Cassazione Civile, Ordinanza n. 20222/2025 del 19/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
I ricorrenti, dipendenti di un comune con profili di segretario economo/istruttore amministrativo, avevano chiesto il riconoscimento giudiziale del diritto all'inquadramento nella categoria superiore D, posizione economica D2, con conseguente corresponsione delle differenze retributive. La Corte d'appello aveva riconosciuto l'inquadramento superiore e le differenze economiche, ma aveva quantificato il differenziale prendendo a base il trattamento della categoria C sino alla posizione economica C5 e detraendo gli importi già percepiti per progressioni economiche orizzontali e retribuzione individuale di anzianità. Con il ricorso per cassazione i lavoratori hanno censurato la sentenza per omessa motivazione ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. in relazione al mancato accoglimento della tesi di calcolo estensivo ex art. 8, comma 5, c.c.n.l. enti locali 14.9.2020, nonché per violazione dell'art. 8, comma 5, c.c.n.l., dell'art. 52 d.lgs. n. 165/2001 e degli artt. 1362 e 1365 c.c., sostenendo che, anche nel caso di corretto inquadramento superiore riconosciuto giudizialmente per mansioni/profilo superiori, il differenziale dovesse essere calcolato senza sottrarre le progressioni economiche e la RIA maturate nella categoria illegittimamente inferiore.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i due motivi, esaminandoli congiuntamente, e ha accolto il ricorso. Ha affermato che, nella quantificazione delle differenze retributive dovute in conseguenza dell'illegittimo inquadramento inferiore e del successivo riconoscimento del corretto inquadramento superiore, non devono essere computate in diminuzione le progressioni economiche acquisite nel livello illegittimamente assegnato. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, per nuovo esame della liquidazione e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
è invocato come parametro del vizio di motivazione, ma la Corte decide la censura principalmente sul piano della corretta interpretazione della disciplina sostanziale del differenziale retributivo.
art. 8, comma 5, c.c.n.l. enti locali del 14.09.2020
la disposizione, letta sistematicamente, completa la disciplina delle mansioni superiori prevista dalla normativa legale per le ipotesi temporanee e legittime; non è però direttamente applicabile al caso di illegittimo inquadramento inferiore, salvo il valore interpretativo analogico richiamato dalla Corte.
il comma 5, relativo all'assegnazione illegittima a mansioni superiori, va inteso nel senso che la "differenza di trattamento economico con la qualifica superiore" è quella tra i trattamenti tabellari/normativi delle qualifiche, non tra trattamento teorico della superiore e somme effettivamente corrisposte nella categoria inferiore; il differenziale va quindi calcolato senza sottrarre le progressioni economiche maturate nel profilo illegittimamente inferiore.
art. 56 d.lgs. n. 29/1993
è richiamato come antecedente testuale dell'art. 52 d.lgs. n. 165/2001, con disciplina sostanzialmente riprodotta e letta in continuità con essa.
art. 36 Cost.
la Corte precisa che il riconoscimento del differenziale non viene fondato su una pretesa costituzionale di retribuzione proporzionata, ma sulla corretta interpretazione della disciplina legale e contrattuale applicabile.
richiamato dai ricorrenti a sostegno dell'interpretazione della disciplina collettiva; la Corte aderisce a un criterio sistematico coerente con il tenore letterale e con la ratio della normativa sulle mansioni superiori.
richiamato dai ricorrenti nel quadro dell'interpretazione della clausola contrattuale, in senso conforme alla ratio dell'istituto e all'esigenza di evitare un'elusione della disciplina legale.
art. 1, comma 45, L. n. 228 del 2012
è citato come norma speciale che quantifica espressamente il compenso per un particolare incarico nel settore scolastico detraendo quanto già in godimento, a dimostrazione che tale criterio non è la regola generale.
Massime di principio
- Nel caso di illegittimo inquadramento inferiore seguito dal riconoscimento giudiziale del corretto inquadramento superiore, il differenziale retributivo va calcolato tra i trattamenti iniziali delle due categorie, senza detrarre le progressioni economiche maturate nella categoria illegittimamente inferiore, salvo espressa diversa previsione normativa.
- La disciplina contrattuale collettiva che completa quella legale sulle mansioni superiori non può essere estesa oltre il proprio ambito testuale per regolare fattispecie diverse da quelle di assegnazione temporanea legittima; nelle ipotesi di illegittimo inquadramento opera direttamente la norma di legge.
- L'espressione 'differenza di trattamento economico con la qualifica superiore' va intesa come differenza tra trattamenti normativamente previsti per le qualifiche, non come differenza tra trattamento teorico della categoria superiore e retribuzione concretamente percepita dal singolo lavoratore nella categoria inferiore.
- Una lettura che azzeri o riduca il differenziale per effetto delle progressioni economiche conseguite nell'inquadramento illegittimo finirebbe per svuotare la tutela contro l'erronea assegnazione a profili inferiori e per neutralizzare la responsabilità conseguente dell'amministrazione.
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