Ordinanza n. 13748/2026 - Roma, Sezione 5
per l’accertamento del diritto dei ricorrenti a vedersi riconoscere il beneficio dei “sei scatti” nella liquidazione dell’indennità di buonuscita e alla liquidazione del TFS comprensivo dei ridetti sei scatti secondo quanto previsto dall’art. 6-bis, co. 2, d.l. n. 387 del 1987 oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria e per la condanna dell’I.N.P.S. al versamento dei relativi contributi ed al ricalcolo del TFS maturato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
La controversia
I ricorrenti hanno proposto un’azione di accertamento nei confronti dell’INPS per ottenere il riconoscimento del beneficio dei cosiddetti sei scatti nella liquidazione dell’indennità di buonuscita e il ricalcolo del trattamento di fine servizio comprensivo di tale beneficio, ai sensi dell’art. 6-bis, comma 2, d.l. n. 387 del 1987, oltre a interessi e rivalutazione monetaria. Hanno inoltre chiesto la condanna dell’INPS al versamento dei relativi contributi e al ricalcolo del TFS maturato. Nel corso del giudizio il Collegio ha ritenuto necessario verificare la competenza territoriale del TAR Lazio, chiedendo alla difesa ricorrente di chiarire e provare, per ciascun ricorrente, quale fosse residente nel territorio del Lazio al momento della notificazione del ricorso.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la domanda di accertamento relativa al beneficio dei sei scatti. Ha disposto un incombente istruttorio, ordinando alla difesa dei ricorrenti di chiarire e documentare, per ciascuno degli stessi, la residenza nel territorio del Lazio al momento della notificazione del ricorso. L’adempimento deve essere eseguito entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa dell’ordinanza. La trattazione è stata rinviata all’udienza pubblica del 16 dicembre 2026.
Norme richiamate
art. 6-bis, comma 2, d.l. n. 387 del 1987
beneficio dei “sei scatti”
La norma è indicata dai ricorrenti quale fondamento del diritto al riconoscimento dei sei scatti nella liquidazione dell’indennità di buonuscita e del TFS; l’ordinanza non ne interpreta il contenuto nel merito.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo ritiene necessario verificare la propria competenza territoriale in relazione a una pluralità di ricorrenti, può ordinare alla parte ricorrente di chiarire e provare, distintamente per ciascun soggetto, il fatto rilevante ai fini del radicamento della competenza.
- La verifica istruttoria sulla competenza territoriale può essere disposta prima della decisione della domanda principale e comporta il rinvio della trattazione sino all’acquisizione degli elementi documentali richiesti.
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