Cassazione Civile, Ordinanza n. 30147/2025 del 15/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta da numerosi medici, immatricolatisi a scuole di specializzazione in anni compresi tra il 1979 e il 1989, i quali lamentavano di non avere percepito alcuna remunerazione durante la specializzazione e chiedevano il risarcimento del danno per la tardiva e parziale attuazione nell’ordinamento italiano delle direttive comunitarie che imponevano una adeguata retribuzione ai medici specializzandi. In primo grado le domande dei ricorrenti qui considerati furono rigettate per prescrizione. In appello la decisione venne confermata. In cassazione, Caterina De Carolis ha dedotto: 1) errata declaratoria di prescrizione del diritto risarcitorio; 2) violazione degli artt. 2, 3 e 10 Cost. e dell’art. 267 TFUE per mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia sulla decorrenza della prescrizione; 3) censura sulle spese. Il gruppo Covre ha proposto un unico motivo contro la prescrizione e ha chiesto anch’esso il rinvio pregiudiziale. Il gruppo Cutilli ha proposto sette motivi: nullità della sentenza per omessa pronuncia sull’appello di alcuni ricorrenti, violazione dell’art. 101 Cost. per motivazione fondata su giurisprudenza non consolidata, violazione dell’art. 2935 c.c. sulla decorrenza della prescrizione, violazione dell’art. 267 TFUE per mancato rinvio alla CGUE, violazione degli artt. 3 Cost. e 14 CEDU, riproposizione di questioni assorbite e doglianze sulle spese. La Corte ha ritenuto manifestamente inammissibili o infondati i motivi e, per uno dei ricorrenti del gruppo Cutilli, ha rilevato anche la tardività del ricorso
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi riuniti. Ha confermato l’orientamento consolidato secondo cui il diritto al risarcimento del danno da tardiva o incompleta trasposizione delle direttive sulle scuole di specializzazione si prescrive nel termine decennale decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370/1999. Ha inoltre ribadito che il giudice nazionale non era tenuto a formulare rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, poiché la questione era già stata risolta dalla giurisprudenza di legittimità in centinaia di casi analoghi e l’istanza era irrilevante. Quanto alle spese, ha condannato la ricorrente Caterina De Carolis al rimborso delle spese in favore della Presidenza del Consiglio e al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c.; ha condannato in solido i ricorrenti del gruppo Cutilli al rimborso delle spese e a una ulteriore somma per lite temeraria. Per il gruppo Covre non ha provveduto sulle spese, perché l’Avvocatura non si è difesa rispetto a quella impugnazione
Norme richiamate
richiamato solo per la separazione delle domande cumulativamente proposte in primo grado
usato per dichiarare manifestamente inammissibili i motivi contrastanti con un orientamento consolidato della Corte
Direttiva 75/362/CEE
indicata come una delle direttive che imponevano una retribuzione adeguata ai medici specializzandi
Direttiva 75/363/CEE
indicata come una delle direttive che imponevano una retribuzione adeguata ai medici specializzandi
Direttiva 82/76/CEE
indicata come direttiva modificativa che estendeva l’obbligo di adeguata remunerazione agli specializzandi
Legge 8 agosto 1991, n. 257
richiamata come attuazione tardiva e parziale delle direttive
art. 11 L. 19 ottobre 1999, n. 370
considerato dalla Corte come norma che ha riconosciuto una borsa di studio solo a favore di chi fosse già destinatario di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo
richiamato per affermare che la liquidazione del danno da tardiva attuazione della direttiva sarebbe stata comunque possibile in via equitativa
art. 267 TFUE
la Corte ha escluso l’obbligo del rinvio pregiudiziale nei casi esaminati, ritenendo la questione non rilevante o comunque già definita
utilizzato per verificare la tardività del ricorso di uno dei ricorrenti del gruppo Cutilli, in relazione alla notifica della sentenza d’appello
richiamato per l’onere di specifica indicazione e produzione degli atti rilevanti, a pena di inammissibilità
art. 101 Cost.
menzionato come parametro invocato dai ricorrenti, ma la censura è stata ritenuta manifestamente inammissibile/temeraria
richiamato in relazione alla decorrenza della prescrizione del diritto risarcitorio
artt. 3 Cost. e 14 CEDU
invocati dai ricorrenti, ma la censura è stata ritenuta manifestamente inammissibile
richiamati per la regolazione delle spese di lite, ritenuta corretta dalla Corte di merito
applicato per la condanna per lite temeraria di alcuni ricorrenti
richiamato per determinare il valore della domanda sommando al capitale gli interessi scaduti prima della domanda
richiamato per la liquidazione delle spese in base al petitum e al valore della causa
richiamato per l’aumento del compenso in ragione del numero dei soccombenti successivi al primo
richiamato per il rinvio alla motivazione di precedenti conformi quando la questione è già stata ripetutamente decisa
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato, nei limiti dei presupposti di legge
richiamato anche per la liquidazione equitativa dell’importo ex art. 96, comma 3, c.p.c.
Massime di principio
- Il diritto al risarcimento del danno da tardiva o incompleta attuazione di direttive comunitarie sulla remunerazione dei medici specializzandi si prescrive nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore della legge n. 370/1999, che ha disciplinato in modo specifico la materia per alcune categorie di beneficiari.
- La pretesa risarcitoria per mancata tempestiva attuazione delle direttive è distinta dal diritto alla remunerazione: ai fini della prescrizione rileva il diritto al risarcimento del danno, che può essere fatto valere anche prima della definizione legislativa dell’esatto importo della remunerazione, con liquidazione equitativa del danno.
- Il giudice di merito non è tenuto a sollevare rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia quando la questione interpretativa sia già stata risolta in modo consolidato dalla giurisprudenza interna e la richiesta sia irrilevante rispetto alla decisione.
- In sede di legittimità è inammissibile la censura che si ponga in contrasto con un orientamento consolidato della Cassazione su un tema già ripetutamente deciso, specie quando il ricorso non offra elementi nuovi idonei a superare il precedente indirizzo.
- L’onere di specifica indicazione e produzione degli atti processuali rilevanti incombe sul ricorrente per cassazione; in difetto, la censura è inammissibile anche se sia stata chiesta la trasmissione del fascicolo d’ufficio.
- La regolazione delle spese segue il criterio della soccombenza e la scelta del giudice di merito di non compensarle, se conforme alla legge, non è sindacabile in cassazione.
- La proposizione di ricorsi manifestamente infondati in presenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato può integrare lite temeraria e giustificare la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.
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