Cassazione Civile, Ordinanza n. 30148/2025 del 15/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Nel 2017 alcuni medici, dopo aver conseguito la laurea e aver frequentato scuole di specializzazione in anni compresi tra il 1979 e il 1990, hanno convenuto in giudizio varie amministrazioni statali chiedendo il risarcimento del danno da tardiva e parziale attuazione in Italia delle direttive comunitarie 75/362/CEE e 75/363/CEE, come modificate dalla direttiva 82/76/CEE, che avrebbero imposto la corresponsione di un'adeguata remunerazione ai frequentanti le scuole di specializzazione. Il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda per prescrizione; la Corte d'appello ha poi dichiarato inammissibile l'appello ex art. 348-bis c.p.c. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione avverso entrambe le decisioni. Nel corso del giudizio di legittimità tutti i ricorrenti hanno depositato rinuncia al ricorso. La Corte di cassazione si è quindi pronunciata sull'estinzione del giudizio e, soprattutto, sul regime delle spese ex art. 391, secondo comma, c.p.c., ritenendo che in caso di rinuncia non accettata essa possa comunque regolare le spese senza essere vincolata in via necessaria ai criteri di soccombenza di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.; nel caso concreto ha compensato le spese per tre quarti e posto il residuo quarto a carico dei ricorrenti in solido, escludendo altresì la condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità per rinuncia al ricorso. Ha poi compensato le spese del giudizio di cassazione per tre quarti e ha condannato i ricorrenti, in solido, a rifondere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il residuo quarto delle spese. Ha inoltre rigettato la richiesta di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, terzo comma, c.p.c. La Corte ha osservato che, se avesse esaminato il ricorso nel merito, lo avrebbe ritenuto manifestamente inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., in quanto contrario a principi già consolidati in materia di tardiva attuazione delle direttive sulla specializzazione medica.
Norme richiamate
richiamato come base della declaratoria di inammissibilità dell'appello da parte della Corte territoriale
art. 391, secondo comma, c.p.c.
la rinuncia non accettata non esclude il potere della Corte di provvedere sulle spese; il "può" attribuisce un potere discrezionale di porre le spese, in tutto o in parte, a carico del ricorrente rinunciante oppure di compensarle, con unico limite dell'impossibilità di addossare alla controparte costi incompatibili con l'abbandono della pretesa
art. 391, quarto comma, c.p.c.
letto a contrario, l'accettazione della rinuncia è l'unico elemento che esclude la necessità di provvedere sulle spese; la mancata accettazione non preclude la loro regolazione da parte della Corte
non applicato come regola necessaria nel caso di rinuncia, perché il potere sulle spese ex art. 391, comma 2, è autonomo rispetto al criterio della soccombenza
anche le deroghe tipiche alla soccombenza non vincolano necessariamente la Corte nel regime speciale delle spese conseguente alla rinuncia non accettata
la domanda di responsabilità aggravata è stata respinta in considerazione della condotta processuale dei ricorrenti
il ricorso sarebbe stato manifestamente inammissibile perché le questioni erano già state risolte da orientamenti consolidati della Corte
ai fini della liquidazione delle spese il valore della causa va determinato in base al petitum, cioè alla domanda di importo più elevato
art. 10, secondo comma, c.p.c.
il valore della domanda comprende anche gli interessi già scaduti prima dell'introduzione del giudizio
direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE
sono richiamate come fonti europee che imponevano la previsione di un'adeguata remunerazione per i medici specializzandi
direttiva 82/76/CEE
ha modificato le direttive originarie, rafforzando l'obbligo di adeguata remunerazione dei frequentanti le scuole di specializzazione
legge 8 agosto 1991, n. 257
indicata come atto di tardiva e parziale attuazione nell'ordinamento italiano delle direttive comunitarie
non richiamato espressamente nella motivazione; nessuna specifica interpretazione ricavabile
Massime di principio
- In caso di rinuncia al ricorso per cassazione non accettata dalla controparte, la Corte conserva il potere di regolare le spese del giudizio in modo autonomo, potendo porle a carico del rinunciante, compensarle in tutto o in parte, o adottare una soluzione intermedia motivata.
- Il potere di statuire sulle spese ex art. 391, comma 2, c.p.c. non è rigidamente vincolato alla regola della soccombenza di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.; la Corte deve però motivare la scelta effettuata e non può addossare alla controparte costi incompatibili con l'abbandono della pretesa da parte del ricorrente.
- Quando il ricorso sarebbe comunque manifestamente inammissibile perché contrastante con un orientamento consolidato, la Corte può valorizzare tale dato ai fini della regolazione delle spese anche in presenza di rinuncia.
- Ai fini della liquidazione del compenso professionale, il valore della causa si determina sul petitum e, se la domanda comprende interessi già maturati prima della proposizione, questi vanno computati nel valore della lite.
- In materia di giudizi seriali con più parti, la liquidazione delle spese può essere modulata tenendo conto della pluralità dei ricorrenti e della natura ormai consolidata delle questioni dedotte.
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