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Ordinanza

Ordinanza n. 406/2026 - Parma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400068

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. IOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Accertamento esecutivo per il pagamento del Canone Unico Patrimoniale relativo all’anno 2021, con indennità per occupazione abusiva, sanzione per omessa denuncia e interessi, nonché regolamento comunale nella parte relativa all’obbligo di autorizzazione o concessione

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’accertamento esecutivo con cui il Comune di Parma ha contestato l’occupazione abusiva di spazi comunali mediante il tracciato autostradale nei punti di intersezione, a diversa altezza, con alcune strade comunali, richiedendo il pagamento del Canone Unico Patrimoniale per € 14.810,61, dell’indennità per abusività, di una sanzione per omessa denuncia e degli interessi. È stato inoltre impugnato il regolamento comunale nella parte in cui impone il rilascio di una specifica autorizzazione o concessione anche nelle ipotesi di esonero o esclusione dal canone per carenza dei relativi presupposti. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario e ha proposto davanti alle Sezioni Unite della Corte di cassazione ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, chiedendo la sospensione del giudizio amministrativo.

La decisione

Il TAR ha sospeso il giudizio ai sensi dell’art. 367, comma 1, c.p.c., richiamato dall’art. 10, comma 1, c.p.a. Ha ritenuto non manifestamente inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione e non manifestamente infondata la questione sollevata dal Comune, poiché la controversia riguarda il Canone Unico Patrimoniale e una recente pronuncia delle Sezioni Unite ha affermato, in materia, la giurisdizione tributaria. La definizione del riparto di giurisdizione è stata considerata pregiudiziale, quale presupposto processuale, anche rispetto all’impugnazione del regolamento comunale, in ragione della ridimensionata centralità dell’atto concessorio. Le parti sono state onerate di proseguire il giudizio mediante tempestiva domanda di fissazione dell’udienza entro il termine perentorio previsto dall’art. 80, comma 1, c.p.a., decorrente dalla comunicazione del venir meno della causa di sospensione, a pena di estinzione ai sensi dell’art. 35, comma 2, c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 792 e ss., l. 160/2019

    Il provvedimento impugnato è stato adottato dal Comune in materia di accertamento e riscossione del Canone Unico Patrimoniale.

  • art. 10, comma 1, c.p.a.

    Nel giudizio davanti ai tribunali amministrativi regionali è ammesso il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione previsto dall’articolo 41 del codice di procedura civile. Si applica il primo comma dell’articolo 367 dello stesso codice.

    Consente, nel giudizio davanti al TAR, il regolamento preventivo di giurisdizione e rinvia alla disciplina dell’art. 367, comma 1, c.p.c. per la sospensione del processo.

  • art. 41 c.p.c.

    Prevede il regolamento preventivo di giurisdizione quale strumento per ottenere dalle Sezioni Unite una pronuncia sul riparto di giurisdizione durante il giudizio di primo grado.

  • art. 367, comma 1, c.p.c.

    Il giudice davanti al quale pende la causa “(…) sospende il processo se non ritiene l’istanza manifestamente inammissibile o la contestazione della giurisdizione manifestamente infondata (…)”.

    Impone la sospensione del processo quando il regolamento preventivo non sia manifestamente inammissibile e la contestazione della giurisdizione non sia manifestamente infondata.

  • art. 80, comma 1, c.p.a.

    Stabilisce il termine perentorio entro il quale deve essere presentata la domanda di fissazione dell’udienza per la prosecuzione del giudizio dopo il venir meno della causa di sospensione.

  • art. 35, comma 2, c.p.a.

    Il mancato tempestivo adempimento dell’onere di prosecuzione può determinare l’estinzione del giudizio.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo, quando sia proposto un regolamento preventivo di giurisdizione ai sensi dell’art. 41 c.p.c., il TAR deve sospendere il processo se non ritiene il regolamento manifestamente inammissibile o la contestazione della giurisdizione manifestamente infondata.
  • La questione di giurisdizione sollevata mediante regolamento preventivo ha carattere pregiudiziale nel giudizio amministrativo, poiché la giurisdizione costituisce un presupposto processuale; la sospensione può quindi riguardare tutte le domande la cui trattazione dipenda dalla definizione del riparto di giurisdizione.
  • La sospensione per regolamento preventivo di giurisdizione può estendersi anche all’impugnazione dell’atto amministrativo presupposto, quando la decisione sulla giurisdizione incida sulla qualificazione e sulla centralità dell’atto concessorio o del rapporto sostanziale sottostante.
  • Dopo il venir meno della causa di sospensione, le parti devono proseguire il giudizio mediante domanda di fissazione dell’udienza entro il termine perentorio previsto dall’art. 80, comma 1, c.p.a.; l’inosservanza dell’onere può comportare l’estinzione del processo.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e ripartoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneTermini del procedimento

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