Cassazione Penale, Sentenza n. 5443/2022 del 16/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente era stato espulso con accompagnamento coattivo il 24/01/2019 e, senza autorizzazione, era rientrato in Italia identificato il 12/08/2019. Era stato accusato del reingresso illegittimo nel territorio nazionale ai sensi dell'art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286/1998. La difesa contestava il dolo, sostenendo un errore su norma extrapenale (art. 47, comma 3 c.p.): dopo il matrimonio con una cittadina comunitaria e l'assunzione del cognome della moglie il ricorrente aveva ottenuto un nuovo passaporto e, avendo transitato senza problemi per la Grecia (area Schengen), aveva ritenuto che il divieto di reingresso non operasse più. Si invocava altresì la causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.), la concessione delle attenuanti generiche e la riduzione/contestazione della pena. La difesa ha chiesto anche l'applicazione dell'art. 530, comma 3, c.p.p. per dubbio su causa di giustificazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il reingresso non autorizzato di uno straniero destinatario di espulsione è penalmente rilevante anche se il soggetto ha contratto matrimonio con una cittadina UE e ha acquisito nuovo cognome/passaporto: per regolarizzare il rientro è necessaria preventiva autorizzazione. La Corte ha ritenuto provata la consapevolezza del divieto di reingresso (dolo generico), richiamando la notificazione ed esecuzione coattiva dell'espulsione. Ha valutato negativamente la buona fede del ricorrente alla luce di precedenti penali e dell'uso in passato di alias; ha ritenuto l'ingresso in Grecia come un "sondaggio" volto a verificare la possibilità di reingresso e non come prova di convinzione legittima. L'errore invocato era di natura giuridica e quindi non scusabile; non è stata riconosciuta la particolare tenuità ex art. 131-bis per l'abitualità della condotta e la gravità considerata dai giudici di merito. Conseguentemente la condanna (pena di un anno di reclusione, con riduzione per il rito abbreviato, come già inflitta in primo grado) è stata confermata e il ricorso rigettato.
Norme richiamate
d.lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 13
Costituisce reato il rientro nello Stato senza preventiva autorizzazione dopo l'espulsione con divieto di reingresso; la norma richiede dolo generico (consapevolezza del divieto).
codice penale, art. 47, comma 3
L'errore su norma extrapenale può rilevare in termini di scriminante/inesistenza del dolo se inevitabile; la Corte ha ritenuto che qui l'errore fosse di diritto e non inevitabile, dunque non scusante.
La causa di non punibilità per particolare tenuità richiede valutazione complessiva e assenza di abitualità; la Corte ha escluso l'applicazione perché la condotta è stata valutata non di particolare tenuità e il soggetto risultava abitualmente dedito a reati.
codice di procedura penale, art. 530, comma 3
Norma richiamata dalla difesa in caso di dubbio sulla sussistenza di una causa di giustificazione; la Corte ha ritenuto che il dubbio non fosse concreto e che la motivazione dei giudici di merito escludesse la giustificazione.
Sentenza Corte Costituzionale n. 364/1988 (richiamata)
Richiama il principio per cui, se c'è dubbio sulla liceità dell'azione, l'interessato dovrebbe informarsi; la Corte però ha osservato che il ricorrente non si era rivolto alle autorità italiane ma aveva 'testato' l'ingresso in altro Stato Schengen.
Massime di principio
- Il matrimonio con cittadino UE e l'assunzione del relativo cognome non sostituiscono la preventiva autorizzazione necessaria per il rientro dopo espulsione: prima di tentare il rientro occorre ottenere l'autorizzazione appropriata.
- L'ingresso regolare in altro Stato dell'area Schengen non è di per sé prova che il divieto di reingresso in Italia sia venuto meno; non costituisce scriminante se non accompagnato da autorizzazione formale.
- Il cambio di generalità o il possesso di un passaporto valido non esime dall'obbligo di rispettare il divieto: l'esibizione di nuovo documento può essere valutata come tentativo di eludere l'identificazione e prova della consapevolezza del divieto.
- L'errore di diritto (anche su norme extrapenali) è scusabile solo se inevitabile e provato; la semplice buona fede apparente derivante da precedenti ingressi in area Schengen è spesso insufficiente.
- Per ottenere il beneficio della particolare tenuità (art. 131-bis) è necessario dimostrare l'assenza di abitualità e la scarsa offensività del fatto; precedenti penali o condotte analoghe nel tempo rendono improbabile l'applicazione.
- In presenza di dubbi sulla liceità del proprio comportamento è prudente rivolgersi preventivamente alle autorità competenti o ottenere consulenza legale e documentare tale attività, perché l'assenza di richiesta di informazioni può essere valutata negativamente.
- Nel difendere casi analoghi conviene produrre prove concrete di buona fede (richieste di autorizzazione, comunicazioni con autorità, attestazioni che mostrino l'effettiva volontà di regolarizzare la posizione) e contestare puntualmente la ricostruzione fattuale dei giudici di merito.
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