Cassazione Civile, Ordinanza n. 37564/2021 del 30/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
Il ricorrente ha proposto revocazione, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., della precedente pronuncia della Corte di cassazione che aveva rigettato il suo ricorso contro la sentenza della Corte d'appello. Sosteneva che la Corte di legittimità avesse errato nel ritenere nuova la questione relativa alla formazione del silenzio-assenso sulla richiesta di certificato di agibilità dell'immobile, depositata al Comune in data 23 dicembre 2008, e nel non considerare che, per effetto del decorso del termine previsto dall'art. 25 d.P.R. 380/2001, l'immobile era da ritenersi munito di agibilità alla data rilevante. Il ricorrente deduceva inoltre che la precedente decisione avesse erroneamente confermato l'idea dell'inidoneità del bene a conseguire la certificazione di abitabilità, richiamando documenti prodotti nei giudizi di merito. La controparte ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che il ricorso descrivesse l'errore di fatto asseritamente commesso e indicasse il motivo di revocazione, ma omettesse del tutto l'esposizione dei fatti di causa, richiesta dall'art. 366, n. 3, c.p.c. per il ricorso per revocazione proposto contro una sentenza della Cassazione. La Corte ha ribadito che il ricorso per revocazione introduce un nuovo giudizio e deve contenere una compiuta narrazione dei fatti rilevanti, non potendo questi essere desunti dalla sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
è la norma che consente la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione per errore di fatto
il ricorso per revocazione deve contenere l'esposizione sommaria dei fatti di causa, a pena di inammissibilità
richiede l'indicazione del motivo di revocazione nel ricorso
il ricorso per revocazione va redatto secondo le forme del ricorso per cassazione
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
richiamato dal ricorrente come base del silenzio-assenso in materia di agibilità
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
consente di porre a carico della parte soccombente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato quale base del contributo unificato dovuto per il ricorso
Massime di principio
- La domanda di revocazione della sentenza della Corte di cassazione per errore di fatto deve contenere, a pena di inammissibilità, sia l'indicazione specifica del motivo di revocazione sia l'esposizione sommaria dei fatti di causa rilevanti.
- Nel giudizio di revocazione contro una decisione della Cassazione non è sufficiente riproporre i motivi del ricorso originario: il ricorso deve essere autonomo e autosufficiente quanto alla narrazione dei fatti.
- I fatti di causa necessari alla comprensione della censura non possono essere ricavati per implicito dalla sentenza impugnata, perché la revocazione introduce un nuovo giudizio e non una mera fase del giudizio precedente.
- L'omissione dell'esposizione dei fatti di causa integra un vizio processuale che conduce all'inammissibilità del ricorso, indipendentemente dalla fondatezza sostanziale dell'errore di fatto dedotto.
Come è indicizzato
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