Ordinanza n. 13791/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del verbale n. -OMISSIS-del 24 aprile 2025 con cui la Commissione Esaminatrice del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 7 dirigenti di seconda fascia con competenze informatiche nei ruoli del personale dirigenziale dell'INPS” ha assegnato al Dott. -OMISSIS- per la seconda prova scritta il punteggio complessivo di 69, non sufficiente per l'ammissione alla prova orale; - della nota prot. n. -OMISSIS-- DIR del 4 giugno 2025 con cui l'I.N.P.S. ha comunicato l'esito delle prove scritte e la non ammissione del ricorrente alla prova orale; - del verbale n. 1 del 3 settembre 2024 nonché del relativo allegato n. 2 nella parte in cui la Commissione Esaminatrice del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 7 dirigenti di seconda fascia con competenze informatiche nei ruoli del personale dirigenziale dell'INPS” ha individuato i criteri per la valutazione della seconda prova scritta; Del provvedimento - di cui non si conoscono gli estremi - con il quale è stata disposta l'esclusione del ricorrente dalla prova orale relativa al concorso pubblico “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 7 dirigenti di seconda fascia con competenze informatiche nei ruoli del personale dirigenziale dell'INPS”; - ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento e di correzione della seconda prova scritta; - ove occorra del Bando di "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n.7 dirigenti di seconda fascia con competenze informatiche nei ruoli del personale dirigenziale dell'Inps" indetto con Determinazione del Commissario Straordinario n. 30 del 26 marzo 2024; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale; e per l'accertamento e il riconoscimento del diritto del ricorrente a essere ammesso alla prova orale nonché per l'ammissione con riserva del ricorrente a sostenere una prova orale relativa alla suddetta procedura concorsuale; per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti il 20/2/2026: per l’annullamento - della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. -OMISSIS-del 17 dicembre 2025, con la quale è stata approvata la graduatoria di merito, pubblicata il 19.12.2026, finale del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 7 dirigenti di seconda fascia con competenze informatiche nei ruoli del personale dirigenziale dell'INPS”; - degli esiti delle prove orali del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 7 dirigenti di seconda fascia con competenze informatiche nei ruoli del personale dirigenziale dell'INPS”; - del verbale n. -OMISSIS-del 24 aprile 2025 con cui la Commissione Esaminatrice del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 7 dirigenti di seconda fascia con competenze informatiche nei ruoli del personale dirigenziale dell'INPS” ha assegnato al Dott. -OMISSIS- per la seconda prova scritta il punteggio complessivo di 69, non sufficiente per l’ammissione alla prova orale; - della nota prot. n. -OMISSIS-– DIR del 4 giugno 2025 con cui l’I.N.P.S. ha comunicato l’esito delle prove scritte e la non ammissione del ricorrente alla prova orale; - del verbale n. 1 del 3 settembre 2024 nonché del relativo allegato n. 2 nella parte in cui la Commissione Esaminatrice del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 7 dirigenti di seconda fascia con competenze informatiche nei ruoli del personale dirigenziale dell'INPS” ha individuato i criteri per la valutazione della seconda prova scritta; - del provvedimento – del quale di cui non si conoscono gli estremi – con il quale è stata disposta l’esclusione del ricorrente dalla prova orale relativa al concorso pubblico “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 7 dirigenti di seconda fascia con competenze informatiche nei ruoli del personale dirigenziale dell'INPS”; - ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento e di correzione della seconda prova scritta; - ove occorra del Bando di "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n.7 dirigenti di seconda fascia con competenze informatiche nei ruoli del personale dirigenziale dell'Inps" indetto con Determinazione del Commissario Straordinario n. 30 del 26 marzo 2024; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale; per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti il 14/4/2026: per l’annullamento - della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 36 del 25 marzo 2026, con la quale è stata modificata la graduatoria definitiva di merito, pubblicata il 19.12.2025, ed approvata la nuova graduatoria finale del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 7 dirigenti di seconda fascia con competenze informatiche nei ruoli del personale dirigenziale dell'INPS”; -degli esiti delle prove orali del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 7 dirigenti di seconda fascia con competenze informatiche nei ruoli del personale dirigenziale dell'INPS”; - del verbale n. -OMISSIS-del 24 aprile 2025 con cui la Commissione Esaminatrice del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 7 dirigenti di seconda fascia con competenze informatiche nei ruoli del personale dirigenziale dell'INPS” ha assegnato al Dott. -OMISSIS- per la seconda prova scritta il punteggio complessivo di 69, non sufficiente