Cassazione Penale, Sentenza n. 12920/2022 del 06/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello su più profili: contestano la qualificazione dei contratti come appalti invece che interposizione illecita di manodopera; denunciano vizi di motivazione e travisamento probatorio (in particolare rispetto alle consulenze e alle dichiarazioni testimoniali), violazioni di norme processuali (notificazione in appello senza avviso di ricevimento, artt. 601 e 170 c.p.p.), errori di diritto su interpretazione e applicazione degli artt. 2, 8, 9, 10 d.lgs. n. 74/2000 e dell'art. 416 c.p. (associazione), vizi relativi alla deducibilità dei costi e alla confisca per equivalente; Currò inoltre eccepisce la prescrizione del reato associativo per effetto del computo dei termini e delle sospensioni legate al decreto Covid.
La decisione
La Corte di Cassazione respinge gran parte dei ricorsi di Currò e Nigrelli con riguardo ai reati fiscali (artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74/2000), ritenendo corretta la valutazione della fittività dei contratti di appalto e la configurazione delle fatture per operazioni inesistenti; dichiara tuttavia fondato il profilo relativo al calcolo della prescrizione del reato associativo (art. 416 c.p.) ritenendo erronea l'applicazione della sospensione "Covid" nel periodo 9/3/2020-11/5/2020 quando non c'erano termini processuali in corso, con la conseguenza che il reato associativo si è estinto per prescrizione prima della sentenza di appello: ciò impedisce a questa Corte di riformare direttamente il trattamento sanzionatorio e impone il rinvio per la rideterminazione della pena. Il ricorso di Leggio relativo all'art. 10 d.lgs. n. 74/2000 è accolto: la Corte rileva insufficiente prova del suo coinvolgimento e annulla la condanna per non aver commesso il fatto. Avviso di confisca e altri profili di Currò sono stati rigettati. Complessivamente, le condanne per frode fiscale e uso di fatture inesistenti sono confermate per Currò e Nigrelli; la condanna per distruzione/occultamento della contabilità (art. 10) nei confronti di Leggio è annullata.
Norme richiamate
Rilevata configurabilità del reato anche in presenza di fatture soggettivamente inesistenti (interposizione di manodopera): il reato sussiste sia per inesistenza oggettiva sia soggettiva quando la documentazione non rispecchia la realtà fattuale
Responsabilità degli emittenti le fatture per operazioni inesistenti; la Corte ha ritenuto che gli amministratori di fatto abbiano concorso anche in tale condotta
La deroga prevista dall'art. 9 (che separa gli emittenti dagli utilizzatori) non opera quando la stessa persona fisica o gli stessi soggetti reali emettono e utilizzano le fatture: in tale ipotesi si applica l'art. 110 c.p.
Riguarda l'occultamento o distruzione della documentazione contabile; per la condanna occorre prova della disponibilità effettiva dei documenti e del dolo idoneo a impedire la ricostruzione dei redditi: nel caso di Leggio tale prova è risultata insufficiente
Configurazione della associazione per delinquere finalizzata a reati fiscali: la Corte di merito ha riscontrato struttura stabile, ruoli e reiterazione di società strumentali; tuttavia la Cassazione ha annullato per prescrizione il capo relativo all'associazione dopo aver corretto il computo dei termini
Richiamati i principi sulla correlazione tra accusa e sentenza: la Corte ha ritenuto che non vi sia stato mutamento del fatto imputato che abbia prejudicato la difesa, essendo la fattispecie sostanzialmente quella contestata
art. 83, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito L. 24 aprile 2020, n. 27)
La sospensione dei termini processuali per emergenza Covid si applica solo se vi erano termini procedurali effettivamente in corso; non è stata applicabile nel periodo 9/3/2020-11/5/2020 nel caso specifico e dunque non sospendeva la prescrizione
art. 601 c.p.p. in relazione agli artt. 170 c.p.p. e L. n. 890/1982
Sulla notifica del decreto di citazione in appello: l'assenza della cartolina A/R non determina automaticamente nullità assoluta se sussiste prova concreta della conoscenza del processo; la nullità per modalità di notifica è sanata se non dedotta tempestivamente
Applicato per ravvisare il concorso di più soggetti che emettono e utilizzano le stesse fatture quando la deroga di art. 9 non è applicabile
Sez. Un. Gubert (giurisprudenza di legittimità) relativa alla confisca per equivalente
La confisca per equivalente può colpire i beni dell'ente se l'ente è mero schermo e privo di autonomia effettiva rispetto al dominus; nel caso la Corte ha ritenuto provata la natura ancillare della società a favore di Currò
Massime di principio
- Per distinguere un legittimo contratto di appalto da una interposizione fittizia valutare il quadro globale: disponibilità ed esclusività dei mezzi essenziali, titolarità delle targhe e documenti di trasporto, rapporto esclusivo o prevalente con l'appaltante, locazioni propedeutiche dei mezzi da parte dell'appaltante, sostituzione integrale del personale dell'appaltante e continuità di spostamento del personale tra società collegate.
- Le fatture "soggettivamente inesistenti" (cioè emesse da soggetti diversi da quelli che materialmente hanno effettuato la prestazione) possono integrare il reato di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (art. 2) e determinare l'indeducibilità dei costi quando emerge il collegamento con una condotta criminosa: la valutazione si fonda su prove di contesto e non solo sulla mera esistenza formale della fattura.
- L'art. 9 d.lgs. 74/2000 non sottrae automaticamente il professionista o l'intermediario a responsabilità quando la stessa persona o le stesse persone reali emettono e utilizzano le fatture: in tal caso opera il concorso (art. 110 c.p.).
- Irregolarità nella notifica (mancata cartolina A/R) non determina sempre nullità insanabile: se la difesa non deduce la mancata conoscenza concreta dell'atto, la notifica può considerarsi sanata o idonea a trasferire conoscenza (nullità rimediabile), secondo i limiti dell'art. 178-179 c.p.p.
- Le sospensioni straordinarie dei termini processuali (es. norme Covid) si applicano soltanto se vi sono termini processuali effettivamente in corso; per il calcolo della prescrizione bisogna verificare lo stato concreto dei termini al dies a quo.
- Per disporre confisca per equivalente sui beni societari occorre dimostrare che la società sia priva di autonomia e funzioni da mero schermo: l'operatività dell'ente non esclude di per sé la possibile applicazione della misura se il controllo reale è del dominus.
- In sede di impugnazione in Cassazione non è possibile sindacare la valutazione di merito dei fatti e delle prove salvo profili di diritto o illogicità manifesta: questioni di fatto (es. valutazione quantitativa del profitto, prova dell'effettiva deducibilità) sono in genere inammissibili se non sollevate in grado di merito.
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