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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26100/2021 del 27/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale emesso a seguito di procedura DOCFA attivata dal proprietario di tre unità immobiliari site in Ladispoli. L'ufficio aveva attribuito alle unità una rendita e una classificazione diverse e, in parte, superiori rispetto a quelle proposte dal contribuente. La Commissione tributaria regionale aveva confermato l'annullamento dell'atto per asserita motivazione generica, priva di riferimento ai caratteri specifici degli immobili. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 7 L. 212/2000, dell'art. 3 L. 241/1990, dell'art. 2 D.L. 16/1993 conv. in L. 75/1993 e del D.M. 701/1994, sostenendo che, nella procedura DOCFA, l'obbligo motivazionale dell'avviso di classamento è soddisfatto dalla indicazione dei dati oggettivi, della categoria, della classe e della rendita, quando l'ufficio non contesti gli elementi di fatto indicati dal dichiarante ma si limiti a compiere una diversa valutazione tecnica del valore economico del bene.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo dell'Agenzia. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, ha affermato che, nella riqualificazione catastale effettuata all'esito di procedura DOCFA, la motivazione dell'avviso è sufficiente se contiene i dati oggettivi dell'immobile e la classe attribuita, quando l'ufficio non disattenda i dati di fatto dichiarati dal contribuente e la divergenza rispetto alla rendita proposta dipenda da una diversa valutazione tecnica. Poiché nel caso concreto vi era piena convergenza sugli elementi fattuali e la differenza derivava solo dalla stima tecnica, la motivazione dell'avviso è stata ritenuta adeguata. La sentenza della CTR Lazio è stata quindi cassata con rinvio alla medesima CTR in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 7 L. 212/2000

    richiamato come norma sulla motivazione degli atti tributari, ritenuta soddisfatta dall'indicazione dei dati oggettivi e della classe quando la diversa pretesa dell'ufficio dipenda da valutazione tecnica

  • art. 3 L. 241/1990

    richiamato quale norma generale sulla motivazione degli atti amministrativi, applicata nel senso di non richiedere una motivazione analitica ulteriore in presenza di procedura DOCFA e diversa stima tecnica

  • art. 2 D.L. 16/1993 conv. in L. 75/1993

    richiamato nel quadro normativo del classamento catastale e della procedura di aggiornamento

  • D.M. 701 del 19 aprile 1994

    considerato fonte della procedura DOCFA, che attribuisce rilievo partecipativo alla proposta del dichiarante e consente all'ufficio di determinare il classamento definitivo

  • art. 17 comma 3 L. 400/1988

    richiamato come base dell'adozione del regolamento ministeriale in materia di procedura DOCFA

  • art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.

    indicato come parametro di legittimità del motivo per violazione di legge

  • Cass. n. 31809/2018

    citata come precedente conforme sulla sufficienza della motivazione dell'avviso di classamento in procedura DOCFA

  • Cass. n. 12005/2020

    citata come precedente conforme sulla medesima regola di motivazione in materia catastale

Massime di principio

  • Nella procedura DOCFA, l'avviso di classamento è adeguatamente motivato quando indica gli elementi oggettivi dell'immobile e la classe attribuita, se l'ufficio non contesta i dati fattuali dichiarati dal contribuente.
  • La divergenza tra rendita proposta dal contribuente e rendita attribuita dall'ufficio non impone una motivazione più analitica quando dipende da una diversa valutazione tecnica del valore economico del bene.
  • In tema di classamento catastale, la partecipazione del contribuente alla procedura rende sufficiente una motivazione sintetica dell'atto, purché consenta di comprendere la diversa stima compiuta dall'amministrazione.
  • Quando il giudizio di merito annulla l'avviso per difetto di motivazione nonostante la convergenza sui dati di fatto e la sola divergenza valutativa, la decisione è censurabile per violazione dei principi sulla motivazione dell'atto catastale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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