Cassazione Civile, Ordinanza n. 00794/2026 del 14/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da due verbali elevati dalla polizia municipale per la circolazione di un veicolo immatricolato in Polonia da parte di soggetto residente in Italia da oltre sessanta giorni e sottoposto a sospensione della patente. Il destinatario dei verbali ha proposto opposizione sostenendo di non essere stato alla guida in senso proprio, ma di avere soltanto spostato l’auto per pochi metri e su richiesta degli agenti, che si sarebbero qualificati solo dopo l’operazione. In cassazione ha articolato cinque motivi: ha denunciato, in sintesi, la violazione delle norme sulla scriminante dell’adempimento di un ordine dell’autorità e sulla configurabilità dell’infrazione ex art. 218, comma 6, C.d.S., sostenendo che l’ordine impartito dagli agenti fosse legittimo o, comunque, che la sua mancata ottemperanza avrebbe integrato il reato di cui all’art. 650 c.p.; ha censurato l’omesso esame del fatto decisivo relativo alla ricostruzione dei fatti; ha contestato l’attribuzione di fede privilegiata al verbale e la necessità della querela di falso; ha dedotto la mancata considerazione della distinzione tra guida/spinta e circolazione; ha infine lamentato che non fosse stata valorizzata la circostanza dello spostamento del mezzo per ordine dell’autorità.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi centrali perché un eventuale ordine di guidare un veicolo impartito a soggetto con patente sospesa sarebbe comunque illegittimo, non essendo configurabile né la scriminante dell’art. 51 c.p. né la punibilità dell’inottemperanza ex art. 650 c.p.; ha escluso la violazione delle regole sulla prova e sull’onere probatorio, osservando che il giudice di merito aveva correttamente valorizzato il verbale e ritenuto non provati i fatti allegati dal ricorrente; ha dichiarato inammissibile il motivo sull’omesso esame del fatto decisivo per la presenza di doppia conforme; ha inoltre affermato che, ai fini del codice della strada, integra circolazione ogni spostamento del veicolo effettuato mediante uso del motore, anche per breve distanza, senza che rilevino in modo decisivo né la distanza né la finalità dello spostamento. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 51 c.p.
ordine legittimo della pubblica Autorità
La scriminante opera solo se l’ordine è legittimo; un ordine di guida impartito a soggetto con patente sospesa sarebbe illegittimo e quindi non scriminante.
art. 650 c.p.
provvedimento legalmente dato
La punibilità richiede che il provvedimento dell’autorità sia legalmente dato; se manca tale presupposto, l’inottemperanza non integra il reato.
art. 218, comma 6, cod. strada
La violazione presuppone una condotta di circolazione/guida non giustificata; non è esclusa dalla mera pretesa di avere spostato il veicolo per ordine illegittimo.
art. 93, commi 1-bis e 7-bis, cod. strada
Il verbale relativo a tale violazione è stato poi annullato dall’amministrazione, con declaratoria di cessazione della materia del contendere nel giudizio di merito.
art. 112 c.p.c.
La doglianza è inammissibile se non adeguatamente argomentata; inoltre non vi è omessa pronuncia quando il giudice decide sul motivo sostanziale dedotto.
art. 115 c.p.c.
La violazione è deducibile solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o disattende il principio di non contestazione; non se si limita a preferire alcune prove ad altre.
art. 116 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello stabilito dalla legge o nega il prudente apprezzamento ove imposto.
art. 2697 c.c.
L’onere probatorio resta a carico della parte che allega i fatti impeditivi o contrari al contenuto del verbale; il giudice non ha invertito l’onere della prova.
art. 3 L. 689/1981
l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa
La presunzione di colpa è superabile solo con un errore incolpevole; nel caso concreto il ricorrente non ha dimostrato un errore scusabile.
art. 221 c.p.c.
Richiamato unitamente alle norme sulla querela di falso per contestare il verbale assistito da fede privilegiata.
art. 2700 c.c.
Il verbale degli operanti fa piena prova fino a querela di falso dei fatti attestati come avvenuti in loro presenza.
art. 157 cod. strada
Richiamato dal ricorrente nel quinto motivo, ma senza che la Corte ravvisi un autonomo vizio della decisione impugnata.
art. 372 c.p.c.
In cassazione non sono ammissibili nuovi documenti fuori dai casi tassativi previsti dalla norma; pertanto è inammissibile la produzione dei verbali testimoniali del processo penale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale con cui sono stati proposti i motivi di violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di motivazione è scrutinabile nei limiti attuali e, in caso di doppia conforme, la censura sul fatto decisivo è inammissibile salvo specifiche condizioni.
art. 360, quarto comma, c.p.c.
In presenza di doppia conforme il motivo ex n. 5 è inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Il nuovo importo è pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Ai fini del codice della strada, integra circolazione ogni spostamento del veicolo effettuato mediante uso del motore e dei congegni di movimento, anche se di breve distanza; né la minima estensione del tragitto né la finalità soggettiva dello spostamento escludono di per sé l’illecito.
- La scriminante dell’adempimento di un ordine dell’autorità presuppone la legittimità dell’ordine stesso; un ordine contrario alla legge non può giustificare la condotta dell’agente né fondare la punibilità della mancata ottemperanza.
- Nel giudizio di opposizione a verbale, il contenuto del verbale assistito da fede privilegiata può essere contestato solo con gli strumenti processuali appropriati e la parte che allega fatti contrari deve offrire specifica prova dei propri assunti.
- In cassazione, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile solo in caso di vera e propria deviazione dai criteri legali di acquisizione o valutazione della prova, non quando si contesti il diverso peso attribuito dal giudice alle risultanze istruttorie.
- In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile, salvo che il ricorrente individui un fatto decisivo realmente omesso nei limiti consentiti dall’ordinamento.
- Se una ratio decidendi autonoma e sufficiente a sorreggere la decisione non viene specificamente censurata, il motivo diretto contro altre argomentazioni diviene inammissibile per difetto di interesse.
- In sede di legittimità non sono ammissibili nuovi documenti al di fuori dei casi espressamente previsti dall’art. 372 c.p.c.
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