Cassazione Civile, Sentenza n. 30545/2021 del 28/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del licenziamento disciplinare intimato l'8.11.2013 per omessa o parziale registrazione di vendite e appropriazione dei corrispettivi; contestazione delle risultanze probatorie raccolte tramite agenzia investigativa, censura della legittimazione e dell'interesse di Autogrill a resistere in giudizio in ragione della cessione del ramo d'azienda, contestazione delle modalità investigative (capziose, subdole, sleali) e della proporzionalità della sanzione espulsiva, nonché deduzioni processuali relative all'onere della prova e alla valutazione delle scritture contabili
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le parti. Ha confermato che la cessione del ramo d'azienda non ha escluso la legittimazione passiva né l'interesse di Autogrill, atteso il meccanismo di solidarietà previsto dall'art. 2112 c.c.; ha ritenuto legittima e congruamente valutata in sede di merito la prova fornita dalla società (deposizioni degli investigatori e documentazione contabile), ha escluso l'illegittimità delle modalità investigative in assenza di prova di comportamenti sleali tali da inficiare il risultato probatorio, e ha condiviso la proporzionalità della sanzione espulsiva alla luce della gravità e della reiterazione degli addebiti. Condanna del ricorrente alle spese e applicazione del contributo unificato aggiuntivo ove dovuto.
Norme richiamate
Il trasferimento di azienda o di ramo non libera il cedente dalle responsabilita' verso crediti del lavoratore maturati anteriormente alla cessione; sussiste meccanismo di solidarieta' tra cedente e cessionario, pertanto la cessione non fa venire meno la legittimazione passiva del cedente né il suo interesse a resistere in giudizio.
Sul piano processuale la successione del cessionario nei rapporti preesistenti consente la prosecuzione del processo tra le parti originarie, salvo il diritto del successore a intervenire o a essere chiamato in causa.
L'onere della prova in tema di impugnativa di licenziamento disciplinare grava sul datore di lavoro; tuttavia la valutazione delle prove raccolte spetta al giudice del merito e la Cassazione sindaca la correttezza giuridica della decisione non rivisitandone il concreto apprezzamento fattuale.
Le scritture contabili dell'impresa fanno prova nei confronti dell'imprenditore; il giudice puo' valutare la portata probatoria dei documenti d'impresa inserendoli nel complesso delle risultanze probatorie.
Presunzioni semplici devono soddisfare i requisiti di gravita', precisione e concordanza; il giudice di merito valuta tali requisiti e la Cassazione verifica la tenuta logico-giuridica della motivazione, non riqualificando i fatti.
art. 2729 e art. 2739 cod. civ. (riferimenti alla disciplina delle presunzioni e onere della prova)
La Corte ricorda la distinzione tra sindacato sul procedimento di formazione delle presunzioni e la valutazione di merito: la legittimita' di presunzioni valorizzate dal giudice di merito e' sindacabile in Cassazione solo nei limiti della correttezza logico-giuridica della motivazione.
La giusta causa di licenziamento richiede una grave violazione dell'elemento fiduciario; la proporzionalità della sanzione rispetto ai fatti e al profilo intenzionale e' valutazione di merito riservata al giudice di merito salvo errori di diritto nella motivazione.
Regola delle proroghe per scadenze processuali che cadono in giorni festivi; applicata per valutare la tempestivita' del controricorso notificato con p.e.c.
Termini e modalita' per la notificazione del controricorso in Cassazione; principio applicato per verificare la regolarita' del controricorso della resistente.
Norme sul contributo unificato; la Corte ha rilevato l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo nelle ipotesi previste dalla giurisprudenza di legittimita'.
Massime di principio
- La cessione del ramo d'azienda non estingue automaticamente le posizioni processuali del cedente: il cedente resta legittimato e responsabile in rapporto ai crediti preesistenti, salvo liberazione espressa del cedente da parte del lavoratore.
- L'onere probatorio della legittimazione del licenziamento disciplinare grava sul datore di lavoro; tuttavia il giudizio sulla valutazione delle prove è riservato al giudice di merito e la Cassazione interviene solo per vizi logico-giuridici della motivazione.
- Le scritture contabili aziendali e le deposizioni investigative possono essere valutate congiuntamente come elementi convergenti di prova; la legittimità dell'utilizzo di agenzie investigative va valutata considerando finalita' e modalità operative e compete al giudice di merito accertarne l'eventuale slealtà.
- La proporzionalità della sanzione disciplinare (licenziamento per giusta causa) va valutata in concreto, bilanciando gravità degli addebiti, reiterazione, ruolo fiduciario e assenza di precedenti; contestazioni sulla proporzionalità sono sindacabili in Cassazione solo se emergono omissioni di esame di fatti controversi e decisivi.
- In sede di impugnazione in Cassazione non è ammesso un riesame libero del merito: critiche alle risultanze probatorie devono essere inquadrate come vizio di diritto adeguatamente motivato per essere ricevibili.
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