Cassazione Civile, Ordinanza n. 07417/2024 del 20/03/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia riguarda una serie di contratti derivati swap/IRS conclusi tra una società immobiliare e un intermediario bancario, poi incorporato in altro istituto. In primo grado il tribunale aveva dichiarato la nullità del derivato IRS Multifase del 2008 per assenza di un contratto quadro e aveva condannato la banca alla restituzione di una somma ritenuta indebitamente percepita; aveva invece respinto la domanda relativa a commissioni implicite riferite ad altri derivati. In appello, la corte territoriale ha escluso la nullità dello swap del 2008 ritenendo che fosse stato stipulato dopo il contratto quadro e, comunque, che il mancato adeguamento dei contratti pendenti non producesse nullità sopravvenuta; ha però condannato la banca a restituire importi non corrisposti all'investitrice a titolo di upfront e fair value/mark to market, ritenendo che la banca non avesse provato un titolo specifico per la loro trattenuta. La banca ricorreva per cassazione con tre motivi: omesso esame di un fatto storico decisivo, motivazione apparente e nullità della consulenza tecnica d'ufficio per acquisizione di documenti non prodotti e violazione del contraddittorio. La società, dal canto suo, proponeva ricorso incidentale con quattro motivi: contestava la ricostruzione cronologica della negoziazione e della stipula del contratto del 2008, lamentava omessa pronuncia sulla nullità dello swap del 2008 riproposta in via subordinata, deduceva omessa considerazione di un'ulteriore causa di invalidità legata a conflitto di interessi e contestava il capo di sentenza che aveva negato la sua domanda restitutoria limitatamente ai differenziali del solo IRS dell'ottobre 2008. La Cassazione ha rigettato il ricorso principale; ha dichiarato inammissibili il primo e il terzo motivo del ricorso incidentale, assorbito il quarto, e ha accolto il secondo motivo dell'incidentale per omessa pronuncia, cassando la sentenza con rinvio alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione per riesaminare la domanda di invalidità relativa al contratto IRS Multifase dell'ottobre 2008.
La decisione
La Corte ha respinto integralmente il ricorso principale della banca. Sul ricorso incidentale della società ha ritenuto inammissibili il primo e il terzo motivo, assorbito il quarto, e fondato il secondo motivo per omessa pronuncia sulla domanda di invalidità del contratto IRS Multifase dell'ottobre 2008, riproposta in appello in via subordinata. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, n. 5, c.p.c.
Il vizio denunciabile per omesso esame riguarda solo un fatto storico, principale o secondario, e non la mancata valutazione di deduzioni difensive, critiche tecniche o argomentazioni.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione è apparente solo quando manca l'effettiva esplicitazione del percorso argomentativo; non vi è vizio se il giudice richiama e fa proprie le conclusioni del consulente tecnico che abbia esaminato anche i rilievi di parte.
art. 111 Cost.
L'obbligo costituzionale di motivazione è soddisfatto quando la decisione consenta di comprendere la ratio della statuizione, anche attraverso il recepimento delle conclusioni peritali motivate.
art. 194 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso per la disciplina della consulenza tecnica, ma non è indicata una specifica violazione accolta dalla Corte.
art. 195 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso per la disciplina della consulenza tecnica, ma la censura è stata respinta/in parte dichiarata inammissibile.
art. 198 c.p.c.
In materia di consulenza tecnica contabile, il consulente può acquisire i documenti necessari allo svolgimento dell'incarico, anche se diretti a provare fatti principali, purché nei limiti dell'osservanza del contraddittorio; la violazione del contraddittorio determina nullità relativa.
art. 87 disp. att. c.p.c.
Richiamato insieme agli artt. 194, 195 e 198 c.p.c. nel motivo sulla consulenza tecnica, senza accoglimento della censura.
art. 90 disp. att. c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo del ricorso principale in relazione alla consulenza tecnica, senza accoglimento della censura.
art. 157, comma 2, c.p.c.
La nullità relativa deve essere eccepita dalla parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso; l'eccezione tardiva non è utile.
art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni ritualmente introdotte; l'omessa pronuncia su una domanda riproposta in appello determina cassazione della sentenza sul punto.
art. 346 c.p.c.
Richiamato nel contesto della riproposizione in appello delle domande non accolte, ma la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo incidentale per difetto di chiarezza sulla concreta veicolazione processuale della domanda.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto, in chiusura, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione di un preciso fatto storico decisivo; non è configurabile quando la censura investe la valutazione di argomentazioni difensive, consulenze di parte o il diverso apprezzamento del materiale istruttorio.
- La motivazione non è apparente quando il giudice di merito aderisce alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio che abbia dato conto anche delle obiezioni di parte; in tale caso è sufficiente l'indicazione delle fonti del convincimento, senza necessità di confutare analiticamente ogni deduzione difensiva incompatibile.
- In materia di consulenza tecnica contabile, il consulente d'ufficio può acquisire la documentazione necessaria allo svolgimento dell'incarico anche al di fuori delle produzioni di parte, purché nel rispetto del contraddittorio; la relativa nullità è però relativa e va eccepita tempestivamente dalla parte interessata.
- La consulenza tecnica di parte ha natura di mera allegazione difensiva e non è un fatto storico autonomamente rilevante ai fini del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.
- Quando la sentenza d'appello si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a sorreggerla, il ricorso per cassazione è inammissibile se non censura tutte le ragioni poste a base della decisione.
- L'omessa pronuncia su una domanda ritualmente riproposta in appello integra violazione dell'art. 112 c.p.c. e comporta cassazione con rinvio, se la domanda risulta effettivamente evincibile dagli atti e dalle conclusioni trascritte.
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