Cassazione Civile, Ordinanza n. 00802/2026 del 14/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La curatela di una società poi fallita ha agito per far accertare la responsabilità dei soggetti che avevano gestito la società, chiedendo il risarcimento dei danni prodotti in epoca successiva alla perdita del capitale sociale. Nei confronti del ricorrente, indicato come amministratore di fatto, il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato la decisione, valorizzando la sua partecipazione a riunioni sociali, corrispondenza e attività che avrebbero oltrepassato le deleghe conferite, con caratteri di sistematicità e completezza. In cassazione il ricorrente ha dedotto, da un lato, violazione dell'art. 2639 c.c. e motivazione apparente, sostenendo che la qualifica di amministratore di fatto richieda condotte reiterate e un'ingerenza gestionale non occasionale, non ricavabili da pochi elementi probatori; dall'altro, omesso esame di un decreto di esecutività dello stato passivo e dei contratti di collaborazione, che avrebbero dimostrato un diverso inquadramento del rapporto e il travisamento delle prove. La curatela ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla motivazione apparente, perché la sentenza impugnata aveva esposto una motivazione sufficiente e comprensibile. Ha poi giudicato inammissibili le censure di violazione di legge e di travisamento delle prove, perché miravano a rimettere in discussione la valutazione del materiale probatorio e l'accertamento di merito sulla qualità di amministratore di fatto, non censurabile in cassazione. È stato inoltre escluso l'omesso esame del fatto decisivo in ragione della doppia conforme e perché il fatto richiamato era estraneo ai fatti costitutivi della domanda risarcitoria. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese, liquidandole in misura elevata anche per la violazione dei limiti dimensionali e dei criteri di sinteticità del ricorso previsti dal D.M. n. 110/2023, e ha dato atto del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Ai fini della responsabilità gestoria, l'amministratore di fatto è chi compie atti di ingerenza nell'amministrazione in modo non occasionale, con sistematicità e completezza, pur senza investitura formale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura per violazione di legge è inammissibile se mira in realtà a contestare l'accertamento di merito sulla ricorrenza della qualità di amministratore di fatto e la valutazione delle prove.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o per denunciare travisamenti delle prove.
art. 360, quarto comma, c.p.c.
In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame è inammissibile se non si dimostra che le ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado siano diverse.
La violazione dei requisiti di chiarezza e sinteticità dell'atto può incidere sull'ammissibilità del ricorso quando renda oscura o lacunosa l'esposizione dei fatti o le censure.
"tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico"
È richiamato come base del dovere generale di chiarezza e sinteticità degli atti processuali.
art. 46, quinto comma, disp. att. c.p.c.
È indicato come disposizione attuata dal D.M. n. 110/2023 in materia di limiti dimensionali degli atti processuali.
art. 46, sesto comma, disp. att. c.p.c.
La violazione dei limiti dimensionali non comporta automaticamente inammissibilità, ma incide sulla liquidazione delle spese processuali.
L'atto introduttivo del giudizio di legittimità deve rispettare limiti dimensionali; nella specie il ricorso li ha ampiamente superati.
Individua le parti dell'atto escluse dal computo del limite dimensionale.
Consente la deroga ai limiti dimensionali solo con esplicita indicazione delle ragioni della deroga, qui mancante.
art. 8, comma 3, D.M. n. 110/2023
Rinvia ai criteri stabiliti dal Primo Presidente della Cassazione per il format degli atti del giudizio di legittimità.
È richiamato per la liquidazione delle spese, in assenza di parametri specifici nel D.M. n. 110/2023.
Modifica il D.M. n. 55/2014 e ne integra i parametri di liquidazione delle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Viene applicato il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
Richiamato dal ricorrente come base del decreto di esecutività dello stato passivo invocato quale fatto decisivo.
Richiamato dal ricorrente per sostenere il riconoscimento privilegiato del credito da lavoro autonomo.
Massime di principio
- La qualità di amministratore di fatto richiede l'accertamento di un'ingerenza gestoria concreta, non meramente occasionale, con esercizio sistematico e completo di poteri tipici dell'organo amministrativo, non limitabile a singoli episodi isolati.
- In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge o di omesso esame in una richiesta di nuova valutazione delle prove, se il giudice di merito ha motivato in modo sufficiente e non apparente.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando il fatto dedotto è estraneo ai fatti costitutivi della domanda o quando opera la doppia conforme senza specifica deduzione della diversità delle ragioni di fatto delle due decisioni.
- La violazione dei limiti di chiarezza e sinteticità del ricorso per cassazione, anche se non determina automaticamente l'inammissibilità, può giustificare una più severa liquidazione delle spese, specie se l'atto risulti eccessivamente prolisso e privo di adeguata giustificazione della deroga ai limiti dimensionali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 14 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 00762/2026 del 14/01/2026
- ordinanza_civile · 14 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 00764/2026 del 14/01/2026
- ordinanza_civile · 14 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 00794/2026 del 14/01/2026
- ordinanza_civile · 14 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 00797/2026 del 14/01/2026
- ordinanza_civile · 14 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 00798/2026 del 14/01/2026
- ordinanza_civile · 14 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 00799/2026 del 14/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →