Cassazione Civile, Ordinanza n. 32632/2022 del 04/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il richiedente aveva impugnato davanti al Tribunale di Venezia il provvedimento della Commissione territoriale che aveva respinto la domanda di protezione sussidiaria e umanitaria. Il Tribunale aveva rigettato il ricorso. Il richiedente ha poi proposto ricorso per cassazione, ma la Corte non è entrata nel merito delle censure perché ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità del ricorso: la procura speciale per il giudizio di cassazione, rilasciata in foglio separato, era priva della certificazione del difensore sulla data di rilascio successiva alla comunicazione del decreto impugnato, requisito imposto a pena di inammissibilità dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché la procura speciale non rispettava il requisito formale previsto dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008, come interpretato dalle Sezioni Unite: mancava la certificazione del difensore circa la data di rilascio successiva alla comunicazione del decreto impugnato. Non sono state liquidate spese per mancata costituzione dell'Amministrazione. La Corte ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008
"la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima"
Per il ricorso per cassazione in materia di protezione internazionale la procura speciale deve recare espressamente la data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore deve certificarne il rilascio; la mancanza di tale certificazione comporta inammissibilità.
Richiamato come disciplina ordinaria della procura speciale, derogata dalla disposizione speciale dell'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008.
Richiamato come disciplina ordinaria della procura per il ricorso per cassazione, superata dalla regola speciale prevista per la protezione internazionale.
Le cause di inammissibilità o improcedibilità del ricorso possono essere rilevate d'ufficio senza previa rimessione alle parti.
Richiamato per la trattazione camerale non partecipata del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norma inserita a fondamento del meccanismo del raddoppio del contributo unificato.
art. 3 Cost.
Citato nella questione di legittimità costituzionale rimessa alla Corte costituzionale e poi respinta.
art. 10 Cost.
Citato nella questione di legittimità costituzionale rimessa alla Corte costituzionale e poi respinta.
art. 24 Cost.
Citato nella questione di legittimità costituzionale rimessa alla Corte costituzionale e poi respinta.
art. 111 Cost.
Citato nella questione di legittimità costituzionale rimessa alla Corte costituzionale e poi respinta.
art. 117 Cost.
Citato in relazione al contrasto denunciato con il diritto dell'Unione e con la CEDU nella questione poi respinta.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione in materia di protezione internazionale la procura speciale è valida solo se conferita in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e se il difensore ne certifica la data di rilascio.
- La mancata certificazione della data di rilascio della procura speciale integra una causa autonoma di inammissibilità del ricorso, rilevabile d'ufficio anche senza contraddittorio preventivo.
- Le disposizioni speciali sulla procura per il ricorso per cassazione in materia di protezione internazionale prevalgono sulla disciplina ordinaria degli artt. 83 e 365 c.p.c. in quanto introducono un requisito formale ulteriore e specifico.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e la controparte non si è costituita, non vi è luogo a provvedere sulle spese; resta invece applicabile il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti dalla legge.
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