Cassazione Civile, Ordinanza n. 00966/2024 del 10/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro subordinato di una cuoca che sosteneva di aver lavorato, in concreto, per un orario molto superiore a quello contrattualmente pattuito: non 4 ore giornaliere per 20 ore settimanali con due riposi, ma circa 6-8 ore al giorno fino a un totale di 180 ore mensili. La Corte d'appello ha accolto la domanda della lavoratrice e ha condannato la società datrice al pagamento di differenze retributive per euro 6.419,00, oltre accessori e spese. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) violazione degli artt. 116 c.p.c. e 244 c.p.c. per asserita inammissibilità/genericità dei capitoli di prova testimoniale, inutilizzabilità della deposizione di un teste qualificato come de relato actoris e illegittimità dell'ordine di esibizione dei cartellini marcatempo; (2) sempre in tema di prova, contestazione della valutazione delle testimonianze e dell'ordine di esibizione; (3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per supposta extrapetizione, perché la Corte avrebbe riconosciuto lavoro straordinario mentre la domanda riguardava l'accertamento di un rapporto full time; (4) violazione degli artt. 432, 1226 e 1227 c.c. per la quantificazione equitativa delle differenze retributive in presenza di prova sull'an e contestazione specifica; (5) violazione degli artt. 91, 92 e 93 c.p.c. per la condanna alle spese nonostante asserita soccombenza reciproca. La società ha inoltre chiesto la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., poi respinta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi quattro motivi: i primi due perché non si confrontavano con la reale motivazione della sentenza impugnata e perché la valutazione delle prove spetta al giudice di merito; il terzo perché non vi era extrapetizione, avendo la Corte d'appello accertato proprio lo svolgimento di un orario superiore a quello pattuito e condannato al pagamento delle differenze richieste; il quarto perché censurava la quantificazione equitativa senza incidere sulla ratio decidendi, essendo le somme liquidate corrispondenti a quelle domandate e comunque nei limiti della domanda. Il quinto motivo è stato ritenuto infondato perché la Corte d'appello aveva correttamente ravvisato soccombenza integrale della società, con conseguente legittima condanna alle spese; è stata anche respinta la domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
richiamato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ribadisce che l'apprezzamento del materiale istruttorio e la scelta delle prove rilevanti spettano al giudice di merito
richiamato in relazione alla dedotta genericità dei capitoli di prova testimoniale
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
indicato come parametro di ricorso per la dedotta violazione di legge
richiamato per il preteso vizio di ultrapetizione; la Corte precisa che non vi è extrapetizione se il giudice accerta i fatti costitutivi della domanda e liquida quanto richiesto
richiamato contro la quantificazione equitativa delle differenze retributive
richiamato in tema di liquidazione equitativa del danno/credito
richiamato a sostegno della doglianza sulla quantificazione
richiamato per la regolazione delle spese secondo soccombenza
richiamato per la dedotta soccombenza reciproca; la Corte afferma che la valutazione della compensazione/riparto è discrezionale del giudice di merito
richiamato insieme agli artt. 91 e 92 c.p.c. in tema di spese
richiamato per la domanda di condanna aggravata, respinta per difetto di mala fede o colpa grave
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
richiamato quale norma che ha introdotto la previsione dell'ulteriore contributo unificato
Cass. n. 13485 del 2014
citata per il principio secondo cui spetta al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento e valutare le prove
Cass. n. 20932 del 2019
citata per la nozione di ultrapetizione e per il potere del giudice di qualificare giuridicamente la domanda
Cass. n. 30592 del 2017
citata per il principio secondo cui la ripartizione delle spese in caso di soccombenza reciproca rientra nel potere discrezionale del giudice di merito
Cass. n. 19948 del 2023
citata per i requisiti della responsabilità aggravata ex art. 96, terzo comma, c.p.c., richiedendo malafede o colpa grave
Massime di principio
- La dedotta genericità dei capitoli di prova testimoniale va valutata con riferimento alla concreta domanda proposta e alle allegazioni complessivamente svolte: non vi è nullità se i fatti da provare risultano sufficientemente circostanziati e coerenti con il petitum e la causa petendi.
- La valutazione dell'ammissibilità, rilevanza e attendibilità delle prove è rimessa al giudice di merito, il quale può scegliere le fonti del proprio convincimento e attribuire prevalenza ad alcuni elementi istruttori senza dover confutare analiticamente ogni singola deduzione di parte.
- Il vizio di ultrapetizione ricorre solo quando il giudice attribuisce un bene della vita diverso o oltre i limiti di quanto domandato; non sussiste quando il giudice accerta i fatti costitutivi allegati e liquida il credito nei limiti quantitativi della domanda.
- La censura sulla liquidazione equitativa è inammissibile se non si confronta con la reale ratio decidendi e non dimostra decisività, specie quando la somma riconosciuta corrisponde a quella richiesta in domanda e resta entro i limiti del petitum.
- In tema di spese di lite, la valutazione della soccombenza reciproca e la scelta di compensare o ripartire le spese rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo nei limiti del vizio di legge o di motivazione nei casi consentiti.
- La condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c. richiede la concreta emersione di mala fede o colpa grave della parte soccombente; in difetto, la domanda va respinta.
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