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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37564/2021 del 30/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte privata)

La controversia

Il ricorrente ha proposto revocazione, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., della precedente pronuncia della Corte di cassazione che aveva rigettato il suo ricorso contro la sentenza della Corte d'appello. Sosteneva che la Corte di legittimità avesse errato nel ritenere nuova la questione relativa alla formazione del silenzio-assenso sulla richiesta di certificato di agibilità dell'immobile, depositata al Comune in data 23 dicembre 2008, e nel non considerare che, per effetto del decorso del termine previsto dall'art. 25 d.P.R. 380/2001, l'immobile era da ritenersi munito di agibilità alla data rilevante. Il ricorrente deduceva inoltre che la precedente decisione avesse erroneamente confermato l'idea dell'inidoneità del bene a conseguire la certificazione di abitabilità, richiamando documenti prodotti nei giudizi di merito. La controparte ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che il ricorso descrivesse l'errore di fatto asseritamente commesso e indicasse il motivo di revocazione, ma omettesse del tutto l'esposizione dei fatti di causa, richiesta dall'art. 366, n. 3, c.p.c. per il ricorso per revocazione proposto contro una sentenza della Cassazione. La Corte ha ribadito che il ricorso per revocazione introduce un nuovo giudizio e deve contenere una compiuta narrazione dei fatti rilevanti, non potendo questi essere desunti dalla sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La domanda di revocazione della sentenza della Corte di cassazione per errore di fatto deve contenere, a pena di inammissibilità, sia l'indicazione specifica del motivo di revocazione sia l'esposizione sommaria dei fatti di causa rilevanti.
  • Nel giudizio di revocazione contro una decisione della Cassazione non è sufficiente riproporre i motivi del ricorso originario: il ricorso deve essere autonomo e autosufficiente quanto alla narrazione dei fatti.
  • I fatti di causa necessari alla comprensione della censura non possono essere ricavati per implicito dalla sentenza impugnata, perché la revocazione introduce un nuovo giudizio e non una mera fase del giudizio precedente.
  • L'omissione dell'esposizione dei fatti di causa integra un vizio processuale che conduce all'inammissibilità del ricorso, indipendentemente dalla fondatezza sostanziale dell'errore di fatto dedotto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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