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Ordinanza

Ordinanza n. 4200/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di approvazione della graduatoria dei vincitori della selezione pubblica per 2.700 funzionari giuridico-tributari in relazione alla graduatoria per n. 463 posti per la regione Lazio e Strutture Centrali (codice concorso 2700TRIB) - (bando di concorso n. 290773 del 11 luglio 2025) del Direttore regionale REGISTRO UFFICIALE.0109210.25- 11-2025.U pubblicato il 27 novembre 2025; NONCHÉ del provvedimento di approvazione delle graduatorie della Commissione di esame REGISTRO UFFICIALE.0518516.25-11-2025.U, con l’allegato C indicante solo la presenza in favore di taluni candidati di riserva non altrimenti specificata quanto al titolo legittimante, mai pubblicato;

Giustizia amministrativa202606807

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha preso atto della rinuncia all'istanza cautelare, in applicazione del principio dispositivo che governa anche il processo amministrativo. Non ha quindi esaminato il fumus boni iuris né il periculum in mora e non ha deciso il merito dell'impugnazione degli atti concorsuali. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

TAR Lazio - Roma, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: approvazione della graduatoria dei vincitori della selezione pubblica per 2.700 funzionari giuridico-tributari, limitatamente alla graduatoria per 463 posti destinati alla Regione Lazio e alle Strutture Centrali, nonché approvazione delle graduatorie della Commissione di esame con allegato relativo alle riserve

Esito

ESTINZIONE

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento di approvazione della graduatoria dei vincitori della selezione pubblica per funzionari giuridico-tributari e il provvedimento di approvazione delle graduatorie della Commissione di esame, contestando anche la mancata pubblicazione dell'allegato relativo ai candidati beneficiari di riserva e alla specificazione del titolo legittimante. All'udienza camerale la ricorrente ha rinunciato all'esame della domanda cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale della domanda cautelare, il cui esame è divenuto superfluo a seguito della rinuncia della ricorrente.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo il principio dispositivo consente alla parte di rinunciare alla domanda cautelare; il giudice deve prenderne atto senza procedere all'esame dei presupposti cautelari.
  • La rinuncia alla domanda cautelare non comporta, di per sé, una decisione sul merito dell'impugnazione principale, che resta distinta dalla fase cautelare.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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