Ordinanza n. 945/2026 - Bari, Sezione U
per l’annullamento: A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della nota 132401/2022 del 28 aprile 2022 della Ripartizione urbanistica e edilizia privata del Comune di Bari ad oggetto: “Denuncia di Lottizzazione Noema - Lotto I - Corpi Edilizi I2 E I3. Riscontro nota Prot. n. 100234/2022 del 29/03/2022”, del Verbale 162/2021 della Polizia Edilizia del Comune di Bari avente ad oggetto: “Accertamento relativo alle opere corpo edilizio I3 lottizzazione Noema – via Orfeo Mazzitelli”; - di ogni altro atto non conosciuto presupposto e connesso, ove lesivo, con conseguente accertamento dell'obbligo a carico del Comune di Bari di definire il procedimento in oggetto di cui alla denuncia della Rama s.r.l. del 10 febbraio 2021 attraverso una nuova istruttoria e un conseguente provvedimento definitivo, repressivo dell'abuso; B) per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti, notificato il 26 settembre 2022 e depositato il successivo 11 ottobre: - della Relazione tecnica del Comune di Bari a seguito del sopralluogo per la verifica dello stato, dei luoghi lotto i corpi edilizi I2-I3 del piano di lottizzazione n. 22/1991 denominato “Noema”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota comunale che ha ritenuto evasa la denuncia di presunti abusi edilizi mediante il verbale della Polizia Edilizia, nonché relazione tecnica comunale sulla conformità dell'intervento e titoli edilizi connessi
Esito
La controversia
La società ricorrente ha denunciato al Comune di Bari la presunta difformità, rispetto ai titoli edilizi e alla disciplina della lottizzazione, del solaio di copertura del primo piano interrato dei corpi edilizi I2 e I3, realizzato secondo la prospettazione della ricorrente circa un metro fuori terra. Ha lamentato pregiudizi alla fruibilità e all'accessibilità del proprio locale commerciale, la riduzione del passaggio pedonale, la realizzazione di una scalinata a ridosso dell'ingresso, la violazione di servitù e di obblighi relativi alle quote altimetriche. Il Comune, dopo un sopralluogo della Polizia Edilizia, aveva ritenuto che il solaio fosse allo stesso livello del piano stradale e aveva trasmesso una relazione priva di rilievi, misurazioni e documentazione tecnica ulteriore. Il ricorso introduttivo ha dedotto violazione del d.P.R. 380/2001 e degli artt. 1, 2 e 3 della l. 241/1990, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, erroneità dei presupposti e contraddittorietà dell'azione amministrativa, contestando l'errata individuazione della quota zero e il recepimento acritico del verbale della Polizia Edilizia. Con motivi aggiunti sono state contestate la relazione tecnica comunale e le sopravvenute SCIA e varianti edilizie, deducendo altresì violazione della disciplina urbanistico-edilizia, della convenzione di lottizzazione, degli artt. 873 e 907 c.c., del d.m. 1444/1968 e del regolamento edilizio comunale, nonché il mancato esercizio dei poteri repressivi. La controinteressata ha eccepito la carenza di interesse e la non impugnabilità diretta delle SCIA, sostenendo nel merito la conformità dell'intervento alla convenzione e ai titoli edilizi.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito delle censure né ha annullato gli atti impugnati. Ha ritenuto controversi e decisivi alcuni elementi fattuali: la quota di realizzazione del solaio dei corpi edilizi I2 e I3, la sua conformità ai permessi di costruire e alla DIA per variante, la conformità alla lottizzazione e alle convenzioni urbanistiche, nonché la concreta consistenza del pregiudizio lamentato e dell'interesse al ricorso. Per chiarire tali profili ha disposto, ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., una verificazione affidata al Direttore dell'Area VII – Pianificazione e governo del territorio – Edilizia del Comune di Barletta, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario. Il verificatore dovrà depositare entro 60 giorni una relazione documentata e accertare la conformità dell'opera ai titoli edilizi, alla disciplina urbanistica di zona, al piano particolareggiato e alle convenzioni di lottizzazione. È stato disposto un anticipo di 1.500 euro, in misura uguale a carico della ricorrente, del Comune di Bari e della controinteressata. La trattazione del merito è stata rinviata a un'udienza di smaltimento dell'arretrato da fissarsi nel 2027.
Norme richiamate
art. 19 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per disporre la verificazione nel processo amministrativo.
art. 66 c.p.a.
Consente al giudice di disporre la verificazione e di individuare l'organo incaricato degli accertamenti tecnici.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
d.P.R. 380/2001
Costituisce il quadro normativo invocato per valutare la conformità edilizia dell'intervento e l'eventuale esercizio dei poteri repressivi; il merito di tali questioni non è stato ancora deciso.
l. 241/1990, artt. 1, 2 e 3
Richiamata con riferimento ai principi di buon andamento dell'azione amministrativa, all'obbligo di conclusione del procedimento e alla motivazione; il TAR non ha ancora deciso le relative censure.
art. 873 c.c.
Invocato dalla ricorrente in relazione alle distanze tra costruzioni; la questione è rimasta da esaminare nel merito.
art. 907 c.c.
Invocato in relazione al diritto di veduta; la questione non è stata definita con l'ordinanza.
d.m. 1444/1968
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina delle distanze urbanistiche; il TAR non ha ancora espresso una decisione sul punto.
Massime di principio
- Quando la decisione della controversia dipende da elementi tecnici e fattuali contestati, relativi alla conformità di un intervento edilizio ai titoli abilitativi e agli strumenti urbanistici, il giudice amministrativo può disporre una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a. prima di definire il merito.
- La verificazione può riguardare anche la ricostruzione delle quote altimetriche e il raffronto tra opere realizzate, elaborati progettuali, convenzioni urbanistiche e disciplina di zona, quando tali accertamenti siano rilevanti sia per la legittimità dell'azione amministrativa sia per l'interesse concreto al ricorso.
- Quando la consistenza del pregiudizio lamentato e lo stesso interesse a ricorrere dipendono da circostanze materiali controverse, il giudice può disporre un accertamento tecnico istruttorio senza anticipare la decisione sulle eccezioni preliminari e sulle censure di merito.
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