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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45541/2022 del 01/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per aver esercitato, in Palermo il 23/06/2014, attività di intermediazione per la raccolta di scommesse per conto della Planetwin365 senza la concessione dell'AAMS/ADM e senza l'autorizzazione ex art. 88 TULPS. In cassazione deduceva violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. per errata applicazione dell'art. 4, comma 4-bis della L. 13/12/1989 n. 401, contestava l'illegittimità della pena applicata e sosteneva la prescrizione in quanto, a suo avviso, la fattispecie sarebbe una contravvenzione

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. Ha ritenuto provato che il ricorrente ha raccolto scommesse per conto di Planetwin365 tramite postazioni telematiche senza la concessione AAMS/ADM in capo all'operatore e senza aver chiesto l'autorizzazione ex art. 88 TULPS in capo all'intermediario, integrando così la fattispecie di cui all'art. 4, comma 4-bis L. 13/12/1989 n. 401. La Corte ha affermato che la norma 4-bis richiama le sanzioni del comma 1 e deve essere interpretata come fattispecie di delitto (non contravvenzione) quando riguarda giochi disciplinati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli; ha quindi confermato la natura delittuosa della condotta e rigettato la tesi della prescrizione. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende

Norme richiamate

  • Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 4, comma 4-bis

    Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza... svolga in Italia qualsiasi attivita' organizzata al fine di accettare o raccogliere... scommesse... anche per via telefonica o telematica

    La Corte interpreta il comma 4-bis come rinvio alle sanzioni del comma 1 dell'art. 4 e, quando la raccolta riguarda giochi disciplinati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM), la fattispecie è di natura delittuosa. L'assenza di concessione dell'operatore estero e dell'autorizzazione ex art. 88 in capo all'intermediario costituiscono gli elementi tipici del reato

  • Art. 88 testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)

    Richiede l'autorizzazione/licenza per determinate attività di pubblica sicurezza connesse all'organizzazione e raccolta di scommesse; la mancata richiesta/ottenimento dell'autorizzazione in capo all'intermediario è elemento rilevante per l'integrazione del reato previsto dall'art. 4, comma 4-bis

  • Art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Norma su motivi di ricorso in cassazione; la Corte ha ritenuto la deduzione del ricorrente (errata applicazione della norma penale e qualificazione della fattispecie come contravvenzione) manifestamente infondata

  • Artt. 157-161 cod. pen. (prescrizione)

    I termini di prescrizione applicati sono quelli previsti per i delitti; la Corte ha ritenuto che, considerati i termini di prescrizione dei delitti e i periodi di sospensione, la prescrizione non fosse maturata anteriormente alla sentenza impugnata

  • Art. 616 cod. proc. pen. (spese processuali)

    Base normativa per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, disposta dalla Corte

Massime di principio

  • L'attività di intermediazione per la raccolta di scommesse per conto di operatori esteri priva di concessione ADM e svolta senza l'autorizzazione ex art.88 TULPS integra il reato previsto dall'art.4, comma 4-bis L. 401/1989
  • La qualificazione come delitto o contravvenzione dipende dal settore di gioco: se la raccolta riguarda giochi disciplinati dall'ADM la fattispecie è delittuosa; le contravvenzioni previste dall'art.4 riguardano fattispecie diverse e non sono sovrapponibili all'intermediazione illecita per operatori esteri senza concessione
  • Per opporre una tesi di natura contravvenzionale occorre dimostrare che la fattispecie concreta rientri nelle ipotesi contravvenzionali previste dalla norma; richiami a precedenti non pertinenti non sono sufficienti
  • La prova fattuale (es. postazioni telematiche collegate a siti dell'operatore estero, mancata richiesta di autorizzazione) è determinante per la sussunzione nella fattispecie di reato
  • La prescrizione va valutata secondo i termini previsti per i delitti e tenendo conto dei periodi di sospensione/interruzione; in caso di delitto i termini sono più lunghi rispetto alle contravvenzioni
  • Precauzioni pratiche: prima di svolgere attività di raccolta/intermediazione verificare la concessione ADM dell'operatore estero, ottenere l'eventuale autorizzazione ex art. 88 TULPS e conservare documentazione che attesti eventuali cause legittime (es. esclusione illegittima da gare) per evitare la configurabilità del reato

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