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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1787/2024 del 15/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per due capi di violenza privata (art. 610 c.p.) relativi all'impedimento dell'esercizio di una servitù di passaggio mediante apposizione di catene, lucchetti, fil di ferro e accumulo di detriti su aree catastali (procedimenti n. 377/2017 e 379/2017). L'imputato deduceva: (i) contraddittorietà della motivazione circa la possibilità materiale di aprire i cancelli; (ii) omessa/insufficiente valutazione di specifiche dichiarazioni testimoniali e di una sentenza del Tribunale di Vasto; (iii) prescrizione dei reati; (iv) sopravvenuta improcedibilità per difetto di querela.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto infondata la censura, richiamando la giurisprudenza che considera integrata la violenza privata anche quando la condotta rende soltanto disagevole l'esercizio del diritto (basta la compressione rilevante della libertà). Sul secondo motivo ha escluso la rilevanza della lamentata omessa valutazione, richiamando il divieto per la Cassazione di rivedere il merito probatorio. Sul terzo motivo ha respinto l'eccezione di prescrizione: i due procedimenti erano stati concretamente trattati come un'unica condotta continuativa, il periodo di prostrazione è perdurato fino al 3 novembre 2016 (data della cessazione), per cui la prescrizione non era maturata alla sentenza di appello del 13/12/2022 (termine di prescrizione computato fino al 24/05/2024). Sul quarto motivo ha ritenuto infondata l'eccezione di difetto di querela, osservando che la volontà di punizione può essere desunta dalla costituzione di parte civile e dalla sua persistenza. Conseguentemente il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile ammessa al gratuito patrocinio nella misura che sarà liquidata.

Norme richiamate

  • art. 610 cod. pen.

    Il delitto di violenza privata può essere integrato anche quando la condotta renda soltanto disagevole l'esercizio di un diritto altrui; la compressione significativa della libertà di azione è sufficiente.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita le questioni che possono essere svolte in cassazione; il ricorrente deve attenersi ai limiti imposti e motivare il confronto con la sentenza impugnata.

  • art. 238-bis cod. proc. pen.

    Gli atti prodotti nei precedenti gradi, compresi eventuali giudizi amministrativi/tribunali, vanno valutati unitamente agli altri elementi probatori (art. 192 c.p.p., comma 3), ma non sono vincolanti di per sé per il giudice penale.

  • art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

    Il giudice deve valutare la prova nel suo insieme; singoli atti o sentenze non prevalgono automaticamente sulle risultanze processuali complessive.

  • art. 157 e art. 161 cod. pen.

    Norme applicate per il calcolo del termine di prescrizione (la Corte ha calcolato il termine di sette anni e mezzo per la fattispecie, con sospensioni eventuali).

  • art. 85 d.lgs. 10/10/2022, n. 150

    Per i reati perseguibili a querela commessi anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022, il termine per la proposizione della querela decorre dalla data di entrata in vigore se la persona offesa era già a conoscenza del fatto; cortocircuita alcune argomentazioni difensive basate su presunte decadenze anteriori.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 541 cod. proc. pen. e art. 110 del d.P.R. 30/05/2002, n. 115

    Attribuiscono alla Corte di Cassazione la competenza a pronunciare la condanna generica dell'imputato al pagamento delle spese sostenute dallo Stato per il patrocinio a spese dello Stato della parte civile; la liquidazione è rimessa al giudice del rinvio o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato.

  • artt. 82 e 83 del d.P.R. 30/05/2002, n. 115

    Prevedono la procedura di emissione del decreto di pagamento per le spese a carico dell'imputato a favore dell'Erario.

Massime di principio

  • L'ostruzione dell'esercizio di un diritto (es. servitù di passaggio) integra violenza privata anche se l'ostacolo può essere rimosso con una certa attività: conta la compressione rilevante e la disagevolezza dell'esercizio del diritto.
  • In cassazione non è possibile chiedere una nuova valutazione globale delle prove: le censure devono dimostrare vizi di diritto o macroscopici difetti motivazionali, non semplicemente contestare la credibilità dei testi.
  • Se la condotta ostruzionistica è perdurante nel tempo, la consumazione del reato può essere fissata al momento in cui cessa la situazione impeditiva; di conseguenza i termini di prescrizione decorrono da tale momento e non necessariamente dalla prima manifestazione del comportamento.
  • La volontà di punizione della persona offesa può essere desunta da comportamenti processuali quali la costituzione di parte civile e la sua persistenza: ciò può impedire di ritenere sopravvenuta l'improcedibilità per difetto di querela.
  • Accertamenti amministrativi o sentenze in altri procedimenti non vincolano automaticamente il giudice penale; tali elementi devono essere valutati insieme alle altre risultanze processuali.
  • Nelle impugnazioni per cassazione il ricorrente deve confrontarsi in modo completo con la motivazione della sentenza impugnata; argomentazioni parziali o isolate rischiano l'inammissibilità.

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