Cassazione Civile, Sentenza n. 30512/2021 del 28/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Licenziamento intimato il 9.9.2009 a Pellegrini, dirigente con contratto a tempo determinato; in sede di appello la Corte di Catanzaro aveva dichiarato illegittimo il licenziamento e condannato la Curatela al pagamento di ingenti somme a titolo di risarcimento danni e differenze retributive. La Curatela ha impugnato in cassazione sostenendo che la Corte territoriale aveva violato le norme sulla competenza e sull'accertamento dei crediti nella procedura fallimentare (artt. 51 e 52 legge fallimentare e norme collegate), decidendo invece su pretese patrimoniali che dovevano essere accertate dal giudice delegato alla procedura fallimentare; in subordine censurava la mancata valutazione, d'ufficio, di fatti non contestati relativi a nuova occupazione del dirigente, percezione di retribuzione e appropriazione di beni aziendali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo che l'accertamento della illegittimità del recesso e, soprattutto, la determinazione delle pretese patrimoniali azionate dal lavoratore rientrassero nella cognizione del giudice delegato alla procedura fallimentare ai sensi degli artt. 51 e 52 legge fall., essendo tali pretese direttamente connesse al concorso dei creditori. Di conseguenza ha cassato la sentenza della Corte d'appello e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha dichiarato improseguibile l'originaria domanda di Pellegrini. Il secondo motivo è stato assorbito. Sono compensate tra le parti le spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 51 legge fallimentare
L'accertamento e la liquidazione dei crediti nei confronti del fallito rientrano nella competenza del giudice delegato nella procedura fallimentare; pertanto domande di natura patrimoniale connesse al rapporto di lavoro devono essere valutate nel concorso e non decidibili in sede ordinaria quando incidono sulla massa fallimentare.
art. 52 legge fallimentare
Stretto collegamento con l'art. 51: conferma la necessità che l'accertamento dei crediti partecipi al concorso sia eseguito nel procedimento fallimentare e secondo le regole del concorso dei creditori.
art. 24 legge fallimentare (e ss.)
Richiamata nella doglianza della Curatela come parte del quadro normativo che disciplina la competenza del giudice fallimentare e la partecipazione al concorso dei creditori; la Corte ha ritenuto prevalente l'interesse alla procedura concorsuale nella valutazione delle pretese patrimoniali.
art. 360 n. 3 c.p.c.
Fondamento della censura in cassazione per violazione di norme di diritto: il ricorso ha invocato questa norma per far valutare la non corretta applicazione delle disposizioni in materia fallimentare da parte della Corte d'appello.
art. 384 c.p.c.
La Corte ha deciso la causa senza rinvio perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, pronunciando la declaratoria di improseguibilità della domanda di Pellegrini.
art. 7 Statuto dei Lavoratori (richiamato dalla Corte d'appello)
La Corte d'appello aveva ritenuto applicabile l'art.7 (obbligo di contestazione dell'addebito) anche al dirigente e ne aveva tratto conseguenze sulla illegittimità del licenziamento; la Cassazione ha ritenuto però che, data la natura esclusivamente patrimoniale della pretesa e il contesto fallimentare, tale valutazione non poteva risolversi in una decisione precludente sulla procedura concorsuale.
art. 2741 c.c. (richiamato nel ricorso)
Citazione nel ricorso come riferimento civile: inteso nel contesto come richiamo alla disciplina dei beni e delle obbligazioni collegati alla procedura concorsuale; la Corte ha però dato prevalenza alle norme fallimentari sulla competenza e accertamento dei crediti.
Massime di principio
- Quando la pretesa del lavoratore è meramente patrimoniale e concerne somme che concorrono sul patrimonio del datore di lavoro fallito, l'accertamento del credito spetta al giudice delegato della procedura fallimentare (artt. 51 e 52 l.f.), non al giudice del rapporto di lavoro in sede ordinaria.
- Se la tutela richiesta dal lavoratore non mira a reintegrare la sua posizione nell'impresa ma a ottenere crediti patrimoniali destinati al concorso, il giudice ordinario deve astenersi dal decidere definitivamente e rinviare o lasciare che il giudizio prosegua nell'ambito fallimentare; in mancanza la decisione può essere cassata per violazione della competenza.
- In presenza di fallimento intervenuto durante il processo, il lavoratore che intende ottenere somme debitorie nei confronti del datore di lavoro deve promuovere la relativa procedura di insinuazione al passivo fallimentare ovvero chiedere l'intervento del giudice fallimentare per l'accertamento del credito.
- La Corte di legittimità può decidere ex art. 384 c.p.c. quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto e la questione è di diritto (es. competenza), dichiarando l'improcedibilità o improseguibilità della domanda.
- In situazioni miste (diritto del lavoro vs. concorso dei creditori) è fondamentale distinguere se l'interesse del lavoratore sia volto a tutela dello "status" lavorativo (in genere devoluto al giudice del lavoro) oppure a pretese patrimoniali incidenti sulla massa (devolute al giudice fallimentare).
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