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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00762/2026 del 14/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (eredi)

La controversia

La controversia nasce dall’esercizio del diritto di riscatto agrario su un fondo contiguo a quello dei retraenti, venduto dalla proprietaria a una terza acquirente. In appello era stata confermata la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda di riscatto, ritenendo integrati i presupposti soggettivi e oggettivi per la prelazione/riscatto, valorizzando la pregressa conduzione del fondo da parte degli attori, la mancata contestazione specifica di tali requisiti e l’estensione del riscatto anche al fabbricato insistente sul terreno. Gli eredi della venditrice hanno proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) violazione delle norme sulla prelazione agraria e dell’art. 3 Cost., per avere la corte ritenuto provati i requisiti soggettivi e oggettivi dei retraenti nonostante l’insufficienza delle loro allegazioni e l’asserito mancato assolvimento dell’onere probatorio; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente o inesistente, sul rilievo che la corte avrebbe escluso indebitamente l’onere di prova; 3) violazione degli artt. 115, 167 e 2697 c.p.c. e della disciplina agraria, per avere attribuito rilievo decisivo alla pretesa genericità della contestazione della convenuta; 4) nullità per omessa pronuncia e motivazione apparente in relazione alle eccezioni sulla insufficienza delle allegazioni e sulla genericità delle contestazioni; 5) plurime censure, tra cui l’erronea ritenuta irrilevanza della tardività dell’eccezione di decadenza per mancato pagamento del prezzo, l’asserito obbligo del venditore di trasmettere i documenti necessari alla stipula e l’erronea ammissione del riscatto nonostante la contestazione del diritto da parte del terzo acquirente; 6) violazione della norma sulla prelazione agraria per avere escluso il carattere dirimente della classificazione catastale del fabbricato, che secondo i ricorrenti avrebbe impedito il riscatto se accatastato come urbano.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il terzo e il quarto motivo di ricorso, ritenendo che il giudice di merito avesse fatto un uso erroneo del principio di non contestazione. In particolare, ha affermato che tale principio opera solo se i fatti non contestati erano noti o almeno conoscibili dalla controparte con l’ordinaria diligenza; per i requisiti soggettivi e oggettivi del riscatto agrario, che attengono in larga parte alla sfera del retraente, non può presumersi la conoscenza in capo alla controparte, sicché non si può trarre dalla mera genericità della contestazione un effetto di esonero dalla prova. Ne consegue che la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, per nuovo esame alla luce del corretto criterio sull’onere di contestazione e sulla prova dei requisiti del riscatto. Sono stati dichiarati assorbiti gli altri motivi.

Norme richiamate

  • art. 3 Cost.

    richiamato dai ricorrenti nel censurare la decisione di merito, ma non decisivo nella ratio della cassazione

  • art. 8, comma 1, L. 26 maggio 1965, n. 590

    norma sulla prelazione/riscatto agrario; i requisiti soggettivi e oggettivi del retraente devono essere provati e non possono ritenersi automaticamente integrati per mancata contestazione generica

  • art. 7, comma 2, n. 2, L. 14 agosto 1971, n. 817

    norma integrativa della disciplina della prelazione agraria richiamata per i presupposti del riscatto

  • art. 111 Cost.

    richiamato in relazione al vizio di motivazione apparente o inesistente

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    richiamato come parametro della motivazione della sentenza

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in tema di contenuto della motivazione

  • art. 161 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti per la nullità della sentenza

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    dedotto come vizio di violazione/falsa applicazione di legge

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    dedotto come vizio processuale/nullità della sentenza e del procedimento

  • artt. 115 e 167 c.p.c.

    richiamati per il principio di non contestazione e per le preclusioni difensive

  • art. 2697 c.c.

    richiamato sul riparto dell’onere della prova dei presupposti del diritto azionato

  • art. 1353 c.c.

    richiamato nei motivi sul tema della decadenza e del pagamento del prezzo

  • art. 1175 c.c.

    richiamato nei motivi sulla pretesa collaborazione dovuta nell’esercizio della prelazione

  • art. 1176 c.c.

    richiamato nei motivi sulla diligenza esigibile nelle attività connesse alla prelazione

  • art. 1203, n. 5, c.c.

    richiamato nei motivi in relazione alla tutela del retraente e ai rapporti con il pagamento del prezzo

  • art. 1460 c.c.

    richiamato nei motivi sul presunto inadempimento della controparte

  • art. 14 prel.

    richiamato nei motivi senza ulteriore specificazione nel testo

  • art. 1209 c.c.

    richiamato nei motivi in tema di offerta/adempimento del prezzo

  • art. 1210 c.c.

    richiamato nei motivi in tema di offerta/adempimento del prezzo

  • art. 1214 c.c.

    richiamato nei motivi in tema di offerta/adempimento del prezzo

  • L. 2/1979, art. unico

    richiamata nei motivi in relazione alla disciplina della prelazione/riscatto agrario

  • art. 1353 c.c.

    richiamato nei motivi

  • art. 2048 c.c.

    non richiamato; nessuna interpretazione ricavabile

  • art. 12 disp. prel.

    richiamato implicitamente nel riferimento a 'art. 14 prel.' come norma sulle disposizioni preliminari, ma il testo non consente una sicura identificazione

  • art. 14 prel.

    nel testo è menzionato nel quinto motivo in relazione alla contestazione e alla mora/offerta, ma la specifica disposizione non è ulteriormente chiarita

Massime di principio

  • Il principio di non contestazione, anche nelle controversie agrarie, produce effetti istruttori vincolanti solo quando i fatti non contestati siano noti o almeno conoscibili dalla controparte con l’ordinaria diligenza; non può operare in modo automatico o indiscriminato.
  • Quando i requisiti costitutivi del diritto di prelazione o riscatto attengono alla sfera di controllo del retraente, grava su chi invoca il principio di non contestazione l’onere di dimostrare che la controparte conosceva o poteva conoscere quei fatti; in difetto, il fatto resta da provare.
  • In materia di riscatto agrario, la mera genericità della contestazione della controparte non esonera il giudice dal verificare l’effettiva prova dei presupposti soggettivi e oggettivi richiesti dalla legge.
  • Le circostanze relative ai requisiti personali e aziendali del coltivatore retraente non possono essere considerate pacifiche solo perché non specificamente negate, se non è dimostrata la loro conoscibilità da parte dell’avversario.
  • Nei giudizi di prelazione/riscatto agrario, il fabbricato insistente sul fondo può essere valutato alla luce della ruralità e del vincolo pertinenziale, indipendentemente dalla sola classificazione catastale, la quale non è di per sé decisiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPrelazione agrariaCompravendita immobiliare
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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