4-bis L. 401/1989
- La qualificazione come delitto o contravvenzione dipende dal settore di gioco: se la raccolta riguarda giochi disciplinati dall'ADM la fattispecie è delittuosa; le contravvenzioni previste dall'art.4 riguardano fattispecie diverse e non sono sovrapponibili all'intermediazione illecita per operatori esteri senza concessione
- Per opporre una tesi di natura contravvenzionale occorre dimostrare che la fattispecie concreta rientri nelle ipotesi contravvenzionali previste dalla norma; richiami a precedenti non pertinenti non sono sufficienti
- La prova fattuale (es. postazioni telematiche collegate a siti dell'operatore estero, mancata richiesta di autorizzazione) è determinante per la sussunzione nella fattispecie di reato
- La prescrizione va valutata secondo i termini previsti per i delitti e tenendo conto dei periodi di sospensione/interruzione; in caso di delitto i termini sono più lunghi rispetto alle contravvenzioni
- Precauzioni pratiche: prima di svolgere attività di raccolta/intermediazione verificare la concessione ADM dell'operatore estero, ottenere l'eventuale autorizzazione ex art. 88 TULPS e conservare documentazione che attesti eventuali cause legittime (es. esclusione illegittima da gare) per evitare la configurabilità del reato
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