Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26206/2023 del 08/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un cittadino senegalese aveva chiesto, davanti al tribunale e poi in appello, il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007 e, in subordine, del permesso di soggiorno per motivi umanitari. La corte territoriale aveva respinto entrambe le domande ritenendo, sulla base di informazioni qualificate, che il Senegal non fosse interessato da violenza generalizzata da conflitto armato, che non emergessero specifiche situazioni di vulnerabilità e che neppure le condizioni economiche precarie bastassero per la tutela umanitaria. Il ricorrente ha proposto tre motivi di cassazione: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 8 d.lgs. n. 25 del 2008 e 3 e 14 d.lgs. n. 251 del 2007, lamentando che non fosse stata valutata la sua permanenza in Libia, Paese di transito caratterizzato da violenza indiscriminata; con il secondo ha dedotto violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che non fosse stato considerato il profilo di vulnerabilità derivante dal trascorso in Libia; con il terzo ha dedotto violazione degli artt. 5, comma 6, e 19 d.lgs. n. 286 del 1998, per non essere stata valutata la sua asserita integrazione lavorativa in Italia. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili per difetto di specificità, perché il ricorso non riproduceva il contenuto dei motivi di appello né chiariva in quale sede fossero stati dedotti i fatti relativi a Libia e integrazione lavorativa.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure erano generiche e non consentivano di verificare se le questioni sul transito in Libia e sull'integrazione lavorativa fossero state effettivamente dedotte in appello, né in quali termini. Ha quindi confermato il rigetto delle domande di protezione internazionale e umanitaria deciso nei gradi di merito e ha condannato il ricorrente alle spese, oltre agli effetti di legge sul contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251 del 2007

    La protezione sussidiaria richiede l'accertamento, nel Paese di origine o nella specifica regione di provenienza, di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato.

  • art. 8 d.lgs. n. 25 del 2008

    La censura sul mancato esame del Paese di transito è stata ritenuta inammissibile perché non specificamente riferita ai motivi di appello e non utile, nel caso concreto, ad incidere sulla valutazione della domanda di protezione sussidiaria.

  • art. 3 d.lgs. n. 251 del 2007

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la valutazione dei fatti e della situazione personale, ma la censura è stata respinta per difetto di specificità.

  • art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998

    Nel regime previgente era misura residuale e atipica, riservata a situazioni di vulnerabilità da valutare caso per caso; tuttavia la doglianza è stata dichiarata inammissibile per genericità.

  • art. 19 d.lgs. n. 286 del 1998

    Richiamato in relazione al divieto di espulsione e alla tutela umanitaria; la Corte non ha esaminato nel merito la censura per difetto di specificità.

  • art. 32 d.lgs. n. 25 del 2008

    Richiamato dal ricorrente come base del motivo sulla protezione umanitaria, ma senza superare il vaglio di ammissibilità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione le censure devono essere specifiche e autosufficienti: è necessario indicare e, nei limiti necessari, riprodurre il contenuto degli atti di merito rilevanti per mostrare che la questione era stata effettivamente dedotta nei gradi precedenti.
  • In materia di protezione internazionale, la situazione di violenza indiscriminata va verificata con riferimento al Paese di origine o alla regione di rimpatrio; fatti relativi a Paesi di transito non sono automaticamente decisivi se non è spiegato il nesso con la domanda di tutela proposta.
  • La protezione umanitaria, nel regime previgente, era una misura residuale e atipica, concessa solo in presenza di una concreta condizione di vulnerabilità individuale valutata comparativamente e caso per caso.
  • La mera allegazione di condizioni economiche difficili o di un generico contesto di privazione dei diritti nel Paese di provenienza non è, di per sé, sufficiente a fondare la protezione umanitaria in assenza di specifici elementi individualizzanti.
  • L'eventuale integrazione lavorativa in Italia può rilevare solo se ritualmente allegata e dedotta nei gradi di merito, non potendo essere introdotta in cassazione in modo generico.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaTutela del legittimo affidamento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.