Cassazione Civile, Ordinanza n. 30143/2025 del 15/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti, dopo la laurea in medicina e l'iscrizione a scuole di specializzazione tra il 1979 e il 1990, avevano agito contro varie amministrazioni dello Stato sostenendo di non aver percepito alcuna remunerazione durante la specializzazione. Deducevano che le direttive comunitarie 75/362/CEE e 75/363/CEE, come modificate dalla direttiva 82/76/CEE, imponevano agli Stati membri di corrispondere un'adeguata retribuzione ai medici specializzandi e che l'Italia vi aveva dato tardiva e parziale attuazione solo con la legge n. 257 del 1991. Chiedevano quindi il risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive. Il Tribunale aveva rigettato la domanda per prescrizione; la Corte d'appello aveva dichiarato l'appello inammissibile ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c.; in cassazione i soccombenti avevano proposto ricorso unitario avverso entrambe le decisioni. Prima della decisione, però, tutti i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia ritualmente depositata da tutti i ricorrenti e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità. Ha inoltre statuito sulle spese, compensandole per tre quarti e ponendo il residuo quarto a carico dei ricorrenti in solido, con liquidazione in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ha rigettato la richiesta di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, terzo comma, c.p.c., ritenendo la condotta processuale dei ricorrenti non tale da giustificarla.
Norme richiamate
In caso di rinuncia non accettata, la Corte può comunque pronunciarsi sulle spese del giudizio di legittimità.
La condanna per responsabilità aggravata è stata esclusa perché la condotta processuale dei ricorrenti non la giustificava.
Il ricorso, se esaminato nel merito, sarebbe risultato manifestamente inammissibile alla luce di principi già consolidati in materia.
Ai fini della liquidazione delle spese il valore della causa va determinato in base al petitum, cioè alla domanda di importo più elevato.
art. 10, secondo comma, c.p.c.
Il valore della domanda si determina sommando al capitale anche gli interessi scaduti prima dell'introduzione del giudizio.
direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE
Sono richiamate come fonti europee che imponevano la previsione di un'adeguata retribuzione per i frequentanti le scuole di specializzazione.
direttiva 82/76/CEE
È richiamata come modifica delle direttive precedenti e base dell'obbligo di remunerare i medici specializzandi.
legge 8 agosto 1991, n. 257
È indicata come atto con cui l'Italia ha dato tardiva e parziale attuazione alle direttive europee.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione estingue il giudizio di legittimità, ma non impedisce alla Corte di provvedere sulle spese quando la rinuncia non abbia eliminato l'esigenza di attività difensiva della controparte.
- In presenza di rinuncia non accettata, la Corte può comunque liquidare le spese del giudizio di cassazione, esercitando un potere discrezionale che può tradursi anche in una compensazione solo parziale.
- La determinazione del valore della causa ai fini della liquidazione delle spese deve avvenire sulla base del petitum più elevato, includendo anche gli interessi già maturati prima della proposizione della domanda.
- La natura consolidata e già ripetutamente decisa delle questioni giuridiche dedotte può rilevare sia nella valutazione delle spese sia nella verifica della manifesta inammissibilità del ricorso.
- La responsabilità aggravata ex art. 96, terzo comma, c.p.c. richiede una condotta processuale connotata da particolare scorrettezza o temerarietà, non ricorrendo automaticamente in caso di soccombenza o rinuncia al ricorso.
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