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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12120/2023 del 08/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (conduttore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di locazione abitativa contenente, secondo la ricostruzione delle parti, una clausola risolutiva espressa e una clausola penale previste nel medesimo punto contrattuale, oltre alla previsione di un deposito cauzionale. Il locatore otteneva in origine un decreto ingiuntivo per canoni di locazione asseritamente non pagati; la conduttrice proponeva opposizione e il giudice di merito revocava il decreto, condannando la conduttrice al solo minor importo residuo dovuto e il locatore alla restituzione del deposito cauzionale, con compensazione tra i crediti contrapposti. La Corte d’appello confermava ritenendo che il locatore si fosse avvalso della clausola risolutiva espressa con comunicazione del 15/10/2012, con cessazione del rapporto a tale data, e che non vi fosse stata domanda del locatore volta ad ottenere l’attribuzione del deposito cauzionale a copertura di danni, né valida estensione della sua pretesa alla clausola penale; in più, richiamava l’incompatibilità tra le diverse pretese avanzate. In cassazione il locatore deduceva quattro motivi: 1) violazione dei criteri di interpretazione del contratto e dell’art. 1456 c.c., sostenendo che la comunicazione del 15/10/2012 esprimesse solo volontà di applicare la clausola penale e non la clausola risolutiva espressa; 2) omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 112, 1241 e 1243 c.c., contestando l’affermazione dell’esigibilità della restituzione del deposito cauzionale e la presunta confusione tra data di risoluzione e rilascio dell’immobile; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo di avere richiesto l’attribuzione del deposito cauzionale come eccezione/controeccezione e non come domanda autonoma; 4) violazione degli artt. 1383 e 1453 c.c. e dei criteri ermeneutici, affermando la cumulabilità tra canoni non pagati e risarcimento del danno tramite clausola penale. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i motivi: il primo perché si risolveva in una richiesta di nuova interpretazione del documento e perché il ricorso non riproduceva adeguatamente la motivazione di primo grado richiamata per relationem; il secondo perché la censura colpiva solo una delle rationes decidendi, lasciandone intatte altre autonome; il terzo per difetto di specifica allegazione ex art. 366 n. 6 c.p.c. e perché la sentenza impugnata conteneva comunque una ratio autonoma di inammissibilità non attaccata; il quarto perché assorbito dalle precedenti statuizioni. Non vi è stata pronuncia sulle spese per mancata costituzione dell’intimata, ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile integralmente. La Corte ha ritenuto che le censure non superassero i requisiti di specificità e autosufficienza richiesti, che alcune si risolvessero in una critica di merito all’interpretazione degli atti negoziali e che altre non aggredissero tutte le autonome rationes decidendi poste a base della sentenza d’appello. Di conseguenza è rimasta ferma la decisione di merito che aveva confermato la revoca del decreto ingiuntivo, l’accertamento dei canoni residui dovuti, la restituzione del deposito cauzionale e la compensazione tra i crediti nei limiti riconosciuti.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    I canoni di interpretazione letterale e soggettiva non possono essere utilizzati in cassazione per sollecitare una nuova lettura del contenuto negoziale, ma solo per denunciare un effettivo scostamento dai criteri ermeneutici.

  • art. 1363 c.c.

    L’interpretazione complessiva del testo contrattuale è riservata al giudice di merito e in cassazione è censurabile solo se la lettura sia macroscopicamente illogica o contraria ai canoni legali.

  • art. 1366 c.c.

    La censura di violazione della buona fede interpretativa deve indicare in modo specifico come il giudice di merito si sia discostato dal criterio, non potendo risolversi in mera contrapposizione di una lettura alternativa.

  • art. 1456 c.c.

    L’operatività della clausola risolutiva espressa dipende dalla volontà del contraente di avvalersene, che nel caso concreto è stata ritenuta oggetto di contestazione in fatto ma la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    Il ricorrente per cassazione deve indicare e riprodurre specificamente gli atti e i documenti rilevanti, inclusi i passaggi della motivazione di primo grado richiamata per relationem, altrimenti la censura è inammissibile.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    La violazione di norme di diritto non può essere invocata per ottenere una rivalutazione del merito o una diversa ricostruzione della volontà negoziale.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    Il vizio processuale richiede l’effettiva prospettazione di una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la censura è inammissibile se non si confronta con tutte le rationes decidendi.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Il sindacato sul vizio motivazionale non può trasformarsi in revisione del merito della valutazione compiuta dal giudice territoriale.

  • art. 112 c.p.c.

    La violazione dell’art. 112 c.p.c. è esclusa quando la sentenza impugnata abbia comunque deciso la questione con una ratio autonoma di inammissibilità non specificamente censurata.

  • art. 1241 c.c.

    La questione della compensazione è rimasta assorbita e non è stata affrontata nel merito in cassazione per l’inammissibilità delle censure principali.

  • art. 1243 c.c.

    La dedotta compensazione è stata ritenuta irrilevante o comunque non esaminabile a causa delle autonome rationes decidendi non superate dal ricorso.

  • art. 1383 c.c.

    Il divieto di cumulo con la clausola penale è stato evocato dal ricorrente, ma la censura è stata ritenuta assorbita/inammissibile per effetto delle altre statuizioni non attaccate.

  • art. 1453 c.c.

    La risoluzione del contratto per inadempimento è stata richiamata dal ricorrente per sostenere il cumulo tra canoni scaduti e risarcimento, ma la questione è rimasta assorbita.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, quando la sentenza d’appello è motivata per relationem, il ricorrente deve riportare in modo specifico la motivazione di primo grado richiamata e le critiche mosse in appello; in difetto, la censura è inammissibile per violazione dell’onere di specificità e autosufficienza.
  • La contestazione dell’interpretazione di un atto negoziale non può tradursi nella richiesta di una nuova valutazione del merito: in cassazione è deducibile solo la violazione dei canoni ermeneutici, con puntuale indicazione del modo in cui il giudice se ne sarebbe discostato.
  • Quando la decisione impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome, il ricorso deve censurarle tutte; se anche una sola resta intatta, il motivo è inammissibile o comunque irrilevante.
  • La violazione dell’art. 112 c.p.c. non sussiste se la sentenza ha comunque affrontato la questione con una autonoma ratio di inammissibilità non specificamente attaccata dal ricorrente.
  • La deduzione di compensazione, clausola penale o restituzione del deposito cauzionale deve essere sorretta da una precisa allegazione degli atti e dei documenti rilevanti; la mera riproduzione di stralci non consente il controllo di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieLocazione abitativaImpugnazioniProveInadempimento
RamiContrattiProcesso civileObbligazioni
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullità

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