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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16457/2025 del 18/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione del diniego di rimborso dell’IRAP relativo alle annualità 2011, 2012 e 2013. Il contribuente sosteneva di aver versato l’imposta senza avvalersi di dipendenti e senza studio di proprietà, chiedendo la restituzione di quanto pagato. In appello l’Ufficio contestava solo il quantum del rimborso per il 2011 e il 2013, deducendo, da un lato, la decadenza per due versamenti del 2011 oltre il termine di 48 mesi ex art. 38 d.P.R. 602/1973; dall’altro, che parte delle somme richieste a rimborso non corrispondeva a versamenti ma a importi compensati con crediti della dichiarazione precedente, non specificati. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia denunciava violazione/falsa applicazione dell’art. 2033 c.c., sostenendo che la decisione impugnata avrebbe consentito al contribuente di ottenere il rimborso anche di somme non effettivamente versate, con conseguente indebito arricchimento; inoltre contestava che la Corte tributaria avesse considerato nuova in appello la relativa eccezione, sostenendo invece che si trattasse di mera difesa sul quantum del rimborso.

La decisione

La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile e, comunque, infondato. Ha affermato che nel processo tributario sono precluse in appello solo le nuove eccezioni in senso tecnico; è invece ammissibile la difesa dell’Amministrazione che contesti, anche in appello, il mancato versamento delle somme richieste a rimborso o la loro utilizzazione in compensazione, trattandosi di mera difesa/eccezione impropria. Tuttavia, nel caso concreto la Corte tributaria aveva accertato in fatto, con valutazione non sindacabile in cassazione, che l’eccezione dell’Ufficio era generica quanto alla natura dei crediti utilizzati in compensazione e non provava la coincidenza tra gli importi compensati e quelli chiesti a rimborso. In assenza di tale prova, non poteva dirsi realizzato alcun indebito arricchimento. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell’Agenzia alle spese e alle somme ulteriori ex art. 96 c.p.c.; è stato escluso l’ulteriore contributo unificato per la natura di amministrazione pubblica rappresentata dall’Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Viene invocato quale parametro del vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto in cassazione.

  • art. 2033 c.c.

    La Corte esclude che possa ravvisarsi indebito oggettivo in mancanza della prova che il rimborso riguardi somme diverse da quelle effettivamente versate o che gli importi compensati coincidano con quelli chiesti a restituzione.

  • art. 57, comma 2, d.lgs. n. 542 del 1996

    Nel contenzioso tributario sono precluse in appello solo le nuove eccezioni in senso tecnico, non le mere difese o eccezioni improprie.

  • art. 38 d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato come termine di decadenza di 48 mesi per l’istanza di rimborso relativo ad alcuni versamenti IRAP del 2011.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Viene richiamato per la proposta di definizione accelerata e per la decisione in camera di consiglio.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    Usato per condannare la ricorrente al pagamento di ulteriori somme oltre alle spese di lite.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte esclude l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato quando soccombente sia un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito tramite l’Avvocatura dello Stato.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il divieto di nuove eccezioni in appello riguarda solo le eccezioni in senso tecnico; restano ammissibili le mere difese che si limitano a contestare il fondamento della pretesa senza introdurre fatti costitutivi nuovi del thema decidendum.
  • In sede di rimborso d’imposta, l’Amministrazione può contestare anche in appello il mancato effettivo versamento delle somme pretese o la loro avvenuta compensazione, purché la contestazione sia specifica e non generica.
  • Non può parlarsi di indebito oggettivo se non è provata la coincidenza tra gli importi di cui si chiede il rimborso e quelli che il contribuente avrebbe già utilizzato in compensazione.
  • La valutazione di sufficienza o genericità della prova sui crediti compensati è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non sindacabile in cassazione, salvo i limiti del vizio motivazionale dedotto nei casi consentiti.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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