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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07050/2023 del 09/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda il risarcimento del danno per l'illegittima occupazione e successiva restituzione di un'area acquisita dall'ente locale in virtù di una dichiarazione di pubblica utilità poi venuta meno. La società proprietaria aveva chiesto il ristoro per: la diminuzione del valore commerciale dell'area, perché al momento della restituzione il terreno sarebbe stato non più edificabile; il mancato sfruttamento imprenditoriale del bene durante il periodo di privazione; i costi di ripristino. Il Tribunale aveva riconosciuto un risarcimento più elevato; la Corte d'appello, in parziale riforma, aveva escluso il danno da diminuzione del valore commerciale ritenendo che il terreno fosse già inedificabile quando fu occupato, e aveva ridotto l'importo dovuto per il ripristino. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2909 c.c. e erronea interpretazione di una precedente sentenza d'appello, sostenendo che l'accertamento dell'inedificabilità contenuto in quel diverso giudizio non poteva fare giudicato nel presente giudizio risarcitorio; 2) violazione degli artt. 310 e 129 disp. att. c.p.c. e ancora dell'art. 2909 c.c., assumendo che quel precedente accertamento fosse contenuto in una sentenza non definitiva e non in un capo autonomo; 3) omesso esame di un fatto decisivo, perché la Corte d'appello avrebbe negato il deprezzamento commerciale considerando solo la perdita dell'edificabilità e non altri profili di diminuzione del valore di mercato, oltre a non confrontarsi con le valutazioni del CTU.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le prime due censure colpivano solo una delle due rationes decidendi della sentenza impugnata: la Corte d'appello aveva infatti escluso il danno anche sulla base di una autonoma valutazione diretta degli strumenti urbanistici vigenti al momento dell'imposizione del vincolo, da cui risultava l'inedificabilità del terreno per difetto della superficie minima. Poiché tale seconda ratio non era stata aggredita, l'eventuale fondatezza dei motivi non avrebbe comunque potuto condurre alla cassazione. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non censurava specificamente l'accertamento di merito sul contenuto della domanda risarcitoria e sulla circostanza che il pregiudizio era stato dedotto solo come perdita dell'edificabilità; inoltre la Corte ha richiamato il principio secondo cui, pur essendo il diritto al risarcimento unitario, la parte può limitare la domanda ad alcune voci di danno, rinunciando alle altre se ciò emerge in modo inequivoco. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per contestare l'efficacia del giudicato esterno; la Corte non entra nel merito della questione perché la censura non colpisce tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata

  • art. 310 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente in relazione agli effetti delle sentenze non definitive nel giudizio precedente

  • art. 129 disp. att. c.p.c.

    invocato dalla ricorrente per sostenere che l'accertamento precedente non fosse autonomamente idoneo a giudicato

  • art. 2043 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per qualificare la domanda come risarcitoria extracontrattuale

  • artt. 99 e 112 c.p.c.

    richiamati dalla Corte per affermare che la parte danneggiata può limitare la domanda risarcitoria ad alcune voci, nel rispetto del principio della domanda

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Quando una sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a sorreggere il decisum, il ricorso per cassazione che contesti solo una di esse è inammissibile, perché l'eventuale accoglimento della doglianza non potrebbe comunque determinare la cassazione della decisione.
  • La censura per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se non si confronta in modo specifico con l'accertamento di merito sul contenuto della domanda e se non indica con precisione gli elementi fattuali e processuali trascurati dal giudice di appello.
  • In tema di danno risarcibile, pur essendo unitaria l'azione di risarcimento, la parte può circoscrivere la domanda ad alcune sole voci di pregiudizio; le altre si intendono non coltivate solo se ciò emerge in modo inequivoco dalla volontà della parte e dal contenuto degli atti di causa.
  • L'efficacia del giudicato esterno o interno deve essere verificata rispetto alla concreta portata della precedente decisione, ma la relativa doglianza è irrilevante se la sentenza impugnata regge comunque su un'autonoma base argomentativa non censurata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveRisarcimento e indennizzoProprietà
RamiProcesso civileResponsabilità civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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