Cassazione Civile, Ordinanza n. 30146/2025 del 15/11/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (medici)
La controversia
I ricorrenti avevano agito per ottenere il ristoro del danno da tardiva e incompleta attuazione nell’ordinamento interno delle direttive comunitarie che imponevano una adeguata remunerazione ai medici specializzandi. Sostenevano di essersi iscritti a scuole di specializzazione tra il 1982 e il 1993 e di non avere percepito alcun compenso; deducevano che la prescrizione del diritto non potesse decorrere dal 27 ottobre 1999, ma solo dal momento in cui il danno e la sua imputabilità allo Stato fossero divenuti certi, prospettando anche la rimessione alla Corte di giustizia. Per un singolo ricorrente, la censura riguardava invece l’inammissibilità dell’appello: egli sosteneva di aver formulato in modo chiaro domande subordinate, sia contro l’università per la remunerazione prevista dal d.lgs. 257/1991, sia contro lo Stato per il risarcimento extracontrattuale, sicché la Corte d’appello non avrebbe dovuto dichiarare il gravame generico. Le amministrazioni resistenti avevano chiesto anche la condanna ex art. 96 c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso proposto dal gruppo dei ricorrenti, confermando che il diritto al risarcimento per tardiva attuazione delle direttive sui medici specializzandi si prescrive nel termine decennale decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della l. n. 370/1999. Ha invece accolto il secondo motivo limitatamente al ricorrente che aveva visto dichiarato inammissibile il proprio appello, rilevando che il gravame era sufficientemente specifico. La sentenza d’appello è stata cassata solo in relazione a tale posizione, ma la causa è stata decisa nel merito con rigetto del suo appello, poiché per i medici iscritti nel 1993 la pretesa andava correttamente qualificata come domanda di remunerazione verso l’università, soggetta a prescrizione quinquennale, e non come azione risarcitoria verso lo Stato. Le spese sono state regolate in modo differenziato: condanna in solido del gruppo ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e alla responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., mentre le spese tra il singolo ricorrente e la Presidenza del Consiglio sono state compensate in cassazione, con conferma della regolazione dei gradi di merito.
Norme richiamate
art. 360-bis n. 1 c.p.c.
consente di dichiarare inammissibile il motivo quando la questione è già coperta da orientamento di legittimità consolidato.
direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE
riconoscevano il quadro uniforme per la formazione dei medici e, con la modifica successiva, la formazione specializzata doveva essere adeguatamente remunerata.
direttiva 82/76/CEE
ha introdotto il principio dell’adeguata remunerazione per la formazione specialistica dei medici e fissato il termine del 31 dicembre 1982 per il recepimento.
legge 8 agosto 1991 n. 257
indicata come attuazione tardiva e parziale delle direttive comunitarie.
legge 19 ottobre 1999 n. 370, art. 11
ha riconosciuto una borsa di studio solo a favore di chi era già beneficiario di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo; la Corte la usa come dies a quo della prescrizione del risarcimento.
art. 112 c.p.c.
richiamato per la dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, esclusa dalla Corte.
art. 342 c.p.c.
richiamato per la specificità dell’appello; la Corte ritiene il gravame sufficientemente chiaro e quindi erronea la declaratoria di inammissibilità.
art. 2948 n. 4 c.c.
indicato quale termine quinquennale applicabile al credito da borsa di studio nel rapporto con l’università.
art. 10, secondo comma, c.p.c.
il valore della domanda si determina sommando al capitale gli interessi scaduti prima dell’introduzione del giudizio.
art. 4 d.m. 55/2014
per la liquidazione delle spese si assume il petitum, cioè la domanda di importo più elevato.
art. 96, comma 3, c.p.c.
è stato applicato per la proposizione di una lite temeraria, in presenza di orientamenti consolidati ignorati dai ricorrenti.
art. 1226 c.c.
usato per liquidare equitativamente l’importo dovuto a titolo di responsabilità aggravata.
art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
richiamato per rinviare alle motivazioni di precedenti decisioni su questioni identiche.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato nel dispositivo per il contributo unificato aggiuntivo, ma il testo fornito è troncato e non consente ulteriori dettagli.
Massime di principio
- Il diritto al risarcimento del danno da tardiva trasposizione di direttive comunitarie si prescrive secondo il termine ordinario decennale e, in presenza di indirizzo consolidato, decorre dalla data in cui l’inadempimento statale è divenuto giuridicamente percepibile e non dalla soggettiva certezza del danno da parte dell’interessato.
- L’eccezione di prescrizione può essere opposta dallo Stato anche nelle azioni risarcitorie da mancato recepimento di direttive, quando la violazione dell’obbligo comunitario era chiara e non controversa; eventuali incertezze sul giudice o sulla legittimazione processuale non impediscono l’esercizio del diritto.
- In materia di medici specializzandi, per i corsi svolti quando era già operante il d.lgs. n. 257/1991, la mancata corresponsione della borsa o remunerazione non integra responsabilità dello Stato per tardiva attuazione della direttiva, ma può ricadere sul diverso rapporto con l’università tenuta all’erogazione secondo la disciplina interna.
- Ai fini dell’ammissibilità dell’appello, la censura è sufficientemente specifica quando rende intelligibile la doglianza e la pretesa sostanziale perseguita, anche se articolata in via subordinata su diversi titoli giuridici.
- La liquidazione delle spese di lite va commisurata al petitum di maggiore valore, includendo nel calcolo anche interessi e rivalutazione già maturati prima dell’introduzione del giudizio.
- La proposizione di ricorsi in presenza di orientamenti di legittimità consolidati, senza argomenti idonei a superarli, può integrare lite temeraria e giustificare la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.
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