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Ordinanza

Ordinanza n. 1401/2026 - Roma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202605499

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria definitiva, delibera di nomina e successivo decreto di nomina a giudice onorario di pace di Tivoli, nonché bando e atti presupposti e conseguenti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la graduatoria definitiva e la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 22 ottobre 2025, pubblicata l'11 novembre 2025, con cui sono stati nominati giudici onorari di pace di Tivoli due candidate, nonché il successivo decreto di nomina, il bando e gli ulteriori atti presupposti e consequenziali. Dall'ordinanza non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti. Una delle vincitrici, costituita in giudizio, è stata notificataria del ricorso; l'altra vincitrice non era stata evocata in giudizio.

La decisione

Il TAR ha rilevato che, avendo il ricorso ad oggetto la graduatoria finale e la delibera di nomina di entrambe le vincitrici, è necessaria la partecipazione al giudizio anche dell'altra candidata nominata, quale parte necessaria ai fini della completezza del contraddittorio. Ha quindi ordinato al ricorrente di notificare il ricorso anche a tale controinteressata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione dell'ordinanza, depositando la prova dell'adempimento presso la Segreteria entro i successivi dieci giorni. In mancanza, il ricorso sarà dichiarato improcedibile.

Massime di principio

  • Quando un ricorso contro una graduatoria e gli atti di nomina può incidere sulla posizione di più vincitori o beneficiari, tutti i soggetti direttamente pregiudicabili dall'eventuale accoglimento devono essere evocati in giudizio ai fini della completezza del contraddittorio.
  • Qualora il contraddittorio non sia completo, il giudice amministrativo può ordinare al ricorrente l'integrazione mediante notificazione del ricorso al controinteressato pretermesso, assegnando un termine perentorio per la notificazione e un ulteriore termine per il deposito della prova dell'adempimento.
  • L'inosservanza dell'ordine di integrazione del contraddittorio nel termine assegnato comporta l'improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTutela del terzo

Testo integrale

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