Cassazione Civile, Ordinanza n. 30144/2025 del 15/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti avevano convenuto le amministrazioni statali chiedendo il risarcimento del danno per la tardiva e parziale attuazione, da parte dell'Italia, delle direttive comunitarie n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, come modificate dalla direttiva 82/76/CEE, relative alla remunerazione dei medici specializzandi. Sostenevano di essersi iscritti a scuole di specializzazione tra il 1979 e il 1989 senza percepire alcuna retribuzione, e chiedevano una somma annua per ciascun anno di corso, oltre interessi e rivalutazione. Il Tribunale aveva rigettato la domanda per prescrizione; la Corte d'appello aveva confermato. In cassazione i soccombenti censuravano il solo capo sulla prescrizione, contestando l'accoglimento dell'eccezione e chiedendo anche la rimessione alla Corte di giustizia sulla questione del dies a quo della prescrizione; con memoria avevano inoltre invocato la l. 13 giugno 2025 n. 91, art. 3, ritenuta irrilevante dalla Corte.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c., ritenendo che la sentenza impugnata si fosse conformata a un orientamento consolidato secondo cui il diritto al risarcimento del danno da tardiva/incompleta trasposizione delle direttive sulle scuole di specializzazione mediche si prescrive nel termine decennale decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della l. n. 370/1999, art. 11. Ha rigettato la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia perché irrilevante e ha ritenuto manifestamente infondate le deduzioni fondate sulla successiva l. n. 91/2025, art. 3, che non incide sulla disciplina della prescrizione. Ha poi liquidato le spese in favore dell'Amministrazione e ha condannato i ricorrenti anche ex art. 96, comma 3, c.p.c. per lite temeraria, oltre agli ulteriori importi dovuti per il contributo unificato.
Norme richiamate
consente di dichiarare inammissibile il ricorso quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte
direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE
imponevano agli Stati membri di prevedere una adeguata retribuzione per i medici specializzandi
direttiva 82/76/CEE
ha modificato la disciplina europea sulla remunerazione dei medici in specializzazione
l. 8 agosto 1991, n. 257
ha dato tardiva e parziale attuazione alle direttive europee richiamate
l. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11
ha riconosciuto un beneficio solo a chi fosse già titolare di giudicati amministrativi irrevocabili; per la giurisprudenza richiamata segna il dies a quo della prescrizione decennale
art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
consente il rinvio alle motivazioni di precedenti identici già decisi
consente la condanna per responsabilità aggravata in caso di lite temeraria
usato per la liquidazione equitativa dell'importo dovuto a titolo di responsabilità aggravata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
comporta il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità
richiamato per la determinazione del valore della causa e quindi della liquidazione delle spese
applicato ratione temporis per la liquidazione delle spese
l. 13 giugno 2025, n. 91, art. 3
ritenuta norma non retroattiva, non incidente sulla prescrizione e di natura meramente ricognitiva
sentenze della Corte di giustizia UE del 3 marzo 2022, causa C-590/20
richiamate nella norma del 2025, ma ritenute non idonee a incidere sul regime della prescrizione nel caso concreto
Massime di principio
- Il diritto al risarcimento del danno da tardiva o incompleta attuazione delle direttive europee sulla remunerazione dei medici specializzandi si prescrive in dieci anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della l. n. 370/1999, art. 11, non dalla conclusione del corso di specializzazione o da altri momenti diversi.
- Quando la sentenza impugnata è pienamente conforme a un orientamento di legittimità ormai consolidato, il ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c.
- La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia è irrilevante se la questione proposta non può comunque incidere sulla soluzione della controversia alla luce di principi già consolidati.
- Una norma sopravvenuta che abbia funzione meramente ricognitiva, non retroattiva e non contenga disposizioni sostanziali sulla prescrizione non può essere invocata per superare un orientamento giurisprudenziale consolidato in materia di diritti risarcitori già prescritti.
- La proposizione di ricorsi seriali in contrasto con un orientamento consolidato della Corte può integrare lite temeraria e giustificare la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.
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