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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25660/2026 del 21/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

La controversia

Il Comune di Pozzuoli aveva richiesto alla società contribuente euro 28.862,00 a titolo di maggiore tassa sui rifiuti per l’anno d’imposta 2016, con riferimento a unità immobiliari di sua titolarità site nel Comune e destinate al rimessaggio di imbarcazioni da diporto. La società aveva impugnato l’avviso di accertamento n. 1969/2016; la Commissione tributaria provinciale di Napoli, con sentenza n. 4820/2019, aveva respinto il ricorso e la Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 208/23/2021 depositata il 12 gennaio 2021, aveva rigettato l’appello. Il giudice regionale aveva ritenuto necessaria, per ottenere l’esenzione totale o parziale in relazione ai rifiuti speciali, la preventiva denuncia dei dati utili alla diversa tassazione, denuncia che risultava omessa; aveva inoltre reputato non pertinente il richiamo a una precedente sentenza riguardante annualità e avvisi diversi. In cassazione la società ha proposto due motivi. Con il primo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., ha denunciato violazione dell’art. 112 c.p.c. e omessa pronuncia sulle censure relative alla notificazione dell’avviso di accertamento, alla trasparenza e correttezza dell’azione amministrativa e alla prescrizione quinquennale, lamentando anche l’omessa valutazione degli argomenti difensivi e invocando l’effetto devolutivo dell’appello. Con il secondo, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., ha denunciato motivazione apparente in relazione agli artt. 36 e 53, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la CTR non avesse spiegato il rigetto delle eccezioni riproposte e non avesse considerato le prove documentali dell’effettivo smaltimento di rifiuti speciali. Il Comune è rimasto intimato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Il primo è infondato: le censure sulla notificazione e sulla trasparenza e correttezza amministrativa dovevano considerarsi implicitamente respinte, poiché incompatibili con la decisione di merito che aveva confermato la legittimità dell’atto impositivo; la lamentata mancata valutazione di generici elementi difensivi non integra omessa pronuncia, che riguarda domande o eccezioni autonomamente apprezzabili. Quanto alla prescrizione, la società non aveva indicato puntualmente i contenuti dell’eccezione né l’aveva specificamente riproposta in appello, come richiesto dagli artt. 56 del d.lgs. n. 546/1992 e 346 c.p.c.; inoltre aveva riferito la maturata prescrizione all’annualità 2013, diversa da quella dell’accertamento, relativa al 2016. Per quest’ultima annualità il termine quinquennale non risultava decorso, essendo l’avviso stato notificato il 17 maggio 2018. Anche il secondo motivo è infondato: la motivazione della CTR consentiva di individuare il percorso logico seguito, avendo rilevato l’omissione degli oneri di denuncia e informazione necessari a ottenere l’esclusione delle aree interessate dalla produzione di rifiuti speciali e l’irrilevanza del precedente invocato. La motivazione superava quindi il minimo costituzionale richiesto. Nulla sulle spese, poiché il Comune non ha svolto difese. La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Come più volte ribadito da questa Corte, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia.

    L’omessa pronuncia ricorre solo se manca del tutto una decisione su una domanda o eccezione indispensabile per la soluzione della controversia. Se la decisione adottata implica logicamente il rigetto della pretesa non esaminata espressamente, si configura un rigetto implicito e non una violazione dell’art. 112 c.p.c.

  • art. 145 c.p.c.

    Nel caso di specie, sia il vizio di notificazione dell’avviso di accertamento nei confronti del legale rappresentante, perché privo di indicazioni sulla persona fisica ai sensi dell’art. 145 c.p.c. ed in quanto non notificato nei confronti della società - vizio peraltro da considerarsi comunque sanato dal raggiungimento dello scopo della notificazione - sia la dedotta violazione del principio di trasparenza e di correttezza, sono stati all’evidenza implicitamente rigettati dalla decisione di merito, che ha respinto il ricorso esaminando profili di diritto che comportavano necessariamente la reiezione dei citati motivi.

