Cassazione Civile, Sentenza n. 30490/2021 del 28/10/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente chiedeva che venisse accertata l'esistenza, fin dal 2.1.2007, di un rapporto di lavoro subordinato in capo a SOGEI (per presunta interposizione tramite appalti), la declaratoria di illegittimità della cessazione del rapporto disposta da HT LAB s.r.l. (assunta efficace dal 31.3.2013), nonché il ripristino del rapporto, il risarcimento del danno e il pagamento di differenze retributive (euro 93.836,24). I giudici di merito avevano respinto la domanda perché dichiaravano decaduta l'azione per omesso esperimento dell'impugnazione stragiudiziale entro 60 giorni: la Corte di merito aveva ritenuto che il dies a quo fosse la cessazione effettiva della prestazione in favore del presunto committente (SOGEI), individuata nel 31.12.2012, mentre l'impugnativa extragiudiziale era stata proposta il 24.3.2013, oltre i termini.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, ha cassato la sentenza della Corte d'appello e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per un nuovo esame. Il principio affermato è che il doppio termine di decadenza previsto dagli artt. 6 L. n. 604/1966 e 32, comma 4, lett. d), L. n. 183/2010 non si applica all'azione del lavoratore (formalmente inquadrato presso l'appaltatore) diretta ad ottenere l'accertamento del rapporto di lavoro in capo al committente per presunta illiceità dell'appalto, in assenza di una comunicazione scritta equipollente ad un atto di recesso. La Corte ha quindi ritenuto che, senza un atto datoriale scritto da impugnare, non possa decorrere il termine decadenziale; ha disposto la regolazione delle spese del giudizio di legittimità e il rinvio per nuovo esame.
Norme richiamate
legge 15 luglio 1966, n. 604, art. 6
Disciplina l'impugnazione stragiudiziale del licenziamento con termine decadenziale di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta. La Corte afferma che l'applicazione di tale regime richiede in generale una comunicazione scritta o un atto datoriale impugnabile; in assenza di ciò il termine non può essere fatto decorrere.
legge 12 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 4, lett. d)
Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche: ... d) in ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dall'articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto
Estende l'onere di impugnativa stragiudiziale ad azioni volte ad accertare la titolarità del rapporto in capo a soggetti diversi dal formale datore. La Corte interpreta però la lett. d) in senso restrittivo: l'estensione vale solo quando vi sia un atto datoriale o un provvedimento scritto impugnabile; non può essere applicata ad un mero 'fatto' come la cessazione della prestazione senza una comunicazione scritta.
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 27
Norma di riferimento sull'interposizione e sulla possibile ricostruzione del rapporto nei confronti del committente. Richiamata come fattispecie di interesse nella lett. d), ma la Corte sottolinea che anche qui l'applicazione del regime decadenziale richiede un atto impugnabile.
codice civile, art. 2112 (cessione del contratto) e art. 2103 (trasferimento)
Art. 2112: in caso di trasferimento d'azienda il dies a quo per la decadenza coincide con la data del trasferimento; in tali ipotesi la disciplina di decadenza può trovare applicazione perché si tratta di fatti giuridicamente tipizzati e/o atti che producono effetti nei confronti del lavoratore. Art. 2103: il trasferimento richiede comunicazione e costituisce atto che, se contestato, determina il decorso del termine.
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, art. 39, comma 1
Citato dalla Corte come norma che prevede decorrenza del termine di 60 giorni dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere l'attività presso l'utilizzatore, ma la Corte la ritiene inapplicabile ratione temporis alla fattispecie (e comunque riferita alla somministrazione, non all'appalto).
Massime di principio
- Il termine decadenziale di 60 giorni per l'impugnazione stragiudiziale non può decorrere in assenza di una comunicazione scritta o di un atto datoriale impugnabile: per le domande di riconoscimento del rapporto nei confronti del committente (presunta interposizione) il dies a quo è scattato solo con una comunicazione scritta equipollente ad atto di recesso o altro atto recettizio.
- Nel caso di appalti contestati come fittizi, non è corretto ancorare automaticamente il dies a quo alla mera cessazione dell'utilizzazione del lavoratore da parte del committente (un fatto): senza atto scritto la decadenza non opera e l'azione rimane soggetta ai termini ordinari di prescrizione.
- Le norme che introducono regimi decadenziali (art. 6 L. 604/1966 e art. 32 L. 183/2010) devono interpretarsi restrittivamente: si applicano quando vi è un provvedimento o un fatto tipizzato che rende conoscibile e determinabile il dies a quo per il soggetto onerato.
- In ipotesi diverse (trasferimento d'azienda, cessione del contratto, scadenza del termine determinato) la legge stessa individua il dies a quo; in tali casi occorre prestare attenzione alla specifica disciplina e alle comunicazioni formali per calcolare i termini decadenziali.
- Prassi consigliata per il lavoratore che sospetti interposizione: conservare ogni comunicazione scritta, chiedere conferme scritte sull'utilizzo/cessazione, tempestivamente impugnare per iscritto eventuali atti o comunicazioni formali e, se non si riceve alcuna comunicazione scritta ma si viene meno all'utilizzo, valutare tempestivamente l'azione giudiziale (prescrizione) o la richiesta di accertamento evitando l'erroneo computo della decadenza.
- Per l'avvocatura: quando si agisce per accertamento del rapporto nei confronti del committente, dedurre sempre e chiaramente l'assenza di atti scritti di recesso da parte del committente per impedire che il giudice consideri decorso il termine decadenziale; se esistono atti scritti avversi, impugnare entro 60 giorni.
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