Cassazione Civile, Ordinanza n. 09857/2024 del 11/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un medico ex condotto nei confronti dell'azienda sanitaria regionale per ottenere somme collegate alla mancata completa fruizione delle ferie maturate nel periodo di lavoro dal 1° novembre 1992 al 30 giugno 2012. La Corte d'appello aveva: (a) dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per la parte del rapporto anteriore al 30 giugno 1998, ravvisando la giurisdizione del giudice amministrativo; (b) ritenuto che una transazione del 1992 avesse natura novativa, con instaurazione di un nuovo rapporto dal 1° novembre 1992 e applicazione dell'art. 110 del d.P.R. n. 270 del 1987; (c) escluso ogni residuo risarcibile o ulteriore credito per ferie, sul presupposto che il part-time orizzontale con 10 ore settimanali giustificasse una riduzione proporzionale delle ferie anche se l'orario era distribuito su sei giorni. Il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione delle regole sulla giurisdizione ex art. 69, comma 7, d.lgs. n. 165 del 2001, sostenendo che la questione era unitaria e che non era consentito frazionare il rapporto tra giudice ordinario e amministrativo; 2) violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi in relazione alla natura novativa della transazione e alla ricostituzione del rapporto, con conseguente richiesta di rivalutazione del contenuto della transazione; 3) violazione del diritto alle ferie, dell'art. 36 Cost. e della disciplina contrattuale, deducendo che, nel part-time orizzontale con prestazione distribuita sull'intera settimana, il lavoratore aveva diritto allo stesso numero di giornate di ferie del dipendente a tempo pieno.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario anche per il periodo anteriore al 30 giugno 1998, e ha accolto il terzo motivo, affermando che nel part-time orizzontale il diritto alle ferie non si riduce proporzionalmente quanto al numero delle giornate, se la prestazione è distribuita sull'intera settimana. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a una nuova valutazione del fatto e della transazione, già apprezzata in modo conforme dai giudici di merito, con preclusione anche per il vizio motivazionale in presenza di doppia conforme. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 69, comma 7, d.lgs. n. 165 del 2001
La sopravvivenza della giurisdizione amministrativa per i rapporti pubblici pregressi è ipotesi eccezionale; quando l'inadempimento dedotto è unitario e si protrae oltre il 30 giugno 1998, la giurisdizione resta del giudice ordinario per l'intero rapporto, per evitare frazionamenti della tutela.
art. 360, comma primo, nn. 1, 3 e 5, cod. proc. civ.
Vengono indicati i vizi dedotti nei tre motivi di ricorso: motivi di giurisdizione, violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi.
art. 348 ter, comma quinto, cod. proc. civ.
In presenza di doppia conforme, è preclusa la deduzione del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. sui punti di fatto già decisi in modo conforme dai giudici di merito.
art. 110 del d.P.R. n. 270 del 1987
È richiamato dalla Corte d'appello come disciplina applicabile al nuovo assetto del rapporto; la Cassazione non rivede nel merito tale ricostruzione nel secondo motivo, ma si concentra sulla tutela delle ferie nel part-time orizzontale.
art. 36, comma 3, Cost.
Il diritto alle ferie è qualificato come diritto fondamentale e irrinunciabile del lavoratore, da interpretare in coerenza con la tutela costituzionale e sovranazionale.
art. 7 della Direttiva 2003/88/CE
È richiamato quale parametro eurounitario che impone la tutela effettiva del diritto alle ferie annuali retribuite.
art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
È invocato come fonte sovranazionale di conferma del diritto del lavoratore a ferie annuali retribuite.
È richiamato nel secondo motivo come norma sulla ripartizione dell'onere della prova, ma la censura è stata ritenuta in concreto volta a ottenere una rivalutazione del fatto.
È richiamato nel secondo motivo in tema di transazione, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché pretendeva una diversa lettura del contenuto negoziale.
È richiamato nel secondo motivo per sostenere la tesi della ricostituzione del rapporto, ma senza esito favorevole nel giudizio di legittimità.
È richiamato nel secondo motivo per l'interpretazione della transazione; la Corte ha ritenuto che la doglianza mascherasse una richiesta di nuova valutazione del fatto.
È richiamato nel secondo motivo per l'interpretazione secondo buona fede del negozio transattivo; la censura è stata dichiarata inammissibile.
Massime di principio
- Quando il lavoratore pubblico deduce un inadempimento unitario dell'amministrazione che si protrae oltre il discrimine del 30 giugno 1998, la giurisdizione del giudice ordinario si estende all'intera pretesa, senza frazionare la controversia tra giudice ordinario e amministrativo.
- In presenza di doppia conforme, non è consentito prospettare sotto la veste della violazione di legge una rivalutazione del contenuto di una transazione o degli accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito.
- Nel part-time orizzontale, in cui la riduzione riguarda la durata giornaliera della prestazione ma i giorni lavorativi restano quelli ordinari, il lavoratore ha diritto allo stesso numero di giornate di ferie del dipendente a tempo pieno; la riduzione dell'orario non comporta automaticamente una riduzione del numero dei giorni di ferie.
- Il diritto alle ferie è diritto fondamentale e irrinunciabile del lavoratore e deve essere interpretato in modo coerente con la tutela costituzionale e con la disciplina eurounitaria sulle ferie annuali retribuite.
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