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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30145/2025 del 15/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti avevano convenuto in giudizio amministrazioni statali deducendo di essersi immatricolati a scuole di specializzazione in medicina in anni compresi tra il 1979 e il 1989 e di non avere ricevuto alcun compenso durante il periodo formativo. Sostenevano che le direttive comunitarie 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE imponevano agli Stati membri di prevedere una adeguata retribuzione per i medici specializzandi e che l'Italia vi aveva dato attuazione solo tardivamente e parzialmente con la legge n. 257 del 1991. Chiedevano quindi il risarcimento del danno da tardiva trasposizione delle direttive, quantificato in euro 11.103,82 per ogni anno di corso, oltre interessi e rivalutazione. Il Tribunale aveva rigettato la domanda per prescrizione; la Corte d'appello aveva confermato. In cassazione i ricorrenti hanno denunciato, con un unico motivo, l'erroneità del rigetto dell'eccezione di prescrizione, chiedendo anche la rimessione della questione pregiudiziale alla Corte di giustizia UE; nella memoria hanno invocato la legge n. 91 del 2025, ritenuta però irrilevante. Le amministrazioni resistenti hanno chiesto il rigetto e la condanna ex art. 96 c.p.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c., rilevando che la sentenza impugnata si era uniformata a un orientamento consolidato secondo cui il diritto al risarcimento del danno da tardiva o incompleta trasposizione delle direttive sulle scuole di specializzazione medica si prescrive nel termine decennale decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370 del 1999. Ha escluso la rilevanza della richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, perché la questione era già stata risolta in modo costante in centinaia di casi identici, e ha ritenuto irrilevante anche il richiamo alla legge n. 91 del 2025, che istituisce solo un tavolo tecnico ricognitivo senza incidere sulle regole della prescrizione. La Corte ha inoltre condannato i ricorrenti in solido alle spese del giudizio di legittimità e a una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. per lite temeraria, oltre all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360-bis c.p.c.

    Consente di dichiarare inammissibile il ricorso quando la censura si pone in contrasto con un orientamento consolidato della Corte al quale la decisione impugnata si è correttamente uniformata.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per rinviare alle motivazioni di precedenti conformi su fattispecie identiche.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È il rito camerale nel cui ambito è stata esaminata la memoria dei ricorrenti, ritenuta però irrilevante.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    Fondamento della condanna per responsabilità aggravata per proposizione di lite temeraria, ravvisata per colpa grave o mala fede.

  • art. 4 d.m. 55/2014

    Richiamato ai fini della liquidazione delle spese di lite in base al valore della causa e al petitum.

  • art. 10, secondo comma, c.p.c.

    Il valore della causa si determina sommando al capitale gli interessi scaduti prima della proposizione del giudizio.

  • art. 1226 c.c.

    Usato per la liquidazione equitativa dell'importo dovuto a titolo di responsabilità aggravata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Comporta il raddoppio/ulteriore importo del contributo unificato nei casi di rigetto o inammissibilità del ricorso.

  • L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11

    Indicato come termine di riferimento per la decorrenza della prescrizione del diritto risarcitorio, perché ha riconosciuto una borsa di studio solo ad alcuni beneficiari di sentenze irrevocabili.

  • L. 13 giugno 2025, n. 91, art. 3

    Ritenuto irrilevante perché istituisce solo un tavolo tecnico ricognitivo e non contiene norme sostanziali né retroattive sulla prescrizione.

  • d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257

    Indicato come prima attuazione, tardiva e parziale, delle direttive comunitarie sulle scuole di specializzazione medica.

Massime di principio

  • Il diritto al risarcimento del danno da tardiva o incompleta trasposizione delle direttive sulle scuole di specializzazione medica si prescrive nel termine decennale decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370 del 1999.
  • Quando la sentenza impugnata si è conformata a un orientamento di legittimità consolidato e contrario alla tesi del ricorrente, il ricorso è manifestamente inammissibile ex art. 360-bis c.p.c.
  • La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia è irrilevante se la questione di diritto interno è già stata ripetutamente decisa in modo conforme e non presenta un effettivo dubbio interpretativo residuo.
  • Una norma sopravvenuta che istituisca solo un tavolo tecnico ricognitivo, senza introdurre regole sostanziali o retroattive sulla prescrizione, non incide sul regime civilistico del diritto azionato.
  • Ai fini della liquidazione delle spese, il valore della causa va determinato sul petitum complessivo, includendo anche interessi scaduti e rivalutazione domandati prima della proposizione del giudizio.
  • La proposizione di un ricorso in contrasto con un orientamento da anni stabilizzato può integrare lite temeraria e giustificare la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.

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