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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 16101/2022 del 19/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Disputa sulla corresponsione degli interessi di mora dovuti sull'eccedenza di IVA a rimborso relativa al primo trimestre 2012 (credito IVA di Euro 15.000.000). L'Agenzia aveva sospeso il pagamento del rimborso per l'esistenza di un "fermo" amministrativo volto a garantire presunti controcrediti e aveva altresì ritenuto non dovuti alcuni interessi relativi al periodo in cui, a suo dire, il credito non era certo. La contribuente aveva impugnato il mancato riconoscimento di una quota di interessi; i giudici di merito avevano dato ragione alla società. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che il fermo giustificava la sospensione del decorso degli interessi fino alla definitiva risoluzione dei controcrediti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto che, a fronte dell'accertata insussistenza dei controcrediti a cui era riferito il fermo amministrativo, la misura cautelare abbia perso efficacia sin dall'origine e non possa sospendere il decorso degli interessi. La Corte ha richiamato il principio di diritto unionale ex art. 183 della direttiva IVA e la giurisprudenza della Corte di giustizia UE secondo cui il rimborso deve essere eseguito entro termini ragionevoli e, in caso di ritardo ingiustificato, sono dovuti gli interessi di mora. Ha stabilito che gli interessi sono dovuti anche per il periodo di vigenza del fermo se i controcrediti si rivelano insussistenti, con decorrenza dal momento in cui il rimborso sarebbe normalmente divenuto esigibile. Per la relativa novità della questione le spese sono compensate.

Norme richiamate

  • Direttiva IVA, art. 183

    «Qualora, per un periodo d'imposta, l'importo delle detrazioni superi quello denimposta sul valore aggiunto (IVA)] dovuta, gli Stati membri possono far riportare l'eccedenza al periodo successivo, o procedere al rimborso secondo modalità da essi stabilite. Tuttavia, gli Stati membri possono rifiutare il rimborso o il riporto se l'eccedenza è insignificante».

    La Corte ha ricordato che l'art. 183 tutela la neutralità fiscale e impone che il rimborso sia effettuato entro un termine ragionevole; in caso di ritardo ingiustificato il soggetto ha diritto agli interessi di mora.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 38-bis, comma 1

    "Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 9 per cento annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le ulteriori modalità ed i termini per l'esecuzione dei rimborsi previsti dal presente articolo dalla scadenza del termine di presentazione".

    La norma fissa il dies a quo ordinario (90 giorni) e prevede che non si computi il periodo tra richiesta e produzione documentale oltre 15 giorni. La Corte la usa per definire termini ragionevoli e il corretto calcolo degli interessi.

  • R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 69

    Norma invocata per il potere di iscrivere fermi amministrativi a garanzia di crediti erariali; la Corte ha valutato l'effetto cautelare del fermo e la sua inefficacia se i controcrediti risultano insussistenti.

  • Codice Civile, art. 2697

    Richiamato in tema di onere della prova: il contribuente deve provare l'esistenza del credito IVA vantato, mentre l'amministrazione deve provare l'esistenza dei controcrediti opposti.

  • D.l. 30 dicembre 1991, n. 417, art. 1, comma 16

    "Gli interessi di cui all'articolo 38-bis ... si intendono dovuti anche per i rimborsi relativi a periodi inferiori all'anno, con decorrenza dal giorno di scadenza del termine del loro pagamento...".

    Estende l'esigibilità degli interessi anche ai rimborsi infrannuali e contribuisce a determinare il dies a quo in tali casi.

  • Decreto Ministeriale 15 febbraio 1979

    Richiamato per individuare i termini di esigibilità degli interessi per rimborsi infrannuali (termine correlato al giorno 20 del secondo mese successivo ai trimestri).

Massime di principio

  • Se l'Amministrazione sospende un rimborso IVA mediante un fermo per presunti controcrediti, ma tali controcrediti risultano poi insussistenti, il fermo perde efficacia sin dall'origine e gli interessi di mora sono dovuti anche per il periodo di vigenza del fermo, con decorrenza dal momento in cui il rimborso sarebbe normalmente divenuto esigibile.
  • Il dies a quo per il calcolo degli interessi segue la disciplina nazionale (in genere 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione o termini specifici per rimborsi infrannuali) salvo sospensioni legittime; periodi tra richiesta e produzione documentale non si computano se superiori a 15 giorni.
  • L'Amministrazione può legittimamente svolgere verifiche e sospendere il rimborso per accertare controcrediti, ma la proroga non può essere irragionevole: se la verifica si prolunga oltre il necessario e il rimborso è tardivo senza giustificazione, sono dovuti gli interessi.
  • Il contribuente ha l'onere di provare l'esistenza del credito IVA; se ostacola la verifica (ad es. non producendo documenti) la sospensione degli interessi è giustificata e gli interessi non sono dovuti per quel periodo.
  • La prestazione di garanzie (es. fideiussione) può abbreviare i tempi per il rimborso, ma il costo della garanzia non compensa automaticamente la perdita derivante dal ritardo del rimborso: la garanzia sostituisce l'immobilizzazione finanziaria, non elimina il diritto agli interessi se il ritardo è ingiustificato.
  • Anche se il provvedimento di fermo non viene impugnato, una successiva accertata insussistenza dei motivi che lo giustificavano comporta la retroattiva inefficacia della misura e il riconoscimento degli interessi dovuti al contribuente.
  • In giudizio il giudice tributario deve accertare sia la legittimità del provvedimento di sospensione sia l'effettiva sussistenza del credito vantato dal contribuente; la compensazione non può essere pronunciata se il controcredito è controverso e non definitivamente accertato.

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