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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12920/2022 del 06/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello su più profili: contestano la qualificazione dei contratti come appalti invece che interposizione illecita di manodopera; denunciano vizi di motivazione e travisamento probatorio (in particolare rispetto alle consulenze e alle dichiarazioni testimoniali), violazioni di norme processuali (notificazione in appello senza avviso di ricevimento, artt. 601 e 170 c.p.p.), errori di diritto su interpretazione e applicazione degli artt. 2, 8, 9, 10 d.lgs. n. 74/2000 e dell'art. 416 c.p. (associazione), vizi relativi alla deducibilità dei costi e alla confisca per equivalente; Currò inoltre eccepisce la prescrizione del reato associativo per effetto del computo dei termini e delle sospensioni legate al decreto Covid.

La decisione

La Corte di Cassazione respinge gran parte dei ricorsi di Currò e Nigrelli con riguardo ai reati fiscali (artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74/2000), ritenendo corretta la valutazione della fittività dei contratti di appalto e la configurazione delle fatture per operazioni inesistenti; dichiara tuttavia fondato il profilo relativo al calcolo della prescrizione del reato associativo (art. 416 c.p.) ritenendo erronea l'applicazione della sospensione "Covid" nel periodo 9/3/2020-11/5/2020 quando non c'erano termini processuali in corso, con la conseguenza che il reato associativo si è estinto per prescrizione prima della sentenza di appello: ciò impedisce a questa Corte di riformare direttamente il trattamento sanzionatorio e impone il rinvio per la rideterminazione della pena. Il ricorso di Leggio relativo all'art. 10 d.lgs. n. 74/2000 è accolto: la Corte rileva insufficiente prova del suo coinvolgimento e annulla la condanna per non aver commesso il fatto. Avviso di confisca e altri profili di Currò sono stati rigettati. Complessivamente, le condanne per frode fiscale e uso di fatture inesistenti sono confermate per Currò e Nigrelli; la condanna per distruzione/occultamento della contabilità (art. 10) nei confronti di Leggio è annullata.

Norme richiamate

  • art. 2, d.lgs. n. 74/2000

    Rilevata configurabilità del reato anche in presenza di fatture soggettivamente inesistenti (interposizione di manodopera): il reato sussiste sia per inesistenza oggettiva sia soggettiva quando la documentazione non rispecchia la realtà fattuale

  • art. 8, d.lgs. n. 74/2000

    Responsabilità degli emittenti le fatture per operazioni inesistenti; la Corte ha ritenuto che gli amministratori di fatto abbiano concorso anche in tale condotta

  • art. 9, d.lgs. n. 74/2000

    La deroga prevista dall'art. 9 (che separa gli emittenti dagli utilizzatori) non opera quando la stessa persona fisica o gli stessi soggetti reali emettono e utilizzano le fatture: in tale ipotesi si applica l'art. 110 c.p.

  • art. 10, d.lgs. n. 74/2000

    Riguarda l'occultamento o distruzione della documentazione contabile; per la condanna occorre prova della disponibilità effettiva dei documenti e del dolo idoneo a impedire la ricostruzione dei redditi: nel caso di Leggio tale prova è risultata insufficiente

  • art. 416 cod. pen.

    Configurazione della associazione per delinquere finalizzata a reati fiscali: la Corte di merito ha riscontrato struttura stabile, ruoli e reiterazione di società strumentali; tuttavia la Cassazione ha annullato per prescrizione il capo relativo all'associazione dopo aver corretto il computo dei termini

  • artt. 521 e 522 c.p.p.

    Richiamati i principi sulla correlazione tra accusa e sentenza: la Corte ha ritenuto che non vi sia stato mutamento del fatto imputato che abbia prejudicato la difesa, essendo la fattispecie sostanzialmente quella contestata

  • art. 83, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito L. 24 aprile 2020, n. 27)

    La sospensione dei termini processuali per emergenza Covid si applica solo se vi erano termini procedurali effettivamente in corso; non è stata applicabile nel periodo 9/3/2020-11/5/2020 nel caso specifico e dunque non sospendeva la prescrizione

  • art. 601 c.p.p. in relazione agli artt. 170 c.p.p. e L. n. 890/1982

    Sulla notifica del decreto di citazione in appello: l'assenza della cartolina A/R non determina automaticamente nullità assoluta se sussiste prova concreta della conoscenza del processo; la nullità per modalità di notifica è sanata se non dedotta tempestivamente

  • art. 110 cod. pen.

    Applicato per ravvisare il concorso di più soggetti che emettono e utilizzano le stesse fatture quando la deroga di art. 9 non è applicabile

  • Sez. Un. Gubert (giurisprudenza di legittimità) relativa alla confisca per equivalente

    La confisca per equivalente può colpire i beni dell'ente se l'ente è mero schermo e privo di autonomia effettiva rispetto al dominus; nel caso la Corte ha ritenuto provata la natura ancillare della società a favore di Currò

Massime di principio

  • Per distinguere un legittimo contratto di appalto da una interposizione fittizia valutare il quadro globale: disponibilità ed esclusività dei mezzi essenziali, titolarità delle targhe e documenti di trasporto, rapporto esclusivo o prevalente con l'appaltante, locazioni propedeutiche dei mezzi da parte dell'appaltante, sostituzione integrale del personale dell'appaltante e continuità di spostamento del personale tra società collegate.
  • Le fatture "soggettivamente inesistenti" (cioè emesse da soggetti diversi da quelli che materialmente hanno effettuato la prestazione) possono integrare il reato di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (art. 2) e determinare l'indeducibilità dei costi quando emerge il collegamento con una condotta criminosa: la valutazione si fonda su prove di contesto e non solo sulla mera esistenza formale della fattura.
  • L'art. 9 d.lgs. 74/2000 non sottrae automaticamente il professionista o l'intermediario a responsabilità quando la stessa persona o le stesse persone reali emettono e utilizzano le fatture: in tal caso opera il concorso (art. 110 c.p.).
  • Irregolarità nella notifica (mancata cartolina A/R) non determina sempre nullità insanabile: se la difesa non deduce la mancata conoscenza concreta dell'atto, la notifica può considerarsi sanata o idonea a trasferire conoscenza (nullità rimediabile), secondo i limiti dell'art. 178-179 c.p.p.
  • Le sospensioni straordinarie dei termini processuali (es. norme Covid) si applicano soltanto se vi sono termini processuali effettivamente in corso; per il calcolo della prescrizione bisogna verificare lo stato concreto dei termini al dies a quo.
  • Per disporre confisca per equivalente sui beni societari occorre dimostrare che la società sia priva di autonomia e funzioni da mero schermo: l'operatività dell'ente non esclude di per sé la possibile applicazione della misura se il controllo reale è del dominus.
  • In sede di impugnazione in Cassazione non è possibile sindacare la valutazione di merito dei fatti e delle prove salvo profili di diritto o illogicità manifesta: questioni di fatto (es. valutazione quantitativa del profitto, prova dell'effettiva deducibilità) sono in genere inammissibili se non sollevate in grado di merito.

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