Sentenza del 18/06/2020 n. 11813 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La società aveva cessato definitivamente l’attività e, l’8 aprile 2009, aveva chiesto il rimborso del credito risultante dalla dichiarazione annuale di consumo 2008, comprendente eccedenze maturate nel 2006 e nel 2007 e riportate negli anni successivi. L’Agenzia aveva riconosciuto il credito relativo al 2008, ma negato quello delle annualità precedenti, ritenendo decorso il termine biennale di decadenza. Dopo il rigetto della CTP di Cuneo, la CTR aveva accolto l’impugnazione della società. In cassazione l’Agenzia ha contestato: l’omessa pronuncia sull’asserito giudicato interno, l’omesso esame del fatto che la richiesta riguardasse solo l’accisa 2008 e non il credito 2006, e l’individuazione del dies a quo del termine di decadenza nella dichiarazione finale del 2008 anziché nel pagamento o nella dichiarazione del 2006.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia. Il primo motivo è infondato: la CTR aveva interpretato l’appello come rivolto contro entrambe le ragioni della decisione di primo grado, sicché non si era formato giudicato interno. Il secondo motivo è inammissibile: la CTR aveva esaminato la portata complessiva della richiesta e, inoltre, l’Agenzia non aveva riprodotto integralmente e puntualmente l’istanza di rimborso, in violazione dell’art. 366, n. 6, c.p.c. Il terzo motivo è infondato: le eccedenze regolarmente riportate nelle dichiarazioni annuali non sono rimborsabili prima della chiusura del rapporto; il termine biennale decorre dalla presentazione dell’ultima dichiarazione di consumo. Poiché la società era cessata nel 2008 e aveva riportato i crediti pregressi fino alla dichiarazione finale, la richiesta era tempestiva. Spese compensate per la peculiarità della questione e il recente consolidamento della giurisprudenza; escluso il raddoppio del contributo unificato per l’Agenzia, operante con prenotazione a debito.
Norme richiamate
La censura di omessa pronuncia non è fondata quando il giudice d’appello ha esaminato la questione, interpretando le ragioni di gravame come dirette contro entrambe le rationes della decisione di primo grado; in tal caso ha escluso il giudicato interno, non omesso di pronunciarsi.
Non ricorre omesso esame di un fatto decisivo se la sentenza impugnata ha considerato la circostanza controversa, anche quando la parte dissente dalla ricostruzione della portata dell’istanza di rimborso.
Nel ricorso per cassazione la parte che fonda la censura sul contenuto di un documento deve riprodurlo in modo puntuale e completo e indicarne adeguatamente la collocazione; estratti parziali dell’istanza non consentono di verificare la doglianza.
Art. 14, comma 2, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA)
Una volta, invece, che il rapporto sia definito il credito maturato per eccedenza dei versamenti compiuti nel corso del rapporto integra un indebito oggettivo, rispetto al quale la parte può chiedere il rimborso (o il trasferimento contabile del credito) con istanza che deve essere presentata entro il termine biennale di decadenza decorrente dall'ultima (e definitiva) dichiarazione di consumo.
Per le eccedenze di accisa che vengono riportate regolarmente nel corso del rapporto, il termine biennale per chiedere il rimborso non decorre dai singoli versamenti o dalla prima dichiarazione in cui il credito emerge, ma dall’ultima dichiarazione annuale di consumo, che chiude il rapporto e cristallizza il credito.
Art. 26, comma 13, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA)
Anteriormente a tale data, la richiesta di rimborso non appare, invece, né possibile, né utilmente proponibile: il meccanismo di assolvimento dell'accisa prevede esplicitamente (art. 26, comma 13, TUA) che «Le somme eventualmente versate in eccedenza all'imposta dovuta sono detratte dai successivi versamenti di acconto», con riferimento al solo meccanismo di "compensazione od accredito interno" e non anche al rimborso.
Durante il rapporto tributario l’eccedenza è destinata ordinariamente a essere detratta dagli acconti successivi, non rimborsata. Il credito può continuare a essere riportato nelle dichiarazioni successive senza decadenza; il rimborso diventa proponibile alla chiusura del rapporto.
Il credito risultante dalla dichiarazione annuale di consumo, in realtà, indica solo che gli acconti versati sono stati maggiori a quanto effettivamente consumato e non integra una autonoma obbligazione rispetto a quella originaria, sicché - in linea con quanto già sopra evidenziato - si può dubitare che possa essere qualificato come indebito in senso stretto ed è, per contro, riconducibile alla struttura dell'eccedenza o rimborso "da dichiarazione".
Il credito annuale derivante da acconti superiori all’accisa dovuta è una componente fisiologica del sistema di liquidazione e conguaglio, non un indebito autonomo immediatamente rimborsabile. Se riportato nelle dichiarazioni successive, resta utilizzabile secondo il meccanismo previsto fino alla conclusione del rapporto.
Art. 53 Cost.
La Corte riconduce al principio di capacità contributiva la funzione del rimborso, quale strumento per riequilibrare gli effetti di una riscossione che risulti in definitiva eccedente o indebita. Nel caso delle eccedenze da dichiarazione, tale riequilibrio segue però le modalità e i tempi propri del tributo.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha escluso il raddoppio del contributo unificato a carico dell’Agenzia delle dogane, in quanto Amministrazione dello Stato che opera mediante prenotazione a debito.
Massime di principio
- Per le accise liquidate con acconti e conguaglio annuale, l’eccedenza risultante da una dichiarazione non è normalmente un credito immediatamente rimborsabile: deve essere detratta dagli acconti successivi o riportata nelle dichiarazioni successive, secondo il meccanismo del tributo.
- Se l’eccedenza viene regolarmente riportata e il rapporto tributario prosegue, il termine biennale per chiedere il rimborso non decorre da ciascun versamento né dalla dichiarazione che ha originato il credito; decorre dalla dichiarazione finale che chiude il rapporto.
- La cessazione definitiva dell’attività può determinare la chiusura del rapporto e rendere rimborsabili le eccedenze residue riportate negli anni precedenti, purché la domanda sia presentata entro due anni dall’ultima dichiarazione di consumo.
- La mera esposizione di un credito nella dichiarazione annuale non equivale a un’istanza di rimborso: indicazione, riporto e domanda di rimborso sono strumenti distinti, con presupposti ed effetti differenti.
- Nel ricorso per cassazione, una censura basata sul contenuto di un documento richiede la riproduzione precisa e completa delle parti rilevanti e l’indicazione della sua collocazione; citazioni frammentarie possono rendere il motivo inammissibile.
- Il giudicato interno non si forma se il giudice d’appello interpreta l’atto di gravame come diretto a contestare tutte le autonome ragioni della decisione impugnata e decide effettivamente la questione.
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