Cassazione Civile, Ordinanza n. 33747/2023 del 04/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condividente)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di scioglimento della comunione nel quale la Corte d'appello, dopo una precedente sentenza non definitiva, aveva definito i rapporti di dare e avere tra i partecipi, riconoscendo l'esistenza di una società di fatto tra i medesimi e condannando uno di essi a corrispondere all'altro una somma risultante dal rendiconto. Il ricorrente principale ha censurato la decisione sotto due profili: da un lato, ha dedotto un errore di calcolo perché un debito della comunione verso una banca sarebbe stato conteggiato due volte, prima sottraendolo dalle poste attive e poi includendolo tra le poste passive; ha inoltre richiamato il rigetto dell'istanza di correzione di errore materiale ex art. 287 c.p.c. Dall'altro lato, ha denunciato l'omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che non fosse stato considerato un suo credito di oltre 42.000 euro derivante dall'estinzione di una obbligazione verso un istituto di credito, credito che a suo dire era stato escluso dal CTU per mancanza di prova del collegamento con la società di fatto ma che sarebbe stato riconosciuto dalla banca nelle difese di merito. Il controricorrente ha proposto ricorso incidentale sostenendo che la Corte territoriale, nel determinare i rapporti patrimoniali tra i condividenti, aveva illegittimamente valorizzato il prezzo effettivo di vendita di un immobile risultante da testimonianza, in contrasto con il prezzo dichiarato nell'atto notarile, così violando il divieto di prova testimoniale di patti aggiunti o contrari al contenuto dell'atto previsto dall'art. 2722 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo che non si trattasse di un mero errore materiale o di calcolo emendabile con la procedura di correzione, ma di un errore nell'impostazione del procedimento matematico, poiché il medesimo debito era stato computato due volte nella determinazione delle poste attive e passive. Ha invece respinto il secondo motivo, osservando che la Corte d'appello non aveva omesso di esaminare il fatto storico del pagamento, ma aveva escluso il credito perché non era stata provata la sua imputazione alla gestione della società di fatto e non alla sfera personale del ricorrente. È stato inoltre rigettato il ricorso incidentale, perché il limite probatorio dell'art. 2722 c.c. non opera quando il contratto è richiamato come mero fatto rilevante ai fini della valutazione di un rapporto diverso e coinvolgente soggetti estranei al negozio; inoltre, il ricorrente incidentale non aveva specificamente allegato di avere tempestivamente eccepito l'inammissibilità e la nullità della prova testimoniale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
È stato invocato per denunciare error in iudicando nell'impostazione dei criteri di conteggio e nella valutazione giuridica dell'operazione di calcolo.
È stato invocato per censurare l'omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ha però ritenuto che il fatto storico non fosse stato omesso, ma diversamente valutato nella sua incidenza giuridica.
La correzione di errore materiale è utilizzabile solo per meri errori aritmetici o materiali; non quando l'errore riguarda l'impostazione del procedimento di calcolo o l'individuazione dei criteri di conteggio.
Il divieto di prova testimoniale di patti aggiunti o contrari al contenuto di un atto opera tra le parti del contratto e quando il contratto è fonte del rapporto dedotto; non si applica quando il contratto è considerato come mero fatto rilevante in una diversa relazione giuridica.
È richiamato per il requisito di specificità del ricorso, essendo onere della parte indicare dove abbia tempestivamente eccepito in merito l'inammissibilità e la nullità della prova.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
sussistenza dei presupposti processuali per il versamento... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, demandando all'amministrazione la verifica concreta della debenza.
Massime di principio
- L'errore di calcolo è denunciabile in cassazione quando dipende dall'erronea impostazione del procedimento matematico o dall'adozione di criteri di conteggio sbagliati; se, invece, si tratta di mero errore materiale o aritmetico su dati e operazioni già correttamente impostati, la correzione va chiesta ex art. 287 c.p.c.
- Nel giudizio di merito, il fatto storico del pagamento o dell'estinzione di un debito non è sufficiente, da solo, se il credito viene escluso per mancanza di prova della sua riferibilità al rapporto controverso: la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può trasformarsi in critica alla diversa qualificazione giuridica del fatto.
- I limiti alla prova testimoniale degli artt. 2722 e 2723 c.c. operano solo rispetto ai rapporti tra le parti del contratto e quando il negozio costituisce la fonte del rapporto dedotto; non si applicano quando l'atto è utilizzato come mero elemento fattuale per valutare un diverso rapporto giuridico.
- La contestazione dell'inammissibilità della prova testimoniale per violazione dei limiti legali non è rilevabile d'ufficio, ma richiede un'eccezione tempestiva della parte interessata, che deve anche dedurre la nullità della prova se essa sia stata comunque assunta.
- In sede di legittimità, non è ammissibile sollecitare una nuova valutazione dell'attendibilità delle deposizioni testimoniali o del merito dell'apprezzamento probatorio compiuto dal giudice di merito.
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