Cassazione Civile, Ordinanza n. 00798/2026 del 14/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di pagamento per accise, pari a euro 605.599,00, relativo alle annualità 2014 e 2015, notificato al titolare della concessione di un impianto stradale di distribuzione di carburanti, ritenuto obbligato in solido con il gestore dell'impianto, conduttore in affitto d'azienda. Il contribuente aveva impugnato l'atto e, dopo un primo rigetto in primo grado e un accoglimento in appello, la Cassazione aveva già cassato la decisione di secondo grado affermando la responsabilità solidale del concessionario ai sensi dell'art. 25, comma 5, del d.lgs. n. 504/1995. Nel giudizio di rinvio la corte tributaria regionale aveva invece escluso la responsabilità del titolare della concessione, valorizzando l'apertura di un procedimento penale per contrabbando a carico del gestore e la ritenuta estraneità del concessionario alla frode, nonché la sua asserita diligente attività di vigilanza. Con l'unico motivo di ricorso, l'Agenzia deduceva violazione degli artt. 25, comma 5, e 4, del d.lgs. n. 504/1995 e dell'art. 1176, secondo comma, c.c., sostenendo che il titolare dell'impianto risponde solidalmente delle violazioni e delle sanzioni connesse alla gestione, salvo prova contraria del diligente esercizio dei poteri di ispezione e controllo; nel caso concreto, la sola natura illecita o penale della condotta del gestore non bastava a escludere la responsabilità del concessionario, occorrendo invece la rigorosa prova di caso fortuito o forza maggiore o, comunque, dell'adempimento diligente dei doveri di vigilanza.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia, richiamando e facendo proprio il precedente di legittimità n. 10689/2020. Ha affermato che, in tema di accise, il concessionario dell'impianto stradale di distribuzione di carburanti è responsabile in solido con il gestore in caso di svincolo irregolare dal regime sospensivo del prodotto energetico, salvo che il concessionario provi di aver esercitato diligentemente i poteri di ispezione e controllo previsti dalla legge. La sentenza d'appello è stata quindi cassata perché aveva erroneamente escluso la responsabilità solidale del concessionario solo sulla base del procedimento penale a carico del gestore e della sua condotta fraudolenta, trattando tale circostanza come se fosse, automaticamente, causa di esclusione della responsabilità. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di II grado del Lazio, sezione staccata di Latina, in diversa composizione, per nuovo esame dell'appello e liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 25, comma 5, d.lgs. n. 504/1995
Prevede la responsabilità solidale del concessionario dell'impianto di distribuzione carburanti con il gestore, in caso di irregolare svincolo dal regime sospensivo, salvo prova contraria del diligente esercizio dei poteri di ispezione e controllo.
Richiamato insieme all'art. 25, comma 5, quale base normativa del sistema delle accise e della responsabilità connessa alla gestione dell'impianto.
art. 1176, secondo comma, c.c.
Fondava il parametro di diligenza qualificata richiesto al concessionario nell'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo sull'impianto.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stata la norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge nel giudizio di cassazione.
art. 2, commi 2 e 4, d.lgs. n. 504/1995
Richiamato nella motivazione per ribadire che l'accisa è esigibile al verificarsi del presupposto di immissione irregolare in consumo e che la responsabilità può gravare su tutti i soggetti nei confronti dei quali si verifica tale presupposto.
Massime di principio
- In materia di accise sui carburanti, il concessionario dell'impianto risponde in solido con il gestore per l'accisa non versata quando si realizzi uno svincolo irregolare dal regime sospensivo, poiché la legge gli attribuisce un potere-dovere di controllo sull'impianto.
- La responsabilità solidale del concessionario non è esclusa automaticamente dalla circostanza che il gestore abbia posto in essere condotte illecite o persino penalmente rilevanti; per superare la presunzione di responsabilità occorre una prova rigorosa dell'adempimento diligente dei poteri di ispezione e vigilanza o, comunque, dell'intervento di caso fortuito o forza maggiore.
- Il giudice di merito, per escludere la responsabilità del concessionario, deve accertare in concreto se questi abbia effettivamente esercitato i poteri di controllo previsti dalla legge; non è sufficiente valorizzare in astratto la maggiore difficoltà di accorgersi della frode rispetto agli accertatori pubblici.
- La posizione del concessionario, in questo settore, assume rilievo di garanzia e va valutata secondo il canone della diligenza professionale qualificata di cui all'art. 1176, secondo comma, c.c.
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