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Ordinanza

Ordinanza n. 945/2026 - Bari, Sezione U

per l’annullamento: A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della nota 132401/2022 del 28 aprile 2022 della Ripartizione urbanistica e edilizia privata del Comune di Bari ad oggetto: “Denuncia di Lottizzazione Noema - Lotto I - Corpi Edilizi I2 E I3. Riscontro nota Prot. n. 100234/2022 del 29/03/2022”, del Verbale 162/2021 della Polizia Edilizia del Comune di Bari avente ad oggetto: “Accertamento relativo alle opere corpo edilizio I3 lottizzazione Noema – via Orfeo Mazzitelli”; - di ogni altro atto non conosciuto presupposto e connesso, ove lesivo, con conseguente accertamento dell'obbligo a carico del Comune di Bari di definire il procedimento in oggetto di cui alla denuncia della Rama s.r.l. del 10 febbraio 2021 attraverso una nuova istruttoria e un conseguente provvedimento definitivo, repressivo dell'abuso; B) per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti, notificato il 26 settembre 2022 e depositato il successivo 11 ottobre: - della Relazione tecnica del Comune di Bari a seguito del sopralluogo per la verifica dello stato, dei luoghi lotto i corpi edilizi I2-I3 del piano di lottizzazione n. 22/1991 denominato “Noema”;

Giustizia amministrativa202200627

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sezioni UniteOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota comunale che ha ritenuto evasa la denuncia di presunti abusi edilizi mediante il verbale della Polizia Edilizia, nonché relazione tecnica comunale sulla conformità dell'intervento e titoli edilizi connessi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha denunciato al Comune di Bari la presunta difformità, rispetto ai titoli edilizi e alla disciplina della lottizzazione, del solaio di copertura del primo piano interrato dei corpi edilizi I2 e I3, realizzato secondo la prospettazione della ricorrente circa un metro fuori terra. Ha lamentato pregiudizi alla fruibilità e all'accessibilità del proprio locale commerciale, la riduzione del passaggio pedonale, la realizzazione di una scalinata a ridosso dell'ingresso, la violazione di servitù e di obblighi relativi alle quote altimetriche. Il Comune, dopo un sopralluogo della Polizia Edilizia, aveva ritenuto che il solaio fosse allo stesso livello del piano stradale e aveva trasmesso una relazione priva di rilievi, misurazioni e documentazione tecnica ulteriore. Il ricorso introduttivo ha dedotto violazione del d.P.R. 380/2001 e degli artt. 1, 2 e 3 della l. 241/1990, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, erroneità dei presupposti e contraddittorietà dell'azione amministrativa, contestando l'errata individuazione della quota zero e il recepimento acritico del verbale della Polizia Edilizia. Con motivi aggiunti sono state contestate la relazione tecnica comunale e le sopravvenute SCIA e varianti edilizie, deducendo altresì violazione della disciplina urbanistico-edilizia, della convenzione di lottizzazione, degli artt. 873 e 907 c.c., del d.m. 1444/1968 e del regolamento edilizio comunale, nonché il mancato esercizio dei poteri repressivi. La controinteressata ha eccepito la carenza di interesse e la non impugnabilità diretta delle SCIA, sostenendo nel merito la conformità dell'intervento alla convenzione e ai titoli edilizi.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito delle censure né ha annullato gli atti impugnati. Ha ritenuto controversi e decisivi alcuni elementi fattuali: la quota di realizzazione del solaio dei corpi edilizi I2 e I3, la sua conformità ai permessi di costruire e alla DIA per variante, la conformità alla lottizzazione e alle convenzioni urbanistiche, nonché la concreta consistenza del pregiudizio lamentato e dell'interesse al ricorso. Per chiarire tali profili ha disposto, ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., una verificazione affidata al Direttore dell'Area VII – Pianificazione e governo del territorio – Edilizia del Comune di Barletta, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario. Il verificatore dovrà depositare entro 60 giorni una relazione documentata e accertare la conformità dell'opera ai titoli edilizi, alla disciplina urbanistica di zona, al piano particolareggiato e alle convenzioni di lottizzazione. È stato disposto un anticipo di 1.500 euro, in misura uguale a carico della ricorrente, del Comune di Bari e della controinteressata. La trattazione del merito è stata rinviata a un'udienza di smaltimento dell'arretrato da fissarsi nel 2027.

Norme richiamate

  • art. 19 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per disporre la verificazione nel processo amministrativo.

  • art. 66 c.p.a.

    Consente al giudice di disporre la verificazione e di individuare l'organo incaricato degli accertamenti tecnici.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

  • d.P.R. 380/2001

    Costituisce il quadro normativo invocato per valutare la conformità edilizia dell'intervento e l'eventuale esercizio dei poteri repressivi; il merito di tali questioni non è stato ancora deciso.

  • l. 241/1990, artt. 1, 2 e 3

    Richiamata con riferimento ai principi di buon andamento dell'azione amministrativa, all'obbligo di conclusione del procedimento e alla motivazione; il TAR non ha ancora deciso le relative censure.

  • art. 873 c.c.

    Invocato dalla ricorrente in relazione alle distanze tra costruzioni; la questione è rimasta da esaminare nel merito.

  • art. 907 c.c.

    Invocato in relazione al diritto di veduta; la questione non è stata definita con l'ordinanza.

  • d.m. 1444/1968

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina delle distanze urbanistiche; il TAR non ha ancora espresso una decisione sul punto.

Massime di principio

  • Quando la decisione della controversia dipende da elementi tecnici e fattuali contestati, relativi alla conformità di un intervento edilizio ai titoli abilitativi e agli strumenti urbanistici, il giudice amministrativo può disporre una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a. prima di definire il merito.
  • La verificazione può riguardare anche la ricostruzione delle quote altimetriche e il raffronto tra opere realizzate, elaborati progettuali, convenzioni urbanistiche e disciplina di zona, quando tali accertamenti siano rilevanti sia per la legittimità dell'azione amministrativa sia per l'interesse concreto al ricorso.
  • Quando la consistenza del pregiudizio lamentato e lo stesso interesse a ricorrere dipendono da circostanze materiali controverse, il giudice può disporre un accertamento tecnico istruttorio senza anticipare la decisione sulle eccezioni preliminari e sulle censure di merito.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniQualificazione degli interventiPiani attuativi e lottizzazioniIstruttoria processuale
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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