    Nel caso esaminato, il vizio dedotto della notificazione dell’avviso è stato ritenuto comunque sanato per raggiungimento del suo scopo; la Corte non sviluppa ulteriori criteri generali sull’art. 145 c.p.c.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Deve dunque concludersi che nel caso di specie non vi è stata omessa pronuncia sulle questioni indicate, ma rigetto implicito delle stesse, per cui il primo motivo, formulato ai sensi del n. 4 dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., va rigettato (Cass. n. 23217 del 2022).

    Il motivo di ricorso per cassazione ai sensi del n. 4 non è fondato quando le questioni dedotte, pur senza espressa statuizione, risultano implicitamente respinte dalla decisione impugnata.

  • art. 56 d.lgs. n. 546/1992

    Quanto alla eccezione di prescrizione, richiamata solo genericamente e senza puntuale indicazione dei relativi contenuti, la stessa avrebbe dovuto necessariamente essere riproposta quale specifico motivo d’appello ai sensi dell’art. 56 d. Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 346 c.p.c. e pertanto non vale rispetto al motivo corrispondente, il principio dell’effetto devolutivo dell’appello.

    Nel processo tributario, l’eccezione non accolta in primo grado deve essere riproposta in appello come specifico motivo; il mero effetto devolutivo non supplisce alla mancata riproposizione.

  • art. 346 c.p.c.

    Va infatti osservato che l’appellante che voglia evitare la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. deve reiterare le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, riproponendole in qualsiasi forma idonea a evidenziare la volontà di riaprire la discussione e di sollecitare la decisione su di esse; tale riproposizione, tuttavia, seppur libera da forme, dev'essere fatta in modo specifico, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice.

    Per evitare la presunzione di rinuncia, l’appellante deve riproporre in modo specifico le domande e le eccezioni non accolte in primo grado. Non è sufficiente un generico rinvio alle difese e alle conclusioni già formulate.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    Per costante orientamento di questa Corte, il vizio di motivazione apparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), ossia degli artt. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 36, comma 2, n. 4, del D. Lgs. n. 546 del 1992, omette di illustrare l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di indicare su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è giunto alla propria determinazione, in tal modo consentendo di verificare se abbia effettivamente giudicato “iuxta alligata et probata”.

    La sentenza tributaria deve rendere riconoscibili le prove e le argomentazioni che sorreggono la decisione, così da consentire il controllo sul percorso logico seguito e sulla decisione in rapporto a quanto allegato e provato.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Nel medesimo senso è stato successivamente precisato che il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato ove la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. 03/03/2022, n. 7090).

    Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale: rilevano la mancanza assoluta o apparente della motivazione, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e la motivazione perplessa o obiettivamente incomprensibile, se il vizio emerge dal testo della sentenza.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Va, inoltre, ricordato che secondo le Sezioni Unite di questa Corte la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del D.L. 22/06/2012, n. 83, conv. in legge 07/08/2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

    La riformulazione del n. 5 limita il sindacato di legittimità sulla motivazione al cosiddetto minimo costituzionale; il semplice difetto di sufficienza della motivazione non è di per sé denunciabile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • L’omessa pronuncia sussiste quando il giudice non decide affatto su una domanda o eccezione indispensabile alla soluzione della controversia. Non ricorre se la statuizione adottata implica necessariamente il rigetto della questione non esaminata espressamente.
  • Nel giudizio di appello, domande ed eccezioni non accolte in primo grado devono essere riproposte in modo specifico e con modalità idonee a manifestare la volontà di ottenere una nuova decisione; un generico richiamo alle difese e alle conclusioni del primo grado non è sufficiente a evitare la presunzione di rinuncia.
  • La motivazione è apparente quando, pur graficamente presente, non rende percepibili le ragioni della decisione e il percorso logico che conduce al risultato. Il sindacato di legittimità è limitato al minimo costituzionale e non consente di censurare la mera insufficienza motivazionale.
  • In materia di tassa sui rifiuti, secondo la decisione regionale confermata dalla Corte, l’esclusione totale o parziale delle aree interessate dalla produzione di rifiuti speciali presuppone l’assolvimento degli oneri di denuncia e informazione necessari a consentire la diversa tassazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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