Cassazione Penale, Sentenza n. 48908/2022 del 22/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Leuci era imputato per reato continuato di falso ideologico in atto pubblico: nelle autocertificazioni presentate in occasione di un concorso per dirigente presso la Camera di commercio attestava di avere un'esperienza di servizio presso pubbliche amministrazioni di almeno cinque anni in una posizione funzionale per l'accesso alla quale è richiesto il diploma di laurea, e dichiarava l'assenza di altri rapporti di impiego e di cause di incompatibilità. Il GUP di Lecce, con giudizio abbreviato, assolse perché il fatto non sussisteva; la Corte d'appello confermò l'assoluzione. Il Procuratore Generale ha impugnato per cassazione sostenendo che le dichiarazioni erano false in quanto il bando richiedeva servizio di ruolo (richiamo all'art. 28 d.lgs. 165/2001) e quindi Leuci non possedeva il requisito; la Camera di commercio ha impugnato denunciando inosservanza degli artt. 81 e 483 c.p. e sostenendo che le autocertificazioni fossero false anche per l'omessa indicazione di rapporti che determinavano incompatibilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della Camera di commercio (perché la parte civile non aveva impugnato la sentenza assolutoria di primo grado e non rientrava nelle strette eccezioni di legittimazione all'impugnazione) e ha rigettato il ricorso del Procuratore Generale sul merito. Sul profilo del requisito del servizio, i giudici hanno ritenuto decisivo che Leuci avesse fin dalla domanda allegato l'elenco dettagliato degli incarichi e i certificati di servizio che documentavano l'effettiva esperienza presso la P.A.; le autocertificazioni, prese nel loro complesso e corredate dalla documentazione, non costituivano mendacio. Quanto al profilo dell'incompatibilità, la Corte ha valorizzato la dichiarazione unitaria di Leuci che, pur attestando l'assenza di situazioni di incompatibilità, contestualmente si era impegnato a rimuoverle prima dell'immissione in servizio: tale impegno è manifestazione di volontà e non oggetto di falso ideologico; la circolarità della dichiarazione escludeva la mutatio veri. Conseguenze processuali: inammissibilità del ricorso della parte civile con condanna agli oneri processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; rigetto del ricorso del Procuratore Generale. Pertanto resta confermata l'assoluzione di Leuci.
Norme richiamate
Norma base sul falso ideologico: la Corte ha ritenuto che non sussistesse il falso perché le autocertificazioni erano corroborate dalla documentazione allegata e dalla valutazione complessiva del contenuto dichiarativo
Richiamato dalla parte civile in tema di inesistenza o qualificazione del fatto; la Corte non ha ritenuto fondata la censura correlata
art. 28 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
Riferimento normativo del bando richiamato dalle parti per sostenere che il requisito richiesto fosse servizio di ruolo; la Corte ha osservato che la disposizione era stata abrogata dall'art. 18, comma 1, lett. c), d.P.R. 16 aprile 2013, n. 70 e comunque che il dato decisivo era la documentazione allegata da Leuci
art. 18 d.P.R. 16 aprile 2013, n. 70
Norma che ha abrogato parte della disciplina richiamata nel bando: la Corte la utilizza per rilevare l'erroneità della ricostruzione che equiparava automaticamente servizio effettivo e servizio di ruolo
art. 63 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3
Norma richiamata in tema di rimozione delle cause di incompatibilità durante l'espletamento del rapporto di impiego; la Corte ha ritenuto che l'impegno a rimuovere le incompatibilità rientrasse nella legittima manifestazione di volontà e non fosse fonte di falso
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limiti all'impugnazione in cassazione per le parti: la Corte lo richiama per delimitare gli argomenti appellabili dai ricorrenti
art. 608, comma 1-bis cod. proc. pen.
Richiamato in tema di vizi logici e di gravame non deducibili in cassazione; la Corte osserva che i giudizi di fatto sostenuti dal ricorrente non erano deducibili con i mezzi invocati
Massime di principio
- Se l'imputato allega e documenta fin dall'istanza iniziale la concreta esperienza lavorativa, una successiva contestazione sul significato formale di un requisito del bando può risultare inefficace a integrare il falso ideologico: conta la valutazione complessiva e la prova documentale a riscontro delle dichiarazioni.
- Una dichiarazione che congiunge attestazione di fatti e contestuale impegno a rimuovere situazioni di incompatibilità va letta unitariamente: l'impegno è manifestazione di volontà e, salvo specifiche circostanze, non costituisce di per sé falso ideologico.
- La parte civile che non ha impugnato l'assoluzione di primo grado e che non rientra nelle eccezioni previste dalla giurisprudenza può essere dichiarata inammissibile in cassazione se prova soltanto fatti già decisi favorevolmente in primo grado; dunque la scelta di non appellare la sentenza di primo grado può precludere successivi rimedi in cassazione.
- Nel valutare la verità di autocertificazioni in tema di requisiti di concorso, il giudice deve considerare l'insieme delle dichiarazioni e la documentazione prodotta: letture 'atomistiche' delle singole autocertificazioni sono escluse quando dalla documentazione complessiva emerge compatibilità con quanto dichiarato.
- L'interpretazione del bando alla luce di norme richiamate deve verificare la vigenza e la portata delle norme stesse: un riferimento normativo successivamente abrogato o non pertinente non può automaticamente trasformare in falso una dichiarazione documentata.
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