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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 30486/2021 del 28/10/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il lavoratore si era rifiutato di eseguire turni di recupero richiesti dall'azienda sulla base dell'"Accordo aziendale 3/3/2009", dopo che tale accordo era stato disdetto (aprile 2013). Chiedeva che venisse dichiarata la legittimità del rifiuto e, per conseguenza, l'illegittimità delle trattenute retributive e delle sanzioni disciplinari operate dalla datrice di lavoro.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società. Ha confermato che la Corte d'appello di Trento aveva correttamente ritenuto l'Accordo 3/3/2009 di natura peggiorativa rispetto al contratto individuale e suscettibile di efficacia solo con l'adesione individuale dei lavoratori, che dunque conservavano il diritto di disdirlo. La Cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi di doglianza della ricorrente, ha confermato la valutazione di fatto e l'interpretazione delle comunicazioni e delle disdette dalla Corte territoriale e ha disposto la condanna della società al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 329 cod. proc. civ.

    Richiamato in relazione al concetto di "acquiescenza": la Corte ha confermato che l'adeguamento a una sentenza esecutiva non equivale ad acquiescenza e che l'accertamento dell'incompatibilità delle volontà è sindacabile solo se privo di adeguata motivazione.

  • art. 1362 cod. civ.

    Richiamato dalla ricorrente come canone interpretativo; la Corte ha valutato che l'ermeneutica contrattuale della Corte d'appello era congrua e ha correttamente applicato i criteri di interpretazione del contratto.

  • art. 1363 cod. civ.

    Applicato implicitamente dalla Corte d'appello e confermato dalla Cassazione: la clausola va interpretata nel suo contesto e in correlazione con le altre clausole del contratto individuale.

  • art. 2077 cod. civ.

    Richiamato nella censura sulla retribuzione: la Corte ha osservato che la qualificazione dell'Accordo come peggiorativo si fonda su più elementi, non solo su una riduzione retributiva, e ciò rappresenta valutazione di fatto non sindacabile in cassazione.

  • C.C.N.L. Tessili Industria (27/7/1995, 9/7/2008, 2/9/2010)

    La Corte ha esaminato la contrattazione collettiva (nazionale e aziendale) e ritenuto che la clausola di orario nel contratto individuale non fosse semplice ricognizione di disciplina collettiva preesistente, ma autonomamente interpretabile; pertanto il ricorso a fonti collettive non ha sovvertito la motivazione del giudice di merito.

  • Accordo aziendale 3/3/2009

    La Corte d'appello lo ha ritenuto di natura peggiorativa e fondato su adesioni individuali dei lavoratori: conseguentemente la sua efficacia dipendeva dal consenso degli stessi e poteva essere disdetto, diritto che ai lavoratori è rimasto.

  • Accordi interconfederali (20/12/1993 e 10/1/2014)

    Citati dalla ricorrente ma la Corte ha ritenuto che le censure fondate su quei riferimenti non avessero rilevanza per sovvertire le valutazioni di fatto e di diritto compiute dalla Corte territoriale.

  • art. 360 cod. proc. civ. (nn. 3, 4, 5)

    Richiamati come motivi di cassazione: la Corte ha ritenuto molti motivi inammissibili perché miravano a sindacare valutazioni di fatto o argomentazioni interpretative non rientranti nel ristretto perimetro del vizio di motivazione da cassazione.

  • art. 2697 cod. civ.

    Censurato dalla ricorrente in tema di onere della prova sulla trasmissione di un documento; la Corte ha ritenuto che tale questione fosse stata adeguatamente considerata dal giudice di merito e non idonea a ribaltare la decisione.

  • artt. 115, 414, 420 cod. proc. civ.

    Richiamati in relazione alla valutazione probatoria: la Corte ha ritenuto che la documentazione e il comportamento processuale fossero stati adeguatamente valutati dal giudice di merito.

  • art. 111 Cost., art. 132 c.p.c. comma 2 n.4, art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamati dalla ricorrente in ordine alla tutela giurisdizionale e ai limiti del sindacato di legittimità; la Corte ha ritenuto le censure non manifestamente fondate.

Massime di principio

  • Un accordo aziendale che peggiora le condizioni individuali richiede di norma l'adesione individuale dei lavoratori per avere efficacia nei loro confronti; i lavoratori possono pertanto mantenere il diritto di disdetta/ritiro.
  • L'adeguamento pratico a una precedente sentenza esecutiva non equivale ad "acquiescenza" che precluda impugnazioni successive; l'acquiescenza è fatto di volontà incompatibile con l'impugnazione e va provata.
  • In sede di cassazione non sono sindacabili le valutazioni di fatto, purché fondate su congrua motivazione: chi impugna deve mostrare un vizio di diritto o di motivazione nel perimetro consentito (art. 360 c.p.c.).
  • Per dimostrare che una clausola individuale è mera ricognizione di norme collettive è necessario mostrare riferimenti testuali precisi e/o prove che la disciplina fosse già vincolante e operativa alla data di assunzione.
  • La mancata trasmissione formale di un verbale o documento può essere rilevante, ma se il giudice di merito valuta che disdette o comunicazioni equivalenti erano già state inviate da altri canali/tempi, tale carenza documentale può risultare irrilevante.
  • Quando si contestano motivi di interpretazione contrattuale è importante distinguere tra mera differente interpretazione (che non basta in cassazione) e vizio di diritto o omissione di esame di fatti decisivi: la struttura del motivo deve rispettare i limiti della censura di legittimità.

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