per l’ammissione alla prova orale; - della nota prot. n. -OMISSIS-– DIR del 4 giugno 2025 con cui l’I.N.P.S. ha comunicato l’esito delle prove scritte e la non ammissione del ricorrente alla prova orale; - del verbale n. 1 del 3 settembre 2024 nonché del relativo allegato n. 2 nella parte in cui la Commissione Esaminatrice del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 7 dirigenti di seconda fascia con competenze informatiche nei ruoli del personale dirigenziale dell'INPS” ha individuato i criteri per la valutazione della seconda prova scritta; - del provvedimento – del quale di cui non si conoscono gli estremi – con il quale è stata disposta l’esclusione del ricorrente dalla prova orale relativa al concorso pubblico “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 7 dirigenti di seconda fascia con competenze informatiche nei ruoli del personale dirigenziale dell'INPS”; - ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento e di correzione della seconda prova scritta; - ove occorra del Bando di "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n.7 dirigenti di seconda fascia con competenze informatiche nei ruoli del personale dirigenziale dell'Inps" indetto con Determinazione del Commissario Straordinario n. 30 del 26 marzo 2024; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale; e per l’accertamento ed il riconoscimento - del diritto del ricorrente ad essere ammesso alla prova orale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: punteggio di 69/100 attribuito alla seconda prova scritta, conseguente non ammissione alla prova orale, nonché graduatorie definitive successivamente approvate e modificate
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, gli atti relativi al concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di sette dirigenti di seconda fascia con competenze informatiche presso l’INPS. Ha contestato, in particolare, il verbale con cui la Commissione esaminatrice ha attribuito alla seconda prova scritta il punteggio complessivo di 69, la comunicazione della non ammissione alla prova orale, i criteri di valutazione della prova fissati dalla Commissione, gli eventuali verbali di svolgimento e correzione e ogni atto presupposto e consequenziale. Ha inoltre chiesto l’accertamento del diritto a essere ammesso alla prova orale e l’ammissione con riserva. Con i primi motivi aggiunti ha impugnato la graduatoria finale approvata nel dicembre 2025 e gli esiti delle prove orali; con i secondi motivi aggiunti ha impugnato la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’INPS del 25 marzo 2026, recante modifica della graduatoria definitiva e approvazione della nuova graduatoria finale, oltre agli ulteriori atti già contestati. Il testo dell’ordinanza non espone nel dettaglio i singoli vizi di legittimità dedotti.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito le censure relative al punteggio, ai criteri di valutazione, alla non ammissione alla prova orale e alle graduatorie. Ha rilevato che il secondo ricorso per motivi aggiunti, avente a oggetto la graduatoria definitiva modificata e corretta dall’Amministrazione, era stato notificato soltanto a un controinteressato. Poiché il giudizio riguarda tutti i soggetti collocati nella graduatoria, il Collegio ha ritenuto necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, ai sensi dell’art. 49 c.p.a. Considerato l’elevato numero dei destinatari, ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione di un avviso sul sito web dell’INPS. L’avviso deve indicare l’autorità giudiziaria, il numero di ruolo, una sintesi dei motivi di diritto e gli estremi degli atti impugnati, nonché la formula prescritta dall’ordinanza. Il ricorrente deve provvedere alla pubblicazione entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza e depositare la prova dell’adempimento entro i successivi 7 giorni, con termine perentorio. La trattazione è stata rinviata all’udienza pubblica del 18 novembre 2026.
Norme richiamate
art. 49 c.p.a.
integrazione del contraddittorio
Quando il ricorso non è stato notificato a tutti i controinteressati necessari, il giudice dispone l’integrazione del contraddittorio; in presenza di un numero elevato di destinatari può autorizzare la notificazione per pubblici proclami.
Massime di principio
- Se l’impugnazione della graduatoria di un concorso incide sulla posizione di tutti i candidati collocati nella graduatoria, questi assumono la qualità di controinteressati e il contraddittorio deve essere integrato nei loro confronti.
- Quando il numero dei controinteressati è elevato, l’integrazione del contraddittorio può essere eseguita mediante notificazione per pubblici proclami, attraverso la pubblicazione di un avviso sul sito web dell’amministrazione intimata.
- L’avviso per pubblici proclami deve consentire la conoscenza legale della controversia e contenere almeno l’autorità giudiziaria adita, il numero di ruolo, una sintesi dei motivi di diritto e gli estremi degli atti impugnati.
- Il termine assegnato dal giudice per il deposito della prova dell’avvenuta pubblicazione può essere stabilito come perentorio; il mancato adempimento espone il ricorso alle conseguenze processuali previste per l’omessa integrazione del contraddittorio.
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