Ordinanza n. 193/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento della delibera n. -OMISSIS-del Collegio dei Docenti, di cui al verbale n. -OMISSIS- recante i criteri di ammissione alla classe successiva; del diniego opposto dall'Istituto con nota del -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS- all'istanza di accesso agli atti presentata dai ricorrenti in data 23 giugno 2026, nonché della nota del -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, con cui l'Istituto ha ribadito il diniego rispetto alla reiterata istanza del 17 luglio 2026, nella parte in cui tali atti non hanno consentito l'integrale ostensione della documentazione richiesta; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale o comunque lesivo, ancorché non conosciuto, ivi compreso il Piano Didattico Personalizzato dell'alunna, nella parte in cui la motivazione del provvedimento impugnato ne assume l'integrale e corretta applicazione, e l'estratto del PTOF, nella parte in cui trovi applicazione al caso di specie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dinieghi parziali opposti dall'istituto scolastico alle istanze di accesso agli atti relative ai criteri di ammissione alla classe successiva e alla documentazione valutativa della classe
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la delibera del Collegio dei docenti recante i criteri di ammissione alla classe successiva, nonché i dinieghi, o comunque i dinieghi parziali, opposti dall'istituto alle istanze di accesso presentate il 23 giugno 2026 e reiterate il 17 luglio 2026. La domanda è diretta a ottenere l'integrale ostensione della documentazione richiesta, comprendente il verbale del Collegio dei docenti, le verifiche scritte svolte dalla classe in matematica, francese e tecnologia dopo il 17 marzo 2026 e le relative griglie di valutazione per le verifiche di matematica. Sono inoltre contestati, per quanto rilevante, il Piano Didattico Personalizzato della studentessa e l'estratto del PTOF, nella parte in cui la motivazione degli atti impugnati ne assume l'applicazione al caso concreto. Il TAR, nella fase cautelare collegiale, ha ritenuto necessario acquisire documenti ai fini della decisione, senza definire nel merito la legittimità dei dinieghi o della delibera.
La decisione
Il TAR ha disposto un incombente istruttorio nei confronti dell'istituto scolastico, ordinandogli di depositare entro sette giorni dalla comunicazione dell'ordinanza: la copia integrale del verbale del Collegio dei docenti recante i criteri di ammissione alla classe successiva; le verifiche consegnate alla classe relative alle prove scritte di matematica, francese e tecnologia svolte dopo il 17 marzo 2026; e le griglie di valutazione relative alle verifiche di matematica svolte dopo tale data. L'ordinanza non decide la domanda di accesso, non annulla gli atti impugnati e non esprime una valutazione definitiva sui motivi di ricorso. È disposto inoltre l'oscuramento dei dati identificativi della minore, dei genitori o tutori e degli altri soggetti identificabili, in applicazione della disciplina sulla protezione dei dati personali.
Norme richiamate
art. 46, comma 2, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento, senza una specifica interpretazione espressa.
art. 65, comma 3, c.p.a.
Richiamato quale base per l'acquisizione istruttoria dei documenti necessari alla decisione cautelare.
art. 55 c.p.a.
La documentazione è acquisita ai fini della decisione dell'istanza cautelare collegiale.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Ritenuto applicabile per disporre l'oscuramento delle generalità della minore, dei genitori o tutori e degli altri dati idonei a identificarli.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a sostegno dell'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nella fase cautelare collegiale il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione il deposito di documenti specificamente individuati quando li ritenga necessari per decidere l'istanza cautelare.
- Un'ordinanza istruttoria che dispone l'acquisizione di documenti non definisce la domanda di accesso e non comporta, di per sé, l'annullamento del diniego o l'accoglimento definitivo dell'istanza ostensiva.
- Quando il giudizio riguarda documenti riferiti a un minore, la riproduzione e la diffusione del provvedimento devono essere accompagnate dall'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificarlo, nonché dei dati identificativi dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.
Come è indicizzato
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