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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00764/2026 del 14/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un’azione di spoglio proposta da un’impresa di autotrasporti per ottenere la reintegrazione nel possesso del piazzale in cui operava e del muletto che le era stato concesso in comodato. Dopo una prima ordinanza possessoria che aveva ordinato la reintegrazione nella detenzione del muletto e nel libero accesso al piazzale, la controparte comunicava il recesso dal comodato. L’impresa agiva poi per il risarcimento di tutti i danni asseritamente subiti a seguito dello spoglio, deducendo di aver dovuto sostenere costi per procurarsi un muletto sostitutivo e di usare quotidianamente quel mezzo per la propria attività. Il tribunale rigettava la domanda per difetto di prova del danno e del nesso causale, escludendo che il danno fosse in re ipsa e negando la liquidazione equitativa per mancanza di certezza sull’an. La parte soccombente proponeva appello, censurando la sentenza per: riconoscimento del danno in re ipsa da spoglio; mancata ammissione dei mezzi istruttori; mancata liquidazione equitativa; erronea liquidazione delle spese secondo i parametri del d.m. n. 55/2014. La corte d’appello dichiarava inammissibile l’appello ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. con condanna alle spese. In cassazione la ricorrente deduceva, contro l’ordinanza della corte d’appello, violazione del contraddittorio e del diritto di difesa per la declaratoria di inammissibilità senza specifico avviso; contro la sentenza di primo grado, lamentava violazione degli artt. 112, 115, 116, 1226, 2056, 2697, 2727 e 2729 c.c. e delle norme sulle spese, insistendo sull’automatismo del danno da spoglio e sull’errore nella regolazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo contro l’ordinanza della corte d’appello, ha ritenuto che non vi fosse violazione del contraddittorio, poiché la questione di inammissibilità era stata già eccepita dalla controparte e comunque poteva essere affrontata nelle note scritte depositate per la trattazione ex art. 127-ter c.p.c.; inoltre, le questioni di rito relative ai requisiti di ammissibilità, quando rilevabili in ogni stato e grado, non richiedono necessariamente un previo specifico avviso. Quanto ai motivi contro la sentenza di primo grado, la Corte ha escluso che, a seguito di spoglio, il danno sia automaticamente in re ipsa: il danneggiato deve allegare e provare il concreto pregiudizio patrimoniale subito, anche per presunzioni. Ha quindi confermato la correttezza del rigetto della domanda risarcitoria per difetto di prova del danno e, di riflesso, l’impossibilità di procedere a liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., che presuppone un danno certo già dimostrato e non può supplire a carenze istruttorie. Ha poi dichiarato inammissibili le censure sulle spese di lite per difetto di adeguata esposizione del contenuto degli atti e perché le doglianze non si confrontavano con la reale base decisionale della liquidazione; in ogni caso, ha rilevato che la valutazione del valore della domanda e delle fasi processuali era coerente con i dati emergenti dalla causa. La ricorrente è stata condannata anche alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 348-bis c.p.c.

    La declaratoria di inammissibilità dell’appello è legittima anche quando la questione di rito sia rilevabile d’ufficio e già prospettata dalla controparte nel giudizio di appello.

  • art. 348-ter c.p.c.

    La Corte conferma la possibilità di dichiarare inammissibile l’appello con ordinanza quando l’impugnazione appaia manifestamente infondata.

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    Il previo contraddittorio non è necessario per questioni di rito concernenti l’ammissibilità, se la parte avrebbe potuto ragionevolmente prevederle.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato tra le norme asseritamente violate, ma le censure sono state respinte o dichiarate inammissibili.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la valutazione delle prove, ma la Corte ha ritenuto insindacabili in cassazione le valutazioni di merito svolte dal giudice di primo grado.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma non ha condotto a diversa conclusione sulla valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione equitativa è solo sussidiaria e presuppone l’esistenza di un danno già certo; non può essere usata per colmare il difetto di prova sull’an.

  • art. 2056 c.c.

    La disciplina del risarcimento del danno aquiliano è richiamata per ribadire che il danno deve essere provato e poi eventualmente liquidato secondo equità.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere di provare il danno e il nesso causale grava sul danneggiato.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato per sostenere il ricorso a presunzioni, ma la Corte ha reputato mancanti gli elementi probatori idonei.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici possono concorrere a dimostrare il danno, ma solo se sorrette da fatti noti adeguati e convergenti.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato in tema di condanna alle spese, ma le doglianze sono state giudicate inammissibili o infondate.

  • D.M. n. 55 del 2014

    I parametri forensi vanno applicati in relazione al valore effettivo della causa e alle fasi concretamente svolte.

  • art. 127-ter c.p.c.

    La trattazione scritta consente alle parti di interloquire sulle questioni rilevanti, anche di rito.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso deve contenere un’esposizione sufficiente dei fatti di causa e del contenuto degli atti rilevanti; la sua omissione rende inammissibili le censure.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la decisione in camera di consiglio e il deposito dell’ordinanza nei termini previsti.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    Sussistendo i presupposti processuali, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel caso di spoglio o occupazione/sottrazione del bene, il danno non si presume automaticamente in re ipsa: la parte che chiede il risarcimento deve allegare e provare il concreto pregiudizio subito, anche mediante presunzioni semplici adeguate.
  • Il danno da perdita di godimento del bene non coincide con il mero evento lesivo della situazione possessoria o dominicale; occorre dimostrare la specifica conseguenza patrimoniale derivata dalla lesione.
  • La liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. è uno strumento sussidiario: presuppone la certezza dell’esistenza del danno e non può essere utilizzata per sanare la mancanza di prova sull’an o le carenze istruttorie della parte onerata.
  • Le questioni di rito relative ai requisiti di ammissibilità dell’impugnazione, se rilevabili d’ufficio e prevedibili con l’ordinaria diligenza processuale, possono essere decise senza un previo contraddittorio specifico, specie se la controparte le ha già eccepite.
  • In sede di legittimità è inammissibile la censura che non riproduca adeguatamente gli atti e i passaggi processuali necessari a consentire il controllo della doglianza.
  • Ai fini della liquidazione delle spese processuali, il valore della causa va desunto dalle domande effettivamente proposte, non da mere attestazioni effettuate per il contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità da cose e animaliSpese di liteImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàNullitàBuona fede e correttezzaGiudicato

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