Cassazione Civile, Ordinanza n. 19915/2025 del 17/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte del contribuente, dell’estratto di ruolo relativo a una cartella di pagamento concernente IRPEF, IVA e IRAP per l’anno d’imposta 2004. La Commissione tributaria provinciale aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo; la Commissione tributaria regionale, pur richiamando il principio di impugnabilità dell’estratto di ruolo, aveva confermato la decisione di primo grado, ritenendo rilevante anche il profilo della mancata conformità all’originale della documentazione prodotta in copia dall’ente riscossore e osservando che, ai sensi dell’art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973, il concessionario non è obbligato a conservare oltre cinque anni matrice e copia delle cartelle. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 26, comma 5, d.P.R. n. 602 del 1973 e di ogni altra norma e principio in tema di legittimo affidamento e tutela del contribuente, sostenendo che la norma prevede solo un termine minimo di conservazione della documentazione e non un termine massimo, sicché l’agente della riscossione avrebbe dovuto comunque custodire la documentazione originale della cartella, utile a far valere eventuali vizi sostanziali o procedimentali dell’atto impositivo. La Suprema Corte ha però rilevato che il ricorso era genericamente formulato e soprattutto carente nell’esposizione dei fatti di causa: non descriveva il contenuto del ricorso originario, la decisione di primo grado, i motivi di appello e il percorso motivazionale delle sentenze di merito. Tale carenza impediva di inserire la doglianza nel contesto processuale necessario per valutarne la rilevanza, anche perché la CTR aveva richiamato la motivazione della CTP e, dalla motivazione disponibile, aveva pure affrontato un profilo di tardività del ricorso introduttivo non minimamente considerato dal ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, da un lato, inammissibile il riferimento indistinto a "ogni altra norma e principio" in materia di legittimo affidamento e tutela del contribuente per genericità del parametro normativo invocato; dall’altro, ha ravvisato una decisiva violazione dell’art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c., per mancata chiara e sommaria esposizione dei fatti di causa e dei passaggi processuali essenziali. La Corte ha ribadito che il requisito di contenuto-forma del ricorso per cassazione serve a consentire alla Corte di conoscere direttamente, dall’atto, l’origine e l’oggetto della controversia, lo svolgimento del processo e le posizioni delle parti, senza dover ricostruire tali elementi aliunde. La soccombenza ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle Agenzie resistenti, liquidate in euro 5.000, oltre spese prenotate a debito, nonché l’ordine di versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione di legge
il motivo era formalmente impostato come vizio di violazione di legge, ma la sua formulazione non superava i requisiti di ammissibilità del ricorso per cassazione
art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.
esposizione sommaria dei fatti di causa
il ricorso deve contenere una chiara e sintetica esposizione dei fatti e del percorso processuale, senza richiedere alla Corte un’attività di estrazione e ricostruzione della materia del contendere
art. 26, comma 5, d.P.R. n. 602 del 1973
matrice e copia delle cartelle
la Corte richiama la norma nel contesto della doglianza del ricorrente; il punto centrale della decisione non è il merito della sua interpretazione, ma l’inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza e genericità
artt. 24 e 111 Cost.
non incidono sul requisito di contenuto-forma del ricorso per cassazione, ritenuto compatibile con il diritto di difesa e con il giusto processo
art. 6 CEDU
il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa è considerato compatibile con la Convenzione, secondo l’orientamento richiamato dalla Corte
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014
richiamato per giustificare l’aumento della liquidazione delle spese in presenza di due parti controricorrenti
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una esposizione chiara, sintetica e autosufficiente dei fatti di causa e dello svolgimento del processo, comprensiva delle domande, eccezioni, difese e decisioni dei gradi di merito.
- Non è sufficiente denunciare la violazione di legge se la censura non è collocata nel corretto contesto processuale; la Corte di cassazione non deve ricostruire d’ufficio, tramite una complessa attività di selezione, gli elementi essenziali della controversia.
- La formulazione di doglianze in termini del tutto generici, come il richiamo indifferenziato a "ogni altra norma e principio", è incompatibile con il requisito di specificità del motivo di ricorso.
- Il requisito di esposizione sommaria dei fatti di causa risponde a una funzione nomofilattica e non lede, di per sé, il diritto di difesa o il giusto processo.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti, l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
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