Cassazione Civile, Sentenza n. 30520/2021 del 28/10/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La UNIVERSITA' impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Trieste che aveva dichiarato la nullità del termine apposto ai contratti a termine della ricorrente (collaboratrice linguistica per lingua tedesca), aveva disposto la conversione del rapporto a tempo indeterminato e aveva condannato l'Università al pagamento di un'indennità pari a 2,5 mensilità ai sensi dell'art. 32 L. n. 183/2010. L'Università deduceva principalmente che, in quanto datore di lavoro pubblico (ente non economico), non poteva operare la conversione ex art. 36 D.Lgs. n. 165/2001 e richiamava la natura speciale/privatistica dei contratti alla stregua dell'art. 4 del D.L. n. 120/1995 (convertito). Denunciava inoltre omissione di un fatto decisivo nella motivazione del giudice d'appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il terzo motivo (omesso esame di fatto) ritenendolo formulato senza i necessari oneri di specificazione e, in parte, relativo a osservazioni 'obiter dictum' del giudice d'appello. Ha invece accolto i primi due motivi di ricorso, conformandosi al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui i rapporti con collaboratori/esperti linguistici, disciplinati dall'art. 4 del D.L. n. 120/1995 (convertito), rientrano in una specialità che esclude la conversione automatica in rapporto a tempo indeterminato. Perciò la Corte ha cassato la statuizione di conversione del rapporto e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda di conversione. Ha però confermato la condanna dell'Università al risarcimento-danno ex art. 32 L. n. 183/2010 (l'indennità di 2,5 mensilità) ritenendo che tale danno presunto sia compatibile con il diritto dell'Unione e non coincida con la mancata conversione. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
D.L. 21 aprile 1995, n. 120 (convertito in L. 236/1995), art. 4
art. 4 del D.L. n. 120/1995 (richiamato nel contratto e nella sentenza)
Riconosciuto come normativa speciale che disciplina i contratti dei collaboratori esperti linguistici nelle università e che giustifica una disciplina di natura privatistica e di specialità; la Corte la interpreta come norma che, per la specificità e non omogeneità di tali rapporti rispetto al lavoro privato ordinario, esclude la conseguenza automatica della conversione in rapporto a tempo indeterminato
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 36 (comma 5)
art. 36, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001
Norma che vieta la conversione dei rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato per i datori di lavoro pubblici salvo condizioni previste dalla disciplina; la Corte ribadisce che i principi sottesi (tutela dell'interesse pubblico, fabbisogno, trasparenza delle assunzioni, art. 97 Cost.) giustificano il divieto, ma che la speciale disciplina dell'art. 4 DL 120/1995 per i collaboratori linguistici può escludere l'applicazione della conseguenza della conversione
Legge 12 novembre 2010, n. 183, art. 32
art. 32 L. n. 183/2010 (indennità e quantificazione: riferimento a 2,5 mensilità nella sentenza impugnata)
Fonte della tutela risarcitoria per il rapporto a termine irregolare: la Corte conferma che l'art. 32 prevede un danno presunto (valenza sanzionatoria) quantificabile tra un minimo e un massimo e che è compatibile con il diritto dell'Unione; tale indennità può essere riconosciuta anche quando la conversione sia esclusa per legge
Costituzione, art. 97
Richiamato come principio costituzionale che ispira la disciplina dei rapporti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche (buon andamento, imparzialità), giustificando la necessità di regole di reclutamento e limiti alla stabilizzazione non coerenti con le esigenze pubbliche e di bilancio
Giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale (ex multis: Cass. n. 21831/2014; Sez. Un. n. 5072/2016; Corte Cost. n. 59/1997)
La Corte richiama e dà continuità all'orientamento giurisprudenziale secondo cui i contratti dei collaboratori linguistici disciplinati dall'art. 4 del D.L. n. 120/1995 non comportano di regola la conversione; richiama altresì le Sezioni Unite (n. 5072/2016) in tema di quantificazione del danno e la Corte Costituzionale sul principio che la natura pubblica del datore di lavoro, non la forma giuridica del contratto, determina l'applicabilità dei principi costituzionali
Massime di principio
- Nei rapporti di lavoro con università per collaboratori/esperti linguistici occorre verificare l'applicabilità dell'art. 4 del D.L. n. 120/1995: se ricorre la specialità prevista, la conversione automatica in rapporto a tempo indeterminato non è scontata
- La qualificazione privatistica del contratto, se posta da norma speciale ma comunque con datore pubblico non economico, non esclude automaticamente l'applicabilità dei principi pubblicistici (art. 97 Cost.) né la valutazione della legittimità delle assunzioni, per cui è necessario esaminare la disciplina speciale di riferimento
- Quando la conversione è esclusa, il lavoratore può comunque ottenere un'indennità ai sensi dell'art. 32 L. n. 183/2010: si tratta di un danno presunto, con funzione sanzionatoria e compatibile con il diritto dell'Unione
- In sede di impugnazione per omissione di valutazione (art. 360, n. 5 c.p.c.) è necessario rispettare gli oneri di allegazione e specificazione; gli accertamenti 'obiter dictum' del giudice di merito sono difficilmente sindacabili
- In situazioni analoghe conviene valutare contestualmente: la natura dell'ente (pubblico non economico vs privato), la presenza di norme speciali che disciplinano il rapporto (es. art. 4 D.L. 120/1995), la documentazione che giustifica il termine e la possibilità di indennizzo ex art. 32 L. 183/2010
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