Cassazione Penale, Sentenza n. 30083/2025 del 01/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che ha negato il riconoscimento della continuazione tra diverse condanne per reati di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti (fatti commessi nel 2016 e nel 2017). Il ricorrente sosteneva che, nonostante l'intervallo temporale di 14 mesi, le sentenze e l'ordinanza custodiale dimostrerebbero una perseveranza nel mercato degli stupefacenti e quindi l'esistenza di un "unico disegno criminoso" e della predeterminazione necessaria per la continuazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il diniego del riconoscimento della continuazione disposto dal giudice dell'esecuzione, ritenendo che il giudice aveva valutato correttamente, oltre al dato temporale, tutte le circostanze utili: difformi modalità esecutive dei reati, diversificazione delle sostanze trattate, ruoli differenti dei partecipi e mancanza di prova che i reati successivi fossero programmati nelle linee essenziali al momento del primo. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui non è sufficiente un generico programma di vita dedito al crimine per configurare la continuazione. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato (conseguenze economiche e di spese come da pronuncia).
Norme richiamate
Richiamato come norma sulla concorso di persone nel reato; contestualizzato nella descrizione delle imputazioni per attività commessa in concorso.
Interpretato secondo la giurisprudenza: per la continuazione (applicazione cumulativa ai fini della determinazione della pena) è necessario il requisito psicologico dell'unicità del disegno criminoso, ossia la programmazione delle azioni successive già all'atto del primo reato.
art. 73, commi 4 e 6, D.P.R. 309/1990
Normativa sostanziale sulle fattispecie di detenzione e cessione di stupefacenti cui si riferiscono le condanne; la sentenza valuta le diverse condotte alla luce delle disposizioni sulla droga per stabilire la non omogeneità dei fatti.
Norma processuale che autorizza il giudice dell'esecuzione ad applicare l'istituto della continuazione in sede esecutiva; richiede un approfondito accertamento dei dati decisionali delle sentenze irrevocabili e l'esistenza degli indicatori che dimostrino l'unicità del disegno criminoso.
Giurisprudenza (Sezioni Unite, n. 28659 del 18-5-2017, Gargiulo e altre pronunce richiamate)
Principio richiamato: per riconoscere la continuazione è necessario verificare indicatori concreti (omogeneità delle violazioni, contiguità spaziotemporale, modalità, sistematicità, programmazione delle condotte). Non è sufficiente la mera ricorrenza di reati o un generico programma di vita criminale.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione richiede prova che i reati successivi fossero programmati, almeno nelle linee essenziali, al momento del primo reato; la mera ripetizione di reati nel tempo non è sufficiente.
- In sede esecutiva il giudice può applicare la continuazione ex art. 671 c.p.p., ma l'accertamento è sussidiario e richiede un confronto approfondito del contenuto decisorio delle sentenze irrevocabili.
- Non basta la prossimità temporale tra le condotte: devono essere valutati anche omogeneità del bene giuridico tutelato, modalità esecutive, tipi di sostanza coinvolta, ruoli degli interpreti e la sistematicità dell'attività criminosa.
- Una condotta improntata a una generale "tendenza a delinquere" o a un programma di vita dedito al profitto illecito non equivale alla preordinazione richiesta per la continuazione; in tal caso operano altri istituti come recidiva, abitualità o professionalità.
- La decisione motivata del giudice dell'esecuzione, che confronta le sentenze e illustra i motivi della non unitarietà del disegno criminoso, è difficilmente sindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logici.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 1 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30021/2025 del 01/09/2025
- Sentenza penale · 1 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30022/2025 del 01/09/2025
- Sentenza penale · 1 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30023/2025 del 01/09/2025
- Sentenza penale · 1 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30024/2025 del 01/09/2025
- Sentenza penale · 1 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30025/2025 del 01/09/2025
- Sentenza penale · 1 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30026/2025 del 01/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →