Sentenza del 13/01/2017 n. 753 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava gli avvisi di accertamento alla società per IVA e IRAP relativi agli anni d’imposta 2000-2003, i relativi provvedimenti sanzionatori e l’accertamento IRPEF a carico di G.L. per reddito di partecipazione nel 2003. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva annullato gli atti, ritenendo che la mancata risposta al questionario dell’Ufficio non impedisse ai contribuenti di produrre documenti in giudizio. In cassazione, la Corte ha rilevato d’ufficio che i giudizi si erano svolti senza la partecipazione di tutti i soci: poiché l’accertamento si fondava su elementi comuni e collegava la posizione della società a quella dei soci, sussisteva litisconsorzio necessario.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato nulli i giudizi riuniti per violazione del litisconsorzio necessario, ha cassato le sentenze della Commissione Tributaria Regionale e ha rimesso la controversia alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, in diversa composizione, affinché integri il contraddittorio coinvolgendo tutti i litisconsorti necessari e decida nuovamente. La nullità travolge anche le sentenze di primo grado. La Commissione dovrà liquidare le spese di lite, comprese quelle del giudizio di cassazione. Non è stata decisa nel merito la legittimità degli accertamenti né la questione della produzione documentale.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14, comma 1
Per il che, il giudice investito dal ricorso proposto da uno (o da alcuni) soltanto dei soggetti interessati deve procedere all'integrazione del contraddittorio, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, pena la nullità assoluta del giudizio celebratosi senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Quando la controversia tributaria investe elementi comuni e inscindibili dell’accertamento relativo a una società di persone e ai suoi soci, il giudice deve coinvolgere tutti i soggetti necessari. L’omissione determina la nullità assoluta del giudizio, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5
L'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci - e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed a prescindere dalla percezione degli stessi ( D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5) - comporta, in linea di principio, la configurabilità di un litisconsorzio necessario tra tutti i soggetti (società e tutti i soci) ai quali il suddetto accertamento si riferisce.
Il reddito della società di persone è imputato ai soci in proporzione alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla sua effettiva percezione. L’unitarietà di tale accertamento comporta, in linea di principio, che società e tutti i soci partecipino al medesimo giudizio.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 40, comma 2
L'accertamento di maggior imponibile IVA a carico di una società di persone autonomamente operato non determina, in caso di impugnazione, un litisconsorzio necessario nei confronti dei soci, attesa l'assenza - in mancanza di un meccanismo analogo a quello previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 40, comma 2 e del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 - di un accertamento unitario e di una conseguente automatica imputazione dei redditi della società ai soci in proporzione alla partecipazione agli utili, con connessa comunanza di base imponibile tra i tributi a carico della società e dei soci.
La norma è richiamata per distinguere l’accertamento IVA autonomo, che da solo non impone il litisconsorzio con i soci, dall’accertamento unitario che collega redditi societari e redditi dei soci. Nel caso concreto, tuttavia, l’uso di un unico atto fondato su elementi comuni per imposte dirette e IRAP rendeva inscindibili le posizioni coinvolte.
Massime di principio
- Nelle controversie che riguardano l’accertamento unitario dei redditi di una società di persone e la loro imputazione ai soci, devono partecipare al giudizio la società e tutti i soci, salvo che siano dedotte questioni esclusivamente personali di singoli soggetti.
- Se manca un litisconsorte necessario, il giudice deve rilevare il difetto anche d’ufficio e disporre l’integrazione del contraddittorio; il giudizio celebrato senza tutti i soggetti necessari è nullo.
- Un accertamento IVA autonomo, considerato isolatamente, non comporta necessariamente il litisconsorzio con i soci. Se però IVA e imposte dirette o IRAP sono accertate con un unico atto sulla base di elementi comuni e non autonomamente separabili, può essere necessario il simultaneus processus.
- La cassazione per un vizio processuale come il difetto di litisconsorzio non decide il merito degli accertamenti: la causa torna al giudice indicato per un nuovo esame dopo la regolare integrazione del contraddittorio.
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