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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30172/2025 del 15/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La procedura fallimentare aveva agito in revocatoria fallimentare per ottenere la declaratoria di inefficacia delle rimesse effettuate in favore della banca in un determinato arco temporale, sostenendo che si trattasse di pagamenti solutori, durevoli e quindi revocabili ai sensi degli artt. 67 e 70 l. fall. La controversia riguardava un rapporto di factoring in pool: secondo la banca, le somme affluite sul conto anticipi derivavano dal pagamento di crediti ceduti da terzi debitori e servivano a rientrare dall’anticipazione concessa. Il tribunale aveva respinto la domanda ritenendo, tra l’altro, non provato che le rimesse fossero state effettuate dalla fallita; la corte d’appello aveva confermato osservando che, in presenza di cessione di crediti, è revocabile l’atto di cessione e non il pagamento del debitore ceduto. Con il ricorso per cassazione il fallimento denunciava: 1) falsa applicazione degli artt. 67 e 70 l. fall. e violazione dell’art. 2697 c.c., assumendo che le rimesse successive alla revoca delle linee di credito avessero natura solutoria e fossero revocabili anche se provenienti da terzi; 2) vizio di motivazione/erronea valutazione delle prove, sostenendo che la banca non avesse provato adeguatamente i fatti impeditivi allegati; 3) omesso esame/violazione delle norme sull’esibizione documentale e sul diritto del cliente di ottenere copia della documentazione bancaria, lamentando il mancato accoglimento dell’istanza ex art. 210 c.p.c. e art. 119 T.U.B.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza d’appello si fondasse su una ratio decidendi specifica: le somme oggetto di revocatoria erano pagamenti eseguiti da terzi debitori ceduti nell’ambito di una cessione di crediti, sicché non erano revocabili i singoli pagamenti ma, eventualmente, l’atto di cessione. I motivi del ricorso non attaccavano specificamente tale ratio e, in parte, miravano a una nuova valutazione dei fatti e delle prove, preclusa in sede di legittimità. Quanto all’istanza di esibizione, è stato ribadito che si tratta di mezzo istruttorio residuale e discrezionale, non censurabile come violazione di legge nel caso prospettato. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione e viene dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 67 l. fall.

    Nel contesto della revocatoria fallimentare, la Corte ribadisce che, quando i pagamenti derivino da cessione di crediti, non è il singolo pagamento del debitore ceduto a essere revocabile, ma semmai l’atto di cessione.

  • art. 70 l. fall.

    Il rientro rilevante ai fini della revocatoria va correlato a pagamenti riferibili al fallito; se il pagamento proviene da un terzo debitore ceduto, non concorre alla misura del rientro del correntista fallito.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato dal ricorrente per censurare la ripartizione dell’onere probatorio; la Corte non accoglie la censura perché non viene colpita la ratio decisiva della sentenza impugnata.

  • art. 360 c.p.c.

    Vengono indicati come parametri dei motivi di ricorso, ma i relativi vizi non sono ritenuti idoneamente prospettati contro la ratio decidendi della sentenza d’appello.

  • art. 210 c.p.c.

    L’ordine di esibizione è qualificato come strumento istruttorio residuale e discrezionale, utilizzabile solo in mancanza di altri mezzi di prova e non per supplire all’onere probatorio dell’istante.

  • art. 119 d.lgs. 385/1993

    La Corte richiama la norma nel contesto della richiesta di documentazione bancaria, ma ribadisce che la sua invocazione non rende censurabile il mancato esercizio del potere di esibizione da parte del giudice di merito.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È il rito camerale in cui sono state depositate memorie dalle parti.

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato in conseguenza dell’inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il ricorso è inammissibile se non censura specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata; non basta riproporre doglianze generiche o incompatibili con la motivazione decisiva.
  • In materia di revocatoria fallimentare, quando le somme affluite alla banca derivano dal pagamento di crediti ceduti da terzi debitori, non è revocabile il singolo pagamento del debitore ceduto; il profilo eventualmente rilevante è l’atto di cessione del credito.
  • Una volta accertato che il pagamento proviene da un terzo, grava sul curatore la dimostrazione che la somma sia in realtà riconducibile al fallito; il convenuto deve provare la provenienza del pagamento dal terzo.
  • La Corte di cassazione non può essere sollecitata a riesaminare il merito o a sovrapporre una nuova valutazione delle prove a quella compiuta dal giudice di merito.
  • L’ordine di esibizione documentale è mezzo istruttorio residuale e discrezionale: non può essere utilizzato per supplire al mancato assolvimento dell’onere della prova da parte dell’istante.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaProveSpese di lite
